Sentenza n. 862/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell’immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia nel 2023, aveva ottenuto un permesso di soggiorno per lavoro stagionale con scadenza il 10 giugno 2024, che non aveva ritirato. Il 13 febbraio 2025 aveva presentato, tramite Confagricoltura, domanda di conversione in permesso per lavoro subordinato non stagionale. Il nulla osta era stato rilasciato dalla Prefettura il 22 marzo 2025, ma il 15 giugno 2025 era stato revocato. Il provvedimento indicava, da un lato, un asserito parere negativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e, dall’altro, la tardività della domanda, presentata oltre otto mesi dopo la scadenza del permesso stagionale e oltre il termine di sessanta giorni ritenuto applicabile dall’amministrazione. Il ricorrente ha dedotto l’erroneità e l’insufficienza della motivazione, lamentando che il parere negativo non fosse stato allegato, notificato o illustrato e che non avesse potuto esercitare il contraddittorio; ha inoltre sostenuto che il termine di sessanta giorni non fosse perentorio e ha invocato l’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998. Con un terzo motivo ha dedotto che la documentazione integrativa prodotta fosse stata riconosciuta come regolare, ma nonostante ciò fosse stato adottato il provvedimento di rigetto. Con un quarto motivo ha invocato la tutela della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU e, nel titolo, gli artt. 29 e 31 Cost., sostenendo di avere instaurato in Italia attività lavorativa, condizioni abitative e legami affettivi.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. I primi due motivi sono stati respinti congiuntamente: la conversione presuppone l’esistenza di un permesso ancora valido e deve essere chiesta entro la scadenza del permesso stagionale o, al più tardi, entro i successivi sessanta giorni, termine ritenuto applicabile in via sistematica alla luce della disciplina dei rinnovi. La domanda presentata oltre otto mesi dopo la scadenza era quindi tardiva e il ricorrente era decaduto dalla possibilità di ottenere la conversione. L’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, relativo alla valutazione di sopraggiunti elementi favorevoli, non consente di sanare una decadenza già maturata, poiché presuppone la tempestiva presentazione dell’istanza. La censura relativa al parere dell’Ispettorato è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse, poiché la tardività della domanda era di per sé decisiva; il TAR ha tuttavia rilevato che essa sarebbe stata fondata nel merito, perché dalla relazione dell’amministrazione risultava che il parere dell’Ispettorato era positivo e non negativo, come erroneamente indicato nel provvedimento. Il terzo motivo è stato respinto: nessuna integrazione documentale poteva superare la decadenza derivante dalla presentazione tardiva della domanda. Il quarto motivo è stato respinto perché il ricorrente non aveva allegato né provato l’esistenza di legami familiari in Italia, si trovava nel Paese soltanto dal 2023 e il lavoro e l’alloggio non attribuiscono autonomamente un titolo di soggiorno in assenza dei requisiti legislativi. Il TAR ha inoltre rilevato che il ricorrente, dopo la scadenza del permesso stagionale, era rimasto in Italia irregolarmente, senza uscire e rientrare mediante una regolare procedura nell’ambito del decreto flussi. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre rimborso forfettario del 15%.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
sopraggiunti nuovi elementi
La disposizione impone di valutare elementi favorevoli sopravvenuti esistenti e formalmente rappresentati, o comunque conosciuti dall’amministrazione, al momento dell’adozione del provvedimento; non può essere utilizzata per sanare la decadenza derivante dalla presentazione tardiva della domanda di conversione.
art. 6, comma 1, d.lgs. 286/1998
comunque prima della sua scadenza
La previsione, riferita alla conversione dei permessi per studio e formazione, è richiamata quale indice sistematico del principio secondo cui la conversione deve essere richiesta prima della scadenza del titolo da convertire.
art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 286/1998
Il termine di sessanta giorni previsto per i rinnovi dei permessi è assunto dal giudice quale termine massimo entro cui può essere ammessa, in via sistematica, la domanda di conversione del permesso stagionale scaduto.
art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998
La disciplina del permesso per attesa occupazione non è applicabile al lavoratore stagionale il cui permesso sia scaduto; ciò conferma la necessità che la conversione sia richiesta tempestivamente.
art. 24, commi 1, 7, 8, 9 e 10, d.lgs. 286/1998
La disciplina del lavoro stagionale presuppone il rientro del lavoratore alla scadenza del periodo autorizzato, salvo il possesso di un diverso titolo di soggiorno; la conversione fuori quota non può essere richiesta sine die, perché ciò eluderebbe il sistema dei flussi e la funzione incentivante del rientro prevista per il lavoratore stagionale.
art. 3, comma 4, d.lgs. 286/1998
Il sistema delle quote d’ingresso impedisce di utilizzare una domanda tardiva di conversione come strumento per regolarizzare stabilmente una permanenza irregolare che avrebbe dovuto essere disciplinata mediante un nuovo ingresso nell’ambito dei flussi.
art. 73, comma 1, c.p.a.
La memoria depositata appena cinque giorni liberi prima dell’udienza pubblica è stata dichiarata tardiva e quindi inammissibile.
art. 8 CEDU
La tutela della vita privata e familiare non consente di ottenere un titolo di soggiorno in assenza dei requisiti previsti dalla legge, soprattutto quando non siano dimostrati legami familiari qualificati e la permanenza sia divenuta irregolare per la mancata tempestiva conversione del permesso.
Massime di principio
- La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato non stagionale presuppone che il titolo da convertire sia ancora valido; la domanda deve essere presentata entro la sua scadenza o, al più tardi, entro i successivi sessanta giorni, decorso inutilmente tale termine maturando una decadenza non sanabile.
- L’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, che impone la valutazione di sopraggiunti elementi favorevoli, opera solo in presenza di un’istanza tempestivamente proposta e non consente di superare la decadenza derivante dalla tardiva domanda di conversione.
- La possibilità di convertire il permesso stagionale al di fuori delle quote d’ingresso non può essere interpretata come facoltà di regolarizzare sine die la permanenza dello straniero dopo la scadenza del titolo, poiché ciò eluderebbe la disciplina del lavoro stagionale, l’obbligo di rientro e il sistema dei flussi.
- La produzione di documentazione integrativa o la regolarità del rapporto di lavoro non possono superare la decadenza già maturata per la presentazione tardiva della domanda di conversione.
- La disponibilità di un lavoro, di un alloggio o di condizioni di vita migliori in Italia non attribuisce autonomamente il diritto al soggiorno quando manchino i requisiti legislativi per il rilascio o la conversione del permesso; la tutela dell’art. 8 CEDU richiede inoltre l’allegazione e la prova di legami familiari o di un radicamento qualificato.
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