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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14639/2024 del 09/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Como (27/09/2023) che aveva ridotto l'ammontare del sequestro ma confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria ex art.12‑bis D.Lgs. 10/03/2000, n.74, del profitto del reato di frode fiscale (art.110 c.p. e art.2 D.Lgs. 74/2000). I ricorrenti, tramite difensore, hanno contestato: 1) violazione in relazione al fumus commissi delicti, sostenendo l'assenza ictu oculi dell'elemento soggettivo poiché le socie/amministratrici non gestivano materialmente la società; 2) illegittimità del sequestro delle somme accreditate successivamente al provvedimento di sequestro; 3) illegittimità del sequestro sui conti correnti personali delle socie; 4) omissione di pronuncia sul petitum relativo all'impignorabilità di ratei pensionistici e della liquidazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto per la società Artema s.n.c. (mancata partecipazione al procedimento di riesame) e ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso proposto nell'interesse di Marri e Ballerini. Motivi principali: 1) il giudizio di riesame sulle misure reali è limitato alla verifica sommaria delle condizioni di legittimità e della idoneità degli elementi a giustificare ulteriori indagini, non alla decisione anticipata del merito; 2) l'eventuale difetto dell'elemento soggettivo può essere rilevato in sede di riesame solo se emerge chiaramente ictu oculi, cosa che non si è verificata; la semplice carica formale di socie amministratrici comporta il dovere di controllo sulle dichiarazioni fiscali e non consente esclusione dell'addebito in questa fase; 3) è legittimo il sequestro delle somme confluite sui conti dopo il decreto e il sequestro sui conti personali delle socie in via equivalenziale, alla luce del principio delle Sezioni Unite n.42415/2021 (moneta come profitto diretto, natura fungibile, irrilevanza della prova dell'origine lecita della specifica somma). Conseguenze: ricorsi dichiarati inammissibili/manifestamente infondati; condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Disposta la base normativa per il riesame: il riesame valuta sommariamente la legittimità della misura cautelare reale senza decidere il merito

  • art. 12‑bis D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma che prevede la confisca obbligatoria del profitto dei reati tributari: il sequestro preventivo è stato disposto ai fini di tale confisca

  • art. 110 cod. pen.

    Contestazione del concorso di persone nel reato; la responsabilità per il reato è stata ipotizzata anche in relazione alla partecipazione nell'ambito societario

  • art. 2 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Definizione del reato di cui si contesta il profitto (frode/fatti tributari) collegata alla confisca

  • art. 2257 cod. civ.

    Richiamato per il principio dell'amministrazione disgiuntiva nei soci di società in nome collettivo, utile a giustificare l'attribuzione di poteri e doveri di controllo alle socie amministratrici

  • Sezioni Unite, n. 42415 del 27/05/2021 (Coppola)

    Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C.

    Principio secondo cui il denaro costituisce profitto diretto del reato ed è confiscabile in quanto tale (natura fungibile), per cui non ostacola la confisca la prova dell'origine lecita della specifica somma

  • Giurisprudenza di merito citata (es. Sez. 3, n. 3591 del 20/09/2018)

    Sez. 3, n. 3591 del 20/09/2018, Rv. 275687 - 01

    Conferma che è legittimo il sequestro in via equivalente sui conti personali dei soci quando il sequestro diretto sulla società è inefficace per incapacità patrimoniale

  • Massime sulla rilevabilità ictu oculi del difetto dell'elemento soggettivo (es. Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019)

    Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019, Pucci

    Il difetto dell'elemento soggettivo può essere rilevato in sede di riesame solo se evidente sin dal primo esame (ictu oculi); altrimenti occorre approfondimento in sede di merito

Massime di principio

  • In sede di riesame delle misure cautelari reali il giudice effettua una valutazione sommaria: non è consentito anticipare la decisione sul merito della responsabilità penale
  • La mancanza manifesta dell'elemento soggettivo (difetto evidente ictu oculi) è l'unica ipotesi in cui il riesame può escludere la sussistenza del fumus; affermazioni generiche di non coinvolgimento richiedono accertamento di merito
  • La società che non partecipa al procedimento di riesame perde la legittimazione a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di riesame
  • Le somme di denaro, anche se confluite sul conto dopo il decreto di sequestro, possono essere oggetto di confisca diretta se rappresentano profitto del reato: la natura fungibile del denaro rende irrilevante la prova dell'origine lecita della singola somma
  • È legittimo disporre il sequestro in via equivalente sui conti personali dei soci quando il sequestro diretto sulla società è inefficace per incapienza patrimoniale
  • La qualifica formale di amministratore impone doveri di controllo sulle dichiarazioni fiscali; la prova della non effettiva gestione spetta al giudizio di merito e non è normalmente risolutiva in sede cautelare
  • Le contestazioni relative all'impignorabilità di specifici emolumenti (es. ratei pensionistici) devono essere formulate e valutate con precisione nelle sedi processuali appropriate; il riesame si limita agli aspetti di legittimità della misura

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