Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 9336/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento: - della nota prot. n. 0005068/2021 dell'11 gennaio 2021 con la quale il Comando Generale della Guardia di finanza, I Reparto, Ufficio contenzioso del personale, ha respinto l' istanza/diffida datata 14 dicembre 2020 ed ogni altro atto ad esso antecedente, presupposto connesso e/o consequenziale; - in via gradata, per la declaratoria di rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell''art. 36, commi 29, 30, 31 e 32 del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, con riferimento all' art. 29 del medesimo decreto legislativo ed all''articolo 8, comma 1, lett. a) della legge 7 agosto 2015, n. 124 in relazione ai parametri di scrutinio di cui agli articoli 76 Cost. ed agli artt. 3, 36, e 97 Cost..

Giustizia amministrativa202102654

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Nota del Comando Generale della Guardia di finanza che ha respinto l'istanza-diffida volta a ottenere l'inquadramento nel grado di tenente dopo un anno da sottotenente e nel grado di capitano dopo due anni da tenente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ufficiali ricorrenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, già luogotenenti apicali, erano stati inquadrati nel grado di sottotenente con decorrenza 21 dicembre 2019 in esito al concorso straordinario riservato previsto dall'art. 36 del d.lgs. 95/2017. Con istanza-diffida del 14 dicembre 2020 avevano chiesto l'applicazione di tempi abbreviati di avanzamento, pari a un anno nel grado di sottotenente e due anni nel grado di tenente. L'Amministrazione ha respinto la richiesta ritenendo applicabile il regime ordinario del d.lgs. 69/2001, che prevede due anni nel grado di sottotenente e quattro anni nel grado di tenente. I ricorrenti hanno dedotto, in particolare, la violazione e falsa applicazione della disciplina sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali, dell'art. 36 del d.lgs. 95/2017 e dell'art. 2212-quinquiesdecies del d.lgs. 66/2010, sostenendo che la procedura straordinaria costituisse un regime speciale e transitorio, distinto dal reclutamento ordinario. Hanno inoltre invocato il rinvio alle disposizioni applicabili agli ufficiali dell'Esercito e dei Carabinieri, il principio di equiordinazione tra le Forze di polizia a ordinamento militare, l'irragionevolezza della disparità di trattamento e il contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. In via subordinata hanno prospettato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 29 e 36 del d.lgs. 95/2017 rispetto agli artt. 3, 36, 76 e 97 Cost., nonché un difetto di motivazione ai sensi dell'art. 3 l. 241/1990. Le eccezioni di tardività e inammissibilità per mancata impugnazione del bando erano già state superate dal Consiglio di Stato, che aveva riconosciuto la natura autonomamente lesiva della nota del gennaio 2021 e rimesso la causa al TAR ai sensi dell'art. 105 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la nota impugnata. In rito, ha recepito quanto già stabilito dal Consiglio di Stato, ritenendo non necessaria l'immediata impugnazione del bando, privo di clausole escludenti o disciplinanti in modo lesivo il futuro sviluppo della carriera, e riconoscendo la natura autonomamente lesiva della successiva nota di rigetto. Nel merito, il Collegio ha distinto il regime ordinario di accesso al ruolo normale, soggetto ai tempi di permanenza di due anni da sottotenente e quattro da tenente, dalla procedura straordinaria e transitoria riservata ai luogotenenti apicali. L'iscrizione in ruolo in sovrannumero e l'indisponibilità delle vacanze del ruolo ispettori sono state ritenute indici della separazione organica e finanziaria del contingente straordinario rispetto agli ufficiali ordinari. Il TAR ha quindi ritenuto illegittima l'applicazione automatica della disciplina ordinaria, perché incompatibile con la particolare posizione anagrafica e professionale dei ricorrenti e con la finalità della riforma. La lacuna dell'art. 36 del d.lgs. 95/2017 sui tempi di avanzamento deve essere colmata mediante il rinvio previsto dall'art. 1 della l. 1089/1959 alle disposizioni sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito e dei Carabinieri, applicando analogicamente l'art. 2212-quinquiesdecies del d.lgs. 66/2010, che prevede un anno nel grado di sottotenente e due anni nel grado di tenente. Tale soluzione è stata ritenuta coerente con il principio di equiordinazione, con la ragionevolezza, con il buon andamento e con la legge delega. Il primo motivo è stato ritenuto fondato; le ulteriori censure, comprese quelle di costituzionalità, sono state assorbite. Le spese sono state compensate per la complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 36, commi 29, 30, 31 e 32, d.lgs. 95/2017

