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Ordinanza

Ordinanza n. 108/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della nota prefettizia n. -OMISSIS-, recante un’informativa interdittiva a carico della ricorrente, nonché per l’annullamento di ogni altro atto connesso, collegato, precedente e presupposto e, in particolare, dei seguenti atti: 1) il parere del Gruppo Tecnico, di ulteriori estremi ignoti espresso nella riunione del 2.10.2025, mai comunicato; 2) le informative delle Forze di Polizia (di contenuto ed estremi ignoti) menzionate nel provvedimento impugnato; 3) la nota prot. n. -OMISSIS-, contenente comunicazione ex art. 92, comma 2 bis, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 4) le richieste di informazione ai sensi degli artt. 87 e 91/100 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 acquisite in BDNA con note -OMISSIS- rispettivamente da parte della Camera di Commercio di Catanzaro e del Comune di Tropea (VV).

Giustizia amministrativa202600226

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare, ritenendo insussistente il periculum in mora. Nel bilanciamento degli interessi, ha considerato prevalente l’interesse pubblico tutelato dall’Amministrazione procedente. La pronuncia non definisce il merito dell’impugnazione dell’interdittiva antimafia. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: informativa interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Vibo Valentia, unitamente agli atti presupposti e connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura e amministrazioni procedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa individuale ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’informativa interdittiva antimafia prefettizia e gli atti presupposti, tra cui il parere del Gruppo Tecnico, le informative delle Forze di Polizia, la comunicazione ai sensi dell’art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. 159/2011 e le richieste di informazioni acquisite nella BDNA da parte della Camera di Commercio di Catanzaro e del Comune di Tropea. Il testo non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi dell’art. 55 c.p.a.; il TAR ha precisato che la valutazione è limitata alla sommaria cognizione cautelare e resta impregiudicato il merito, nonché l’eventuale tutela contro la cancellazione dell’impresa dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata decisa secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il rigetto è fondato sull’assenza del periculum in mora.

  • art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011

    Indicato quale base normativa della comunicazione prefettizia impugnata; il testo non espone una specifica interpretazione della disposizione.

  • artt. 87 e 91/100 d.lgs. 159/2011

    Richiamati in relazione alle richieste di informazione acquisite nella BDNA; il testo non espone una specifica interpretazione delle disposizioni.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi della ricorrente.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell’efficacia di un’informativa interdittiva antimafia richiede la sussistenza del periculum in mora, valutato attraverso il bilanciamento tra gli interessi privati e l’interesse pubblico tutelato dall’amministrazione procedente.
  • Quando, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, l’interesse pubblico alla tutela antimafia risulta prevalente rispetto agli interessi dedotti dal destinatario dell’interdittiva, la domanda cautelare deve essere rigettata per insussistenza del periculum in mora.
  • Il rigetto della domanda cautelare non definisce il merito dell’impugnazione dell’informativa interdittiva né preclude l’eventuale tutela relativa a un distinto provvedimento di cancellazione dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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