Ordinanza n. 3390/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell’ordinanza di sgombero ex art. 2-decies, comma 2, legge 575/65 (oggi art. 47, comma 2, D.lgs 159/2011) dell’ANBSC, concernente l’unità immobiliare sita alla -OMISSIS- nel Comune di Napoli (NA) notificata il 20.2.2026; della nota della Polizia Locale di Napoli n. -OMISSIS-del 19.1.2026; del provvedimento del 13.3.2026 dell’ANBSC con cui è stata rigettata l’istanza di revoca/sospensione dello sgombero; del provvedimento di destinazione dei beni confiscati, ove adottato; di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di sgombero dell'immobile confiscato, nota della Polizia Locale, diniego di revoca o sospensione dello sgombero e, ove adottato, provvedimento di destinazione del bene
Esito
Favorevole al ricorrente (conduttori dell'immobile)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di sgombero adottata dall'ANBSC ai sensi dell'art. 2-decies, comma 2, della legge n. 575/1965, oggi art. 47, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011, relativa a un'unità immobiliare sita nel Comune di Napoli, nonché gli atti connessi e il successivo rigetto dell'istanza di revoca o sospensione. È stato dedotto, tra l'altro, che il bene era oggetto di un contratto di locazione stipulato il 12 giugno 2023 con l'amministratore giudiziario, con efficacia subordinata alle determinazioni del giudice delegato o dell'ANBSC sulla destinazione o vendita dell'immobile e con previsione del rilascio entro tre mesi dalla comunicazione della risoluzione anticipata. È stata inoltre richiamata la pendenza di un giudizio promosso dinanzi alla CEDU avverso la confisca. I ricorrenti hanno chiesto la sospensione cautelare dello sgombero, prospettando il pregiudizio derivante dalla perdita della disponibilità dell'immobile, dalla compromissione della continuità lavorativa e dalle ricadute occupazionali.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei limiti indicati in motivazione, sospendendo gli effetti dello sgombero nelle more della decisione sul merito o, se anteriore, della formale destinazione del bene ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. n. 159/2011. Il giudice ha escluso che la mera pendenza del giudizio davanti alla CEDU sulla confisca impedisca lo sgombero, in assenza di provvedimenti interinali capaci di paralizzare l'efficacia della confisca. Ha inoltre richiamato il contenuto del contratto di locazione, ma ha ritenuto che esso dovesse essere interpretato alla luce dell'orientamento secondo cui il potere dell'ANBSC di ordinare lo sgombero costituisce un potere-dovere vincolato e un atto dovuto, conseguente alla confisca definitiva, e non è subordinato alla previa adozione del provvedimento di destinazione del bene. Pertanto, non sussistono preclusioni attuali alla destinazione o assegnazione del bene a pubbliche finalità, neppure in ragione della durata contrattuale prevista fino all'11 giugno 2029. Tuttavia, sotto il solo profilo del periculum in mora, il TAR ha ravvisato un pregiudizio grave e irreparabile nella compromissione della continuità lavorativa e della tutela occupazionale, sufficiente a giustificare la misura cautelare temporanea. La trattazione di merito è stata fissata al 18 novembre 2026 e le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 47 d.lgs. 159/2011
La destinazione dei beni confiscati è distinta dall'esercizio del potere di sgombero; la misura cautelare è stata accordata fino alla decisione di merito o, se anteriore, alla formale destinazione del bene.
art. 45, comma 1, d.lgs. 159/2011
La confisca definitiva determina il trasferimento a titolo originario del bene al patrimonio dello Stato e costituisce il presupposto dello sgombero.
art. 42 d.lgs. 159/2011
È richiamato nel contratto di locazione quale disposizione relativa all'obbligo del conduttore di rilasciare l'immobile entro tre mesi dalla comunicazione della risoluzione anticipata.
art. 1353 c.c.
È richiamato nel contratto per subordinare l'efficacia della locazione alle determinazioni del giudice delegato o dell'ANBSC sulla destinazione o vendita dell'immobile.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale della domanda di sospensione cautelare accolta dal TAR in ragione del pregiudizio grave e irreparabile.
Massime di principio
- Il potere dell'ANBSC di ordinare lo sgombero di un immobile oggetto di confisca definitiva è un potere-dovere vincolato e l'ordinanza di sgombero è un atto dovuto, conseguente al trasferimento a titolo originario del bene al patrimonio dello Stato.
- L'esercizio del potere di sgombero non è subordinato alla previa adozione del provvedimento di destinazione del bene confiscato: lo sgombero e la successiva destinazione perseguono funzioni distinte, rispettivamente esecutiva e discrezionale.
- La pendenza di un ricorso dinanzi alla CEDU contro la confisca non impedisce, di per sé, l'esecuzione dello sgombero, salvo che siano adottati provvedimenti interinali con effetti paralizzanti sull'efficacia della confisca.
- In sede cautelare, anche quando il fumus non evidenzi preclusioni all'esercizio del potere di sgombero, può essere disposta una sospensione temporanea se la perdita immediata della disponibilità del bene comporta un pregiudizio grave e irreparabile per la continuità lavorativa e la tutela occupazionale.
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