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Sentenza

Sentenza n. 6597/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

Giustizia amministrativa202508426

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sezione Terza, che aveva respinto la domanda di risarcimento del danno da asserito demansionamento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico datore di lavoro)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il dipendente ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivanti dal demansionamento subito tra il 2006 e il 2018, sostenendo che gli incarichi e le mansioni assegnatigli fossero meramente materiali ed esecutivi e non corrispondenti alla qualifica dirigenziale precedentemente ricoperta. In appello ha dedotto sei motivi, concernenti sia l’esistenza del demansionamento sia la prova e la quantificazione del danno. In particolare, ha contestato l’applicazione dell’art. 30, comma 3, c.p.a., sostenendo che la controversia riguardasse diritti soggettivi e non interessi legittimi. La Banca d’Italia ha proposto appello incidentale, sostenendo che la domanda risarcitoria fosse inammissibile o comunque improcedibile perché il dipendente non aveva tempestivamente impugnato gli atti di assegnazione e attribuzione delle mansioni dai quali sarebbe derivato il pregiudizio.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello principale e, quanto all’appello incidentale, ha precisato la natura della situazione giuridica lesa. Gli atti con cui la Banca d’Italia aveva assegnato il dipendente a specifici servizi e individuato le mansioni da svolgere erano atti autoritativi adottati nell’ambito di un rapporto di lavoro non privatizzato ai sensi dell’art. 3 d.lgs. n. 165/2001. La pretesa relativa alla conformità delle mansioni alla qualifica dirigenziale incideva quindi su un interesse legittimo e non su un diritto soggettivo. La mancata impugnazione degli atti non determinava tuttavia la radicale inammissibilità della domanda risarcitoria, poiché nell’ordinamento non vige la pregiudiziale amministrativa. Essa rilevava però ai fini dell’art. 1227, comma 2, c.c. e dell’art. 30, comma 3, c.p.a.: il dipendente aveva mantenuto per circa dodici anni una completa inerzia, svolgendo le mansioni assegnate senza impugnare gli atti, senza rivendicare giudizialmente o stragiudizialmente mansioni corrispondenti alla qualifica e senza adottare condotte idonee a evitare il danno. Tale comportamento negligente escludeva il nesso causale risarcibile, poiché il pregiudizio avrebbe potuto essere evitato usando l’ordinaria diligenza, anche mediante l’impugnazione degli atti e la richiesta cautelare o stragiudiziale di assegnazione a mansioni adeguate. In via ulteriore, il Collegio ha osservato che, per gli atti successivi all’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, la domanda sarebbe stata anche tardiva rispetto al termine di centoventi giorni previsto dall’art. 30, comma 3, c.p.a. Escluso il nesso causale, è stato ritenuto superfluo esaminare i motivi relativi all’an e al quantum del danno. Sentenza di primo grado sostanzialmente confermata, con precisazione sulla natura della posizione giuridica lesa. Spese del grado compensate.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. n. 165/2001

    Il rapporto di lavoro della Banca d’Italia rientra tra quelli esclusi dalla privatizzazione; gli atti di inquadramento e di assegnazione delle mansioni mantengono natura autoritativa.

  • art. 30, comma 3, c.p.a.

    nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti

    La mancata adozione tempestiva, da parte del titolare dell’interesse leso, degli strumenti di tutela disponibili può escludere il risarcimento dei danni evitabili; la disposizione prevede inoltre il termine di centoventi giorni per l’azione risarcitoria relativa alla lesione di interessi legittimi.

  • art. 1227, comma 2, c.c.

    il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza

    Il danneggiato deve adottare condotte attive e diligenti per evitare o ridurre il pregiudizio; nei danni da attività amministrativa può rilevare anche il mancato esperimento di rimedi giudiziali o stragiudiziali idonei a evitare il danno.

  • art. 99 c.p.a.

    Richiamato indirettamente con riferimento al principio affermato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 3/2011 sulla non operatività della pregiudiziale amministrativa.

Massime di principio

  • Nel rapporto di lavoro pubblico non privatizzato, gli atti con cui l’amministrazione definisce l’inquadramento del dipendente e individua qualifica, mansioni e trattamento economico hanno natura autoritativa; la relativa posizione del dipendente è configurabile come interesse legittimo e deve essere tutelata mediante tempestiva impugnazione degli atti lesivi.
  • La mancata impugnazione dell’atto amministrativo dal quale deriva il pregiudizio non determina, di per sé, l’inammissibilità della domanda risarcitoria, poiché non vige nell’ordinamento la pregiudiziale amministrativa; tuttavia, essa può escludere il risarcimento quando il danno avrebbe potuto essere evitato con l’ordinaria diligenza ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c. e dell’art. 30, comma 3, c.p.a.
  • Nel giudizio risarcitorio per lesione di un interesse legittimo, l’ordinaria diligenza richiesta al danneggiato può comprendere l’adozione di condotte attive, anche giudiziali o stragiudiziali, dirette a rimuovere tempestivamente la situazione lesiva, inclusa l’impugnazione dell’atto e la proposizione di una domanda cautelare.
  • Quando il dipendente di un rapporto di lavoro non privatizzato tollera per un lungo periodo gli atti di assegnazione delle mansioni senza contestarli né chiedere l’attribuzione di mansioni coerenti con la qualifica, tale inerzia può interrompere il nesso causale risarcibile ed escludere integralmente il diritto al risarcimento dei danni da asserito demansionamento.
  • Per gli atti lesivi di interessi legittimi adottati dopo l’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, l’azione risarcitoria deve rispettare il termine decadenziale di centoventi giorni previsto dall’art. 30, comma 3, c.p.a.; il suo decorso può comportare l’irricevibilità della domanda relativamente ai danni derivanti da tali atti.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoDanno da provvedimento illegittimo
RamiPubblico impiego e concorsiResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimo affidamentoBuona fede e correttezza della PARisarcimento del danno da attività amministrativa

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