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Circolare

Circolare ADM n. 8/2025

Procedure doganali e adempimenti operativi nautica da diporto. Chiarimenti

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli220432

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce chiarimenti operativi, alla luce del D.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, sulle procedure doganali applicabili alla nautica da diporto. ADM ribadisce la perdurante validità delle istruzioni delle circolari 14/D del 2016 e 20/D del 2022, salvo i casi espressamente richiamati, e distingue tra yacht privati e commercial yacht ai fini dei termini di appuramento del regime di ammissione temporanea. Vengono inoltre precisate le condizioni per manutenzione e riparazione in regime di ammissione temporanea, i profili di garanzia, nonché la gestione delle dotazioni di bordo estere destinate a imbarcazioni private.

Chiarimenti su procedure doganali e adempimenti operativi per la nautica da diporto

Procedure doganali e adempimenti operativi per la nautica da diporto

La circolare fornisce chiarimenti operativi sulle procedure doganali applicabili alla nautica da diporto alla luce delle modifiche introdotte dal D.lgs. 26 settembre 2024, n. 141. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli precisa che, salvo diversa indicazione, restano valide le istruzioni rese con le circolari 14/D del 2016 e 20/D del 2022, in coerenza con la Guida della Commissione europea sulle procedure speciali.

Quadro normativo di riferimento

Il documento richiama, in particolare, le disposizioni del Regolamento (UE) 2446/2015 (RD) e del Codice doganale dell’Unione (CDU), oltre alle indicazioni amministrative già fornite in precedenza. Il chiarimento principale riguarda l’operatività del regime di ammissione temporanea per le imbarcazioni da diporto e per le relative dotazioni di bordo, anche in presenza di attività di manutenzione, riparazione e movimentazione di merci provenienti da Paesi terzi.

Ammissione temporanea delle imbarcazioni da diporto

Per i mezzi di trasporto, ADM ribadisce la semplificazione prevista dall’art. 141, par. 1, lett. d), RD: il semplice passaggio della frontiera consente il vincolo al regime di ammissione temporanea. Nel caso delle imbarcazioni da diporto, l’ingresso nelle acque territoriali dello Stato membro dell’Unione europea, entro le 12 miglia dalla costa, è in linea di principio sufficiente a vincolare il bene al regime.

La dichiarazione verbale di vincolo, da presentare mediante l’apposito formulario di cui all’allegato 71-01 RD, ai sensi dell’art. 165 RD, non è indicata come condizione di vincolo necessaria in senso assoluto, ma come strumento utile a dimostrare la data di arrivo dell’imbarcazione nel territorio unionale e quindi a verificare il rispetto dei termini massimi di appuramento.

Termini di appuramento e distinzione tra yacht privati e commercial yacht

La circolare precisa che la precedente circolare 20/D non disciplinava i commercial yacht, ma solo gli yacht ad uso privato. Di conseguenza, per i commercial yacht non trovano applicazione i termini riferiti alle unità private, ma quelli previsti dall’art. 217, lett. b), RD.

ADM sottolinea quindi la necessità di distinguere tra:

  • yacht ad uso privato, cui continua ad applicarsi la disciplina già chiarita dalla circolare 20/2022;
  • commercial yacht, che non possono essere qualificati come mezzi di trasporto marittimo ad uso privato e seguono regole proprie quanto ai termini di appuramento.

Manutenzione e riparazione in regime di ammissione temporanea

In base all’art. 204 RD, anche un mezzo di trasporto vincolato ad ammissione temporanea può essere oggetto di riparazioni e manutenzioni finalizzate a conservarne l’integrità e a mantenerne l’uso previsto. ADM precisa che la procedura è utilizzabile per lavori di manutenzione e riparazione ordinaria dell’unità, del materiale a bordo e dei tender, purché tali interventi non:

  • modifichino la struttura del bene;
  • comportino miglioramenti delle performance;
  • determinino un considerevole aumento di valore.

Per i commercial yacht, le attività di manutenzione e riparazione ordinaria possono svolgersi in regime di ammissione temporanea anche quando eseguite in cantiere o in rada. Una volta conclusi i lavori, sulla base anche dei contratti stipulati, deve essere ripresa l’attività commerciale prevista, così da mantenere la fruizione del regime.

Garanzia e adempimenti operativi

La circolare ribadisce che le attività di riparazione e manutenzione svolte nei limