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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36892/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale per il riesame che aveva confermato la misura cautelare detentiva (arresti domiciliari poi confermati) ritenendo sussistenti esigenze cautelari. Il ricorrente deduceva: (1) violazione di legge per mancata ripetizione dell'interrogatorio di garanzia e omessa motivazione su tale punto (sosteneva che, dopo oltre sette mesi e dopo le dimissioni dalle cariche, l'interrogatorio doveva essere ripetuto per valutare l'attualità delle esigenze cautelari); (2) violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. e difetto di motivazione circa il pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione, nonché inadeguatezza della misura, chiedendo la revoca o attenuazione della misura cautelare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Primo motivo (interrogatorio di garanzia) dichiarato inammissibile per tardività poiché non sollevato in sede di riesame. Secondo motivo ritenuto infondato: la Corte ha confermato che il pericolo di inquinamento probatorio permane anche dopo la chiusura delle indagini quando è collegato alla tutela delle fonti dichiarative; ha richiamato elementi concreti rilevati dal Tribunale (uso di cautele per evitare intercettazioni, bonifica dell'ufficio, ispezioni per verificare microfoni/telecamere, uso di "pizzini") come indicatori della volontà di ostacolare l'emergere di prove. Quanto al pericolo di reiterazione, la Corte ha ritenuto rilevante la pluralità dei fatti, le modalità della condotta, la gestione personalistica della cosa pubblica e la pendenza di altro procedimento per cui è stata adottata misura cautelare (art. 416-ter), per cui le dimissioni politiche non eliminano il rischio. La censura sull'adeguatezza della misura è stata ritenuta generica e infondata: il Tribunale aveva motivato l'inidoneità di misure meno afflittive. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 27 cod. proc. pen.

    Consente la conferma del provvedimento cautelare da parte del Giudice del luogo competente per nuove esigenze o per competenza territoriale; la Corte ha ritenuto legittima la conferma anche in epoca successiva.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Regola i motivi delle misure cautelari (in particolare il pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione): la Corte lo applica valutando sia le prove da acquisire sia le fonti già raccolte e la personalità dell'imputato.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Stabilisce i criteri e le modalità del contemperamento delle esigenze cautelari con i diritti dell'indagato; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato il bilanciamento.

  • art. 416-ter cod. pen.

    Richiamato come procedura penale pendente che evidenzia collegamenti e rischio di agire nel contesto politico-territoriale; utilizzato dalla Corte per delineare la pericolosità e la propensione del ricorrente al reato.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sul reato associativo di tipo mafioso citata nel contesto per indicare la rilevanza di rapporti con soggetti condannati per reati associativi ai fini della valutazione della pericolosità.

Massime di principio

  • L'interrogatorio di garanzia non deve essere necessariamente ripetuto se la mancata ripetizione non è stata tempestivamente dedotta nelle sedi precedenti; l'eccezione sollevata per la prima volta in Cassazione è inammissibile.
  • Il pericolo di inquinamento probatorio può essere valutato anche dopo la chiusura delle indagini preliminari: la tutela della genuinità delle prove non si esaurisce con il termine delle indagini, specie se il pericolo riguarda fonti dichiarative da assumere in dibattimento.
  • Le dimissioni da cariche pubbliche non abbattono automaticamente il pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio se permangono elementi che attestino la possibilità di influenza sul contesto politico/istituzionale o comportamenti idonei ad ostacolare le indagini.
  • La valutazione delle esigenze cautelari è personale e autonomamente calibrata per ciascun indagato/coimputato: trattamenti differenziati sono giustificabili in presenza di diverse modalità di contributo al reato e di profili di personalità.
  • Comportamenti concreti tesi a eludere intercettazioni o a occultare fonti di prova (bonifiche, ispezioni, uso di comunicazioni clandestine) rappresentano elementi molto rilevanti per la statuizione di misure detentive.
  • La pluralità e le modalità dei fatti contestati possono essere indice di una personalità incline alla commissione di reati e, quindi, giustificare la misura cautelare anche se le condotte risalgono nel tempo.

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