Cassazione Civile, Ordinanza n. 19503/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una struttura sanitaria privata per il pagamento di compensi relativi a prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate nell'anno 2001. L'azienda sanitaria locale ha proposto opposizione sostenendo che le prestazioni erano state remunerate oltre i tetti di spesa fissati dalla programmazione regionale e dai provvedimenti attuativi della ASL. La Corte d'appello ha accolto la domanda della struttura privata, ritenendo che l'annullamento del provvedimento aziendale e della delibera regionale avesse eliminato il limite massimo di remunerabilità e che l'art. 25 della legge regionale Puglia n. 28/2000 non fissasse un tetto preciso. Nel ricorso per cassazione, l'azienda sanitaria ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 25 L.R. Puglia n. 28/2000, delle delibere regionali n. 1003/1999 e n. 1832/1999, del d.lgs. n. 502/1992 e delle disposizioni sui contratti sanitari accreditati, sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto considerare vincolanti i tetti di spesa e le regressioni tariffarie, applicando il rinvio contenuto nella norma regionale e negando la remunerazione oltre budget.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha affermato che l'annullamento dei provvedimenti amministrativi richiamati non travolgeva l'art. 25 della L.R. Puglia n. 28/2000, il quale, mediante rinvio recettizio, manteneva operativi i tetti di spesa e la metodologia tariffaria ivi richiamati fino a diversa deliberazione regionale. Ha inoltre ribadito che la spesa sanitaria pubblica deve restare entro le disponibilità finanziarie programmate e che la predeterminazione del budget è elemento essenziale del rapporto con le strutture accreditate. Conseguentemente, anche a voler escludere l'operatività delle delibere annullate, la pretesa della struttura privata non poteva essere accolta nei termini riconosciuti dalla sentenza impugnata. La sentenza della Corte d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare violazione di legge e vizio di motivazione.
art. 25 L.R. Puglia n. 28/2000
La Corte lo interpreta come norma che fissa limiti di remunerazione per le prestazioni delle strutture private accreditate, rinviando ai tetti e alle regressioni tariffarie delle delibere regionali richiamate, con rinvio recettizio ai relativi dati quantitativi.
D.Lgs. n. 502/1992
artt. 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies
Richiamato come quadro normativo di riferimento per l'accreditamento e per la programmazione dei limiti di remunerazione delle prestazioni sanitarie.
D.Lgs. n. 229/1999
modifiche agli artt. 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies
Richiamato come fonte che integra il sistema di programmazione e accreditamento sanitario.
artt. 1325 e 1418 c.c.
Richiamati dalla ricorrente a sostegno della tesi sull'assetto contrattuale e sulla validità/efficacia degli accordi in assenza di limiti di spesa, ma la decisione si concentra sul profilo della programmazione pubblica e del budget.
Massime di principio
- Nel sistema delle prestazioni sanitarie erogate da strutture private accreditate, la fissazione del tetto di spesa costituisce adempimento essenziale e ineludibile della programmazione pubblica: la struttura accreditata non ha diritto alla remunerazione incondizionata delle prestazioni oltre i limiti programmati.
- Se una norma regionale richiama delibere amministrative annullate, il richiamo può operare come rinvio recettizio ai dati quantitativi in esse contenuti, con la conseguenza che l'annullamento dei provvedimenti richiamati non travolge automaticamente la norma primaria che li recepisce.
- L'annullamento giurisdizionale di un atto che fissa il budget non comporta necessariamente l'inesistenza di limiti di remunerazione né la riespansione automatica del diritto soggettivo alla piena remunerazione; può invece permanere l'obbligo dell'amministrazione di rideterminare autoritativamente i limiti nel rispetto del giudicato.
- Nella materia sanitaria accreditata, la predeterminazione del budget di spesa è elemento essenziale degli accordi tra amministrazione e struttura privata, e la remunerazione deve restare commisurata alle effettive disponibilità finanziarie programmate.
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