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Direttiva 2008/32

Direttiva 2008/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 marzo 2008 , che modifica la direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

Normativa europea32008L0032

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2008/32/CE modifica in modo puntuale la direttiva quadro acque 2000/60/CE per adeguarla alla decisione 2006/512/CE sulla procedura di regolamentazione con controllo. La riforma riguarda soprattutto i poteri della Commissione di adottare specifiche tecniche, metodi uniformi e adeguamenti tecnici degli allegati, nonché la disciplina della procedura di comitato. Non sono introdotti nuovi obblighi sostanziali per gli Stati membri e la direttiva afferma espressamente che non occorre recepimento nazionale.

Direttiva di adeguamento tecnico della direttiva quadro acque 2000/60/CE alle nuove regole sulla procedura di comitato e sulla regolamentazione con controllo per l'adozione di misure di esecuzione della Commissione.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri in quanto destinatari della direttiva, ma il suo contenuto incide esclusivamente sulla direttiva 2000/60/CE e sulle competenze di esecuzione della Commissione relative a specifiche tecniche, metodi uniformi, adeguamenti tecnici degli allegati e procedura di comitato. Non introduce obblighi sostanziali nuovi in materia di acque per operatori economici o amministrazioni nazionali; riguarda invece l'assetto procedurale per l'adozione di atti attuativi e tecnici nel quadro della politica delle acque dell'Unione. La direttiva precisa espressamente che, essendo le modifiche di natura tecnica e riferite soltanto alla procedura di comitato, non è necessario alcun recepimento nazionale.

Direttiva 2008/32/CE: adeguamento tecnico della direttiva quadro acque 2000/60/CE

La direttiva 2008/32/CE interviene in modo circoscritto sulla direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, allo scopo di adeguarne le disposizioni alle innovazioni introdotte dalla decisione 2006/512/CE in tema di procedura di regolamentazione con controllo. L'intervento è qualificato espressamente come tecnico e riguarda esclusivamente le modalità con cui la Commissione esercita competenze di esecuzione e di aggiornamento di elementi non essenziali dell'atto di base.

Finalità e contesto normativo

La direttiva prende atto che la direttiva quadro acque già prevedeva l'adozione di alcune misure secondo la decisione 1999/468/CE. Dopo la modifica di tale decisione ad opera della decisione 2006/512/CE, gli atti di base adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 CE dovevano essere adeguati per rendere applicabile la procedura di regolamentazione con controllo alle misure di portata generale che modificano o completano elementi non essenziali. In questo contesto, la Commissione viene chiamata a conservare poteri di natura tecnica, mentre il legislatore UE mantiene il controllo sulle modifiche sostanziali dell'atto di base.

Ambito delle modifiche apportate

Le modifiche incidono sulla direttiva 2000/60/CE sotto quattro profili principali:

  • specifiche tecniche e metodi uniformi per analizzare e monitorare lo stato delle acque;
  • adeguamenti tecnici degli allegati della direttiva all'evoluzione scientifica e tecnica;
  • disciplina della procedura di comitato applicabile alle misure di esecuzione;
  • aggiornamento delle regole relative al registro dei siti della rete di intercalibrazione e alla pubblicazione dei risultati dell'intercalibrazione.

Specifiche tecniche e monitoraggio dello stato delle acque

L'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE viene sostituito per prevedere l'adozione di specifiche tecniche e metodi uniformi per l'analisi e il monitoraggio dello stato delle acque. La direttiva precisa che tali misure hanno natura di integrazione/modifica di elementi non essenziali e devono quindi essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 21, paragrafo 3.

Adeguamenti tecnici degli allegati e gestione dei dati

Il nuovo articolo 20 della direttiva quadro acque disciplina gli adeguamenti tecnici:

  • gli allegati I e III e l'allegato V, sezione 1.3.6, possono essere adattati all'evoluzione scientifica e tecnica, tenendo conto dei cicli di riesame e aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici previsti dall'articolo 13;
  • tali adeguamenti, quando incidono su elementi non essenziali, sono adottati mediante procedura di regolamentazione con controllo;
  • ove necessario, la Commissione può adottare orientamenti per l'attuazione degli allegati II e V mediante procedura di regolamentazione di cui all'articolo 21, paragrafo 2;
  • ai fini dell'invio e dell'elaborazione dei dati, comprese le informazioni statistiche e cartografiche, possono essere adottati formati tecnici secondo la stessa procedura di regolamentazione.

