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Sentenza

Sentenza n. 1129/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'ottemperanza - della Sent. n.308/2025 pubbl. il 30/06/2025 RG n. 254/2025, presso Tribunale di Livorno, Sez. Lavoro, (all. 1), entro il termine di giorni 30, dalla comunicazione della Sentenza del Tar, nominando, fin da ora, un commissario ad acta che intervenga in sostituzione dell'amministrazione alla scadenza del predetto termine; in particolare condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministero p.t. al pagamento delle spese di lite, liquidate in Sentenza, in favore dell'Avv. Gennaro DEL GAUDIO, nella qualità di procuratore antistatario, per l'importo di euro 1.339,00, oltre accessori, come quantificato nel preavviso di fattura (all. 5); 2) condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, per questo giudizio di ottemperanza, in favore del ricorrente.

Giustizia amministrativa202600343

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore antistatario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (procuratore antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 308/2025 del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, divenuta definitiva e notificata al Ministero. La sentenza aveva liquidato in favore del procuratore antistatario euro 1.339,00 per compensi professionali, euro 49,00 per spese esenti, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA. Nonostante la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l'Amministrazione non aveva provveduto al pagamento. Il ricorrente ha chiesto anche gli interessi legali e la nomina di un commissario ad acta, nonché la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'azione di ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era definitiva, passata in giudicato, idonea a costituire titolo esecutivo e non era stata spontaneamente eseguita dal Ministero. Il Collegio ha dichiarato l'obbligo del Ministero di corrispondere euro 1.339,00 per compensi professionali ed euro 49,00 per spese esenti, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA, CPA, rimborso del contributo unificato e interessi legali ex art. 1284 c.c. decorrenti dalla notifica del ricorso per ottemperanza. Ha assegnato all'Amministrazione sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza per adempiere. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore pro tempore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni e senza riconoscimento di compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con refusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario

    La sentenza definitiva del giudice ordinario costituisce titolo suscettibile di esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    La certificazione del passaggio in giudicato prodotta dal ricorrente consente di comprovare l'esecutività del titolo posto a fondamento dell'ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Decorso il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione senza pagamento, sussistono i presupposti per l'esecuzione coattiva; il termine è stato considerato decorso nel caso concreto.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    l’esecuzione delle sentenze deve avvenire anche in caso di incapienza degli appositi capitoli di bilancio, attraverso l’utilizzo dell’istituto del pagamento in conto sospeso

    L'eventuale incapienza dei capitoli di bilancio non giustifica l'inadempimento dell'Amministrazione all'obbligo di eseguire il titolo giudiziario.

  • art. 1284 c.c.

    Gli interessi legali sulle somme dovute decorrono dalla data di notifica del ricorso per ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza definitiva del giudice ordinario, purché ne sia comprovato il passaggio in giudicato e l'Amministrazione non abbia adempiuto spontaneamente.
  • La notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 consentono di attivare l'esecuzione coattiva dell'obbligo pecuniario mediante ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'Amministrazione di corrispondere tutte le componenti della somma riconosciuta dal titolo, comprese spese, accessori e interessi legali maturati secondo quanto stabilito nella decisione.
  • La nomina preventiva di un commissario ad acta è ammissibile per assicurare l'esecuzione della sentenza in caso di persistente inerzia dell'Amministrazione, mediante l'assegnazione di un ulteriore termine per l'intervento sostitutivo.
  • L'insufficienza o l'incapienza degli stanziamenti di bilancio non esonera l'Amministrazione dall'esecuzione di una sentenza di condanna pecuniaria, dovendo essa ricorrere, ove necessario, al pagamento in conto sospeso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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