    "Al fine di assicurare l’invarianza di spesa, gli ufficiali di cui al comma 30 sono iscritti in ruolo in sovrannumero, allo scopo utilizzando le vacanze organiche presenti nel ruolo ispettori, che restano indisponibili fino alla cessazione dal servizio dei medesimi ufficiali"

    La disciplina configura una procedura straordinaria e transitoria per i luogotenenti apicali, con iscrizione in sovrannumero e separazione rispetto al regime ordinario.

  • art. 34 e art. 35 d.lgs. 69/2001

    Regolano il regime ordinario di accesso e avanzamento nel ruolo normale, prevedendo due anni nel grado di sottotenente.

  • Tabella 32 d.lgs. 69/2001, già Tabella 1

    Prevede, per il regime ordinario, ulteriori quattro anni di permanenza nel grado di tenente, per un percorso complessivo di sei anni sino al grado di capitano.

  • art. 2212-quinquiesdecies d.lgs. 66/2010

    Prevede tempi abbreviati di avanzamento, pari a un anno nel grado di sottotenente e due anni nel grado di tenente, applicabili analogicamente alla procedura straordinaria della Guardia di finanza.

  • art. 1 l. 1089/1959

    Impone, in mancanza di disposizioni espresse, l'applicazione alla Guardia di finanza delle disposizioni sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito e dell'Arma dei Carabinieri.

  • art. 8, comma 1, lett. a), l. 124/2015

    La legge delega pone il principio di equiordinazione e di perequazione tra posizioni analoghe delle Forze di polizia, quale criterio interpretativo della disciplina delegata.

  • art. 105 c.p.a.

    Ha costituito la base processuale per la rimessione della causa al TAR da parte del Consiglio di Stato dopo l'annullamento della precedente pronuncia di rito.

  • art. 3 Cost.

    Impone di evitare una disparità di trattamento irragionevole tra personale collocato in situazioni sostanzialmente analoghe.

  • art. 97 Cost.

    Sostiene l'esigenza di coerenza organizzativa e di buon andamento nella disciplina della progressione degli ufficiali.

  • art. 3 l. 241/1990

    È stato dedotto quale parametro relativo all'obbligo di motivazione, ma la relativa censura è stata assorbita.

Massime di principio

  • La disciplina straordinaria e transitoria di accesso al ruolo normale riservata a personale già appartenente ai ruoli apicali non può essere automaticamente assoggettata ai tempi di avanzamento previsti per il reclutamento ordinario, quando la struttura e la finalità della procedura evidenzino una distinta ratio ordinamentale.
  • L'iscrizione in ruolo in sovrannumero e l'utilizzo delle vacanze del ruolo di provenienza, rese indisponibili sino alla cessazione dal servizio degli interessati, costituiscono elementi idonei a dimostrare la separazione organica e finanziaria del contingente straordinario rispetto agli ufficiali reclutati attraverso i canali ordinari.
  • Quando la disciplina speciale di una procedura straordinaria non stabilisce i tempi di avanzamento, la lacuna può essere colmata mediante il rinvio legislativo alle disposizioni sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali di altri Corpi, applicando il regime previsto per una posizione ordinamentale omologa e coerente con la finalità della procedura.
  • Il principio di equiordinazione tra Forze di polizia a ordinamento militare e il canone di ragionevolezza impediscono di sottoporre a tempi di progressione significativamente diversi personale proveniente da posizioni omologhe e immesso mediante procedure straordinarie aventi presupposti analoghi, salvo una specifica giustificazione oggettiva.
  • L'interpretazione costituzionalmente orientata impone di preferire, tra le possibili letture della disciplina, quella che assicura coerenza sistemica, valorizzazione delle professionalità e compatibilità con i principi di eguaglianza e buon andamento, evitando che una disciplina transitoria sia resa sostanzialmente ineffettiva dall'applicazione di regole concepite per il regime ordinario.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoConcorsi pubbliciAppello
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicitàRiparto di giurisdizioneEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.