Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 6112/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda stralcio, n. -OMISSIS-/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202405041

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l’ingiunzione di demolizione di un manufatto abusivo di circa 80 mq e l’ordine di sospensione dei lavori

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sentenza del TAR deducendo, in sintesi, che il manufatto oggetto dell’ingiunzione di demolizione coincideva con una tettoia indicata nella domanda di condono edilizio presentata nel 1995 e che l’indicazione della tipologia 7 di abuso costituiva un mero errore materiale. Ha inoltre sostenuto che sulla domanda di condono si fosse formato il silenzio-assenso, che il vincolo paesaggistico fosse successivo alla domanda, che i procedimenti repressivi avrebbero dovuto essere sospesi in pendenza della sanatoria e che l’ordine di demolizione fosse tardivo perché adottato oltre quarantacinque giorni dal provvedimento di sospensione dei lavori, senza una nuova notifica di quest’ultimo. È stato altresì contestato il mancato esame, da parte del TAR, dell’eccezione di inammissibilità formulata dall’amministrazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello. Dalla documentazione è emerso che la domanda di condono del 1995 riguardava una tettoia, qualificata nella tipologia 7 della tabella allegata alla l. 47/1985, con versamento dell’oblazione corrispondente e reiterata descrizione dell’opera come tettoia. Il manufatto in muratura di 80 mq, destinato a uffici e servizi, era invece distinto, non rappresentato nelle planimetrie e privo di titolo edilizio. Gli accertamenti della polizia municipale e le immagini satellitari hanno evidenziato che nel 2008 il manufatto non era presente, che nel 2011 esisteva come tettoia e che tra il 2011 e il 2013 era stato trasformato in locale chiuso. La società non ha fornito prova idonea dell’identità tra il manufatto demolendo e la tettoia oggetto del condono, né dell’asserito errore materiale nella domanda. Poiché tutte le ulteriori censure presupponevano tale identità, il loro esame è stato ritenuto non necessario ai fini del rigetto. Il Collegio ha comunque precisato che l’area era già sottoposta a vincolo paesaggistico con d.m. 24 febbraio 1986 e che, per un abuso in area vincolata, il silenzio-assenso sul condono non avrebbe potuto formarsi senza il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. Ha inoltre dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa all’omesso esame dell’eccezione di inammissibilità, poiché il TAR aveva comunque esaminato e respinto nel merito tutti i motivi. Quanto al termine di quarantacinque giorni, ha confermato che il suo decorso comporta soltanto la perdita di efficacia della sospensione dei lavori e non l’illegittimità dell’ordine di demolizione; non sono quindi necessarie né la reiterazione della sospensione né una nuova notifica. La società è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 3.000, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 39 l. 724/1994

    La disposizione è stata invocata in relazione alla domanda di condono, ma non è risultata applicabile al manufatto oggetto dell’ingiunzione, distinto dalla tettoia indicata nella domanda.

  • l.r. Lazio 15/2008

    È stata invocata con riferimento alla disciplina regionale della repressione degli abusi edilizi e al termine di quarantacinque giorni decorrente dalla sospensione dei lavori.

  • art. 27, comma 3, d.P.R. 380/2001

    Il decorso del termine di quarantacinque giorni dalla sospensione dei lavori determina la perdita di efficacia della sospensione, ma non rende illegittima la successiva ordinanza di demolizione.

  • art. 14, comma 3, l.r. Lazio 15/2008

    Non impone, una volta decorso il termine di quarantacinque giorni, la reiterazione o la nuova notifica del provvedimento di sospensione prima dell’adozione dell’ordine di demolizione.

  • l. 47/1985, tabella tipologia 7

    La qualificazione della domanda come relativa a una tettoia e a opere di manutenzione straordinaria, accompagnata dal versamento dell’oblazione forfettaria corrispondente, ha costituito elemento probatorio per escludere l’identità con il successivo manufatto in muratura.

  • artt. 38 e 44 l. 47/1985

    La censura relativa alla sospensione dei procedimenti repressivi in pendenza della domanda di sanatoria non era stata specificamente proposta in primo grado ed è stata ritenuta inammissibile come motivo intruso.

  • art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.

    Impone la specificità dei motivi di ricorso; il generico richiamo alla pendenza della sanatoria non è sufficiente a introdurre una censura distinta relativa alla violazione degli artt. 38 e 44 l. 47/1985.

  • art. 104 c.p.a.

    Ha consentito l’ammissione della documentazione prodotta in appello, ritenuta necessaria ai fini della decisione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Ha disciplinato la trattazione da remoto dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

  • d.m. 24 febbraio 1986

    Ha dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi della l. 1497/1939, la zona del Parco di Veio; il vincolo paesaggistico era quindi già esistente alla data della domanda di condono.

Massime di principio

  • L’identità tra l’opera oggetto di un ordine di demolizione e quella descritta in una domanda di condono deve essere dimostrata dal privato con elementi probatori concreti; non è sufficiente allegare che la diversa descrizione contenuta nella domanda costituisca un errore materiale.
  • La qualificazione dell’abuso indicata nella domanda di condono, il corrispondente versamento dell’oblazione e la reiterata descrizione dell’opera costituiscono elementi valutabili per escludere che la domanda riguardi un manufatto diverso da quello successivamente accertato dall’amministrazione.
  • Quando l’abuso è realizzato in area paesaggisticamente vincolata, il silenzio-assenso sulla domanda di condono non può formarsi in assenza del parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo; ai fini della rilevanza del vincolo occorre considerare la data della sua effettiva imposizione, non quella successiva di istituzione o perimetrazione dell’ente parco.
  • Il decorso del termine di quarantacinque giorni previsto per l’adozione dell’ordine di demolizione dopo la sospensione dei lavori comporta la perdita di efficacia della sospensione, ma non determina l’illegittimità dell’ordine di demolizione successivamente adottato; non sono necessarie né la reiterazione della sospensione né una nuova notificazione.
  • Nel giudizio amministrativo è inammissibile per difetto di interesse la censura con cui si contesta l’omesso esame di un’eccezione preliminare quando il giudice abbia comunque deciso integralmente la controversia nel merito e tale contestazione non possa procurare al ricorrente alcuna utilità concreta.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioVincoli e piani paesaggisticiAppello
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di istruttoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.