Cassazione Civile, Ordinanza n. 30734/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
L'agente della riscossione ha impugnato la sentenza della CTR che aveva ritenuto prescritto il credito portato da due cartelle di pagamento e, per effetto di tale ritenuta prescrizione, aveva annullato l'avviso di iscrizione ipotecaria emesso nel 2015. La ricorrente ha proposto tre motivi, formalmente variamente rubricati come omesso esame di fatto decisivo, omessa pronuncia e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ma sostanzialmente tutti concentrati sulla mancata considerazione, da parte del giudice di merito, di un documento attestante la notifica, in data 1 aprile 2010, di un preavviso di fermo amministrativo relativo ai medesimi crediti. Secondo la ricorrente, tale atto avrebbe interrotto la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., sicché non sarebbe maturato il termine decennale tra la notifica delle cartelle (2002 e 2003) e la notifica dell'iscrizione ipotecaria (2015). Il contribuente è rimasto intimato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha ribadito che il preavviso di fermo amministrativo, in quanto atto con cui si porta a conoscenza del contribuente la pretesa tributaria e si richiede il pagamento avvertendo dell'imminente iscrizione del fermo in caso di inadempimento, è idoneo a interrompere la prescrizione. Ha quindi censurato la CTR per non avere esaminato il documento prodotto dall'agente della riscossione volto a dimostrare la notifica del preavviso di fermo nel 2010. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese e per l'esame delle questioni rimaste assorbite.
Norme richiamate
art. 2943 c.c.
la prescrizione è interrotta da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore; il preavviso di fermo amministrativo può avere tale effetto se contiene richiesta di pagamento idonea a manifestare la volontà del creditore di far valere il diritto
art. 2946 c.c.
richiamato come termine prescrizionale decennale ritenuto dalla CTR, ma la sua decorrenza può essere interrotta da atti idonei come il preavviso di fermo
art. 86 d.P.R. n. 602 del 1973
il preavviso di fermo amministrativo emesso per crediti tributari è funzionale a portare a conoscenza del contribuente la pretesa e, se contenente richiesta di pagamento, interrompe la prescrizione
art. 111 Cost.
richiamato nel ricorso come parametro di censura, ma non è sviluppata una autonoma ratio su tale norma
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/92
richiamato nel ricorso per lamentare vizi motivazionali della sentenza di merito
artt. 115 e 116 c.p.c.
richiamati nel ricorso per contestare la valutazione delle prove e l'omessa considerazione del documento prodotto
art. 116, comma 1, c.p.c.
richiamato nel ricorso nel medesimo contesto della valutazione probatoria
Massime di principio
- Ai fini dell'interruzione della prescrizione, è sufficiente un atto che, pur senza formule solenni, contenga l'indicazione del debitore, l'esplicitazione della pretesa e una richiesta o intimazione scritta di adempimento idonea a costituire il debitore in mora.
- Il preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 d.P.R. n. 602 del 1973, quando veicoli una richiesta di pagamento e avverta dell'iscrizione del fermo in caso di mancato pagamento, costituisce atto idoneo a interrompere la prescrizione del credito tributario.
- In sede di legittimità è censurabile la decisione di merito che, a fronte di uno specifico documento potenzialmente decisivo sull'interruzione della prescrizione, ometta di dar conto della sua valutazione.
- La verifica della prescrizione di un credito iscritto a ruolo deve tenere conto non solo della data delle cartelle e dell'atto finale impugnato, ma anche di eventuali atti intermedi interruptivi debitamente provati.
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