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Sentenza

Sentenza n. 807/2026 - Bari, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600099

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio e inerzia del Comune sull’istanza-diffida diretta a ottenere l’esecuzione di ordinanze di demolizione edilizia del 2019

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune sulle diffide del 3 giugno 2025 e del 25 novembre 2025, dirette a ottenere l’effettiva esecuzione di ordinanze di demolizione adottate nel 2019 nei confronti dei proprietari di immobili confinanti. Ha dedotto che le opere abusive sarebbero ancora presenti e che il Comune, pur avendo ricevuto documentazione dai destinatari delle ordinanze e pur avendo svolto interlocuzioni e richieste documentali, non avrebbe effettuato sopralluoghi, verifiche tecniche né adottato un formale provvedimento di accertamento dell’ottemperanza o dell’inottemperanza, limitandosi a trasmettere documenti e dichiarazioni di parte. Ha sostenuto che l’obbligo di vigilanza edilizia non si esaurisce nell’adozione dell’ordine di demolizione, ma comprende l’accertamento della sua esecuzione e, in caso di inottemperanza, l’adozione delle conseguenti misure. In via subordinata, ha impugnato la nota comunale del 17 novembre 2025, ove qualificata come provvedimento di accertamento dell’ottemperanza, deducendo difetto assoluto di istruttoria, carenza di motivazione, violazione del giusto procedimento e travisamento dei fatti. Il Comune e i controinteressati hanno sostenuto che il procedimento fosse stato definito mediante attività istruttoria, note e comunicazioni, e che le opere fossero state in larga parte sanate, rimosse o adeguate; hanno inoltre richiamato la presentazione di una CILA in sanatoria il 12 maggio 2026.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda avverso il silenzio. Ha ritenuto che il Comune non avesse adottato alcun provvedimento formale di accertamento dell’ottemperanza o dell’inottemperanza alle ordinanze di demolizione, nonostante il dovere di provvedere derivante dall’obbligo di dare concreta esecuzione agli ordini edilizi. La trasmissione di documenti predisposti dai controinteressati, le richieste documentali e l’incontro del 19 dicembre 2025 sono stati qualificati come attività istruttoria non conclusiva, perché non sfociata nell’atto tipico finale: un accertamento formale, motivato e fondato su idonei riscontri tecnici. La mera affermazione del Comune secondo cui il procedimento sarebbe formalmente concluso non è stata ritenuta sufficiente, poiché una conclusione non espressa in un atto comunicato al privato e adeguatamente motivato non consente l’esercizio delle facoltà di tutela. La sopravvenuta CILA in sanatoria del 12 maggio 2026 non ha fatto venir meno l’interesse alla decisione, ma ha reso necessario un esame aggiornato e complessivo dello stato delle opere e dei poteri inibitori eventualmente ancora esercitabili. Il Comune è stato quindi obbligato ad adottare, entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, un provvedimento formale che accerti, sulla base di idonei riscontri tecnici e con adeguata motivazione, l’avvenuta o meno completa ottemperanza alle ordinanze del 2019, tenendo conto anche della CILA e adottando le conseguenti determinazioni. Le spese sono state compensate.

Massime di principio

  • L’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione a un’ordinanza edilizia di demolizione non si esaurisce nell’adozione dell’ordine, ma comprende l’accertamento concreto e aggiornato della sua ottemperanza o inottemperanza e l’adozione delle conseguenti misure.
  • Le attività istruttorie, le richieste documentali, le interlocuzioni con gli interessati e la trasmissione di documenti di parte non equivalgono alla conclusione formale del procedimento quando non siano seguite da un provvedimento espresso, motivato e fondato su idonei riscontri tecnici.
  • La conclusione del procedimento amministrativo deve risultare da un atto formalmente adottato e comunicato al privato con adeguata motivazione; la mera affermazione dell’amministrazione di avere definito il procedimento non è sufficiente.
  • Nel procedimento volto a verificare l’ottemperanza a un ordine di demolizione, l’amministrazione deve considerare anche le sopravvenienze rilevanti, inclusa una CILA in sanatoria, valutando in modo unitario e aggiornato lo stato di tutte le opere interessate e l’eventuale permanenza dei propri poteri repressivi o inibitori.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTermini del procedimento e silenzioDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potere

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