Sentenza del 22/01/2016 n. 1155 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di liquidazione TARSU relativo all'anno 2007, sostenendo che il Comune avesse incluso nella superficie tassabile anche le aree dell'opificio in cui venivano prodotti rifiuti speciali, quali pneumatici, residui e scarti, non assimilabili ai rifiuti urbani e smaltiti direttamente dalla società, a proprie spese, tramite una ditta specializzata. In cassazione ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 21 del D.Lgs. n. 22 del 1997 e dell'art. 62 del D.Lgs. n. 507 del 1993.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo applicabile alla fattispecie la disciplina degli artt. 62 e 68 del D.Lgs. n. 507 del 1993. La produzione di rifiuti speciali non comporta automaticamente l'esclusione dalla TARSU: l'esenzione o la riduzione riguardano soltanto le aree oggettivamente improduttive di rifiuti oppure, nei casi previsti, le aree produttive di rifiuti speciali soggette a smaltimento da parte del produttore. Tuttavia, se il regolamento comunale assimila tali rifiuti a quelli urbani, l'area resta assoggettabile al tributo, anche quando il contribuente provveda volontariamente allo smaltimento autonomo. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il Comune non si è costituito. È stato inoltre disposto il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62
La TARSU si applica, in via generale, ai locali e alle aree scoperte detenuti o occupati, salvo le eccezioni relative alle aree improduttive di rifiuti e, nei casi previsti, alle aree produttive di rifiuti speciali. La sola produzione di rifiuti speciali non determina automaticamente l'esenzione.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 68, comma 2, lett. e)
Il regolamento comunale può stabilire l'assimilazione di determinati rifiuti speciali ai rifiuti urbani. Quando tale assimilazione è prevista, le relative superfici sono assoggettabili alla TARSU anche se il produttore provvede autonomamente allo smaltimento.
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, artt. 7 e 21, lett. g)
Le disposizioni richiamate dalla contribuente non escludono l'applicazione della disciplina TARSU come interpretata dalla Corte, in presenza di un regolamento comunale che assimili i rifiuti speciali a quelli urbani.
L. 22 febbraio 1994, n. 146, art. 39
La norma, successivamente abrogata, aveva previsto l'assimilazione automatica tra alcune categorie di rifiuti urbani e speciali; dopo la sua abrogazione, l'assimilazione dipende dalla disciplina prevista dal regolamento comunale.
L. 24 aprile 1998, n. 128, art. 17, comma 3
Ha abrogato la precedente assimilazione automatica prevista dalla L. n. 146 del 1994, rendendo centrale la disciplina regolamentare comunale.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto del ricorso per cassazione, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Per contestare la TARSU sulle aree produttive non è sufficiente dimostrare che vi si producano rifiuti speciali o che questi siano smaltiti privatamente: occorre verificare il contenuto del regolamento comunale applicabile all'anno d'imposta.
- L'esclusione dalla tassazione può riguardare le aree oggettivamente improduttive di rifiuti; per le aree che producono rifiuti speciali, l'esenzione o la riduzione operano solo nei limiti e alle condizioni previste dalla legge e dal regolamento comunale.
- Se il regolamento comunale assimila i rifiuti speciali a quelli urbani, la superficie può essere tassata anche quando il contribuente sostenga direttamente i costi dello smaltimento: lo smaltimento autonomo volontario non basta, da solo, a escludere la TARSU.
- La richiesta di riduzione o esclusione deve essere supportata da una precisa individuazione delle aree interessate, dalla prova della loro effettiva destinazione produttiva e dalla documentazione relativa alla tipologia dei rifiuti e al loro smaltimento.
- Nelle controversie relative a periodi anteriori all'entrata in vigore di discipline successive, occorre applicare la normativa e il regolamento comunale vigenti nell'anno specifico oggetto dell'accertamento.
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