Ordinanza n. 353/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di diniego della domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale (attività in deroga ex art. 272 comma 2 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152) protocollo Suap rep_prov.bn-Supro 22996/22-03-2025 del 28.05.2025, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale per attività in deroga relativa alle emissioni in atmosfera
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il diniego comunale della domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale prevista per le attività in deroga dall'art. 272, comma 2, del d.lgs. 152/2006. In sede cautelare ha dedotto l'esigenza di evitare pregiudizi derivanti dall'efficacia del diniego, prospettando il possibile superamento dei limiti emissivi e le conseguenze economiche connesse alla vicenda. Il testo dell'ordinanza non espone ulteriori specifici motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo insussistente il periculum in mora, senza procedere nella fase cautelare a una favorevole valutazione del fumus. Il Collegio ha osservato che l'attività produttiva era in corso, che non risultava l'adozione, da parte dell'autorità competente, di provvedimenti sanzionatori per il paventato superamento dei limiti emissivi e che il pregiudizio lamentato aveva natura meramente patrimoniale. Poiché mancava un pregiudizio grave e irreparabile, non è stata sospesa l'efficacia del diniego. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 272, comma 2, d.lgs. 152/2006
La disposizione costituisce la base normativa dell'autorizzazione di carattere generale alla quale la società ha chiesto di aderire.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la concessione della misura richiede la sussistenza dei presupposti cautelari.
Massime di principio
- La tutela cautelare nel processo amministrativo presuppone la simultanea sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; l'assenza di uno solo dei due presupposti impedisce la concessione della misura.
- Non integra, di regola, un pregiudizio grave e irreparabile idoneo a giustificare la sospensione cautelare la prospettazione di un danno meramente patrimoniale, quando l'attività produttiva sia ancora in corso e non risultino adottati provvedimenti sanzionatori dall'autorità competente.
- La sospensione cautelare di un diniego amministrativo non può essere concessa in assenza di elementi concreti che dimostrino l'attualità e l'irreparabilità del pregiudizio paventato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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