Procedura di comitato e termini procedurali

L'articolo 21 è completamente riscritto. La Commissione è assistita da un comitato; il testo distingue due ipotesi procedurali:

  • per i rinvii al paragrafo 2 si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell'articolo 8; il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, è fissato a tre mesi;
  • per i rinvii al paragrafo 3 si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell'articolo 8.

Intercalibrazione e rete dei siti

Nell'allegato V, sezione 1.4.1, sono aggiornate le regole sulla rete di intercalibrazione:

  • la Commissione compila una bozza di registro dei siti destinati a formare la rete di intercalibrazione;
  • il registro definitivo dei siti è compilato secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 21, paragrafo 2;
  • i risultati dell'operazione di intercalibrazione e i valori fissati per le classificazioni adottate nei sistemi di monitoraggio degli Stati membri, poiché completano la direttiva e modificano elementi non essenziali, sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo e pubblicati entro sei mesi dal completamento dell'operazione di intercalibrazione.

Entrata in vigore e recepimento

La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Non è previsto un termine di recepimento, poiché il considerando finale afferma espressamente che, trattandosi di modifiche di natura tecnica riguardanti soltanto la procedura di comitato, non occorrono disposizioni di trasposizione da parte degli Stati membri.

Rilievi operativi per il professionista

Per avvocati e commercialisti, la direttiva ha rilievo soprattutto come norma di coordinamento istituzionale e procedurale. Essa non introduce nuovi obblighi diretti per imprese o enti territoriali, ma incide sul modo in cui saranno adottate future misure tecniche in materia di acque, con possibili riflessi su monitoraggio, classificazione, trasmissione dei dati e aggiornamento degli standard tecnici applicabili nell'ordinamento UE.

Disposizioni principali

Adeguamento delle competenze di esecuzione nella direttiva 2000/60/CE

La direttiva modifica la direttiva 2000/60/CE per allineare le misure di esecuzione alla decisione 1999/468/CE, come modificata dalla decisione 2006/512/CE. Le misure di portata generale che modificano elementi non essenziali della direttiva quadro, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Specifiche tecniche e metodi uniformi per il monitoraggio delle acque

L'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE è sostituito per prevedere che specifiche tecniche e metodi uniformi per analizzare e monitorare lo stato delle acque siano adottati come misure che modificano elementi non essenziali della direttiva e seguano la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 21, paragrafo 3.

Adeguamenti tecnici degli allegati e formati per lo scambio dati

Il nuovo articolo 20 consente di adeguare gli allegati I e III e l'allegato V, sezione 1.3.6, all'evoluzione scientifica e tecnica, tenendo conto dei periodi di riesame e aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 13. Tali adeguamenti, quando incidono su elementi non essenziali, seguono la procedura di regolamentazione con controllo. La Commissione può inoltre adottare, ove necessario, orientamenti per l'attuazione degli allegati II e V mediante procedura di regolamentazione ex articolo 21, paragrafo 2, e può stabilire i formati tecnici per l'invio e l'elaborazione dei dati, comprese le informazioni statistiche e cartografiche, sempre tramite procedura di regolamentazione.

Nuova disciplina della procedura di comitato

L'articolo 21 è sostituito per precisare che la Commissione è assistita da un comitato. Nei casi di rinvio al paragrafo 2 si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, con termine di tre mesi per il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6. Nei casi di rinvio al paragrafo 3 si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell'articolo 8.

Registro dei siti di intercalibrazione e risultati dell'operazione di intercalibrazione

Nell'allegato V, sezione 1.4.1, il punto vii) è modificato per prevedere che la Commissione compili una bozza di registro dei siti destinati a formare la rete di intercalibrazione e che il registro definitivo sia compilato secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 21, paragrafo 2. Il punto ix) prevede che i risultati dell'operazione di intercalibrazione e i valori fissati per le classificazioni adottate nei sistemi di monitoraggio degli Stati membri, in quanto misure che completano la direttiva e modificano elementi non essenziali, siano adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo e pubblicati entro sei mesi dal completamento dell'operazione di intercalibrazione.

Entrata in vigore e assenza di recepimento

La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 7 del preambolo afferma espressamente che, trattandosi di modifiche tecniche riguardanti soltanto la procedura di comitato, non è necessario il recepimento da parte degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambienteacqueprocedimento amministrativodiritto istituzionale ue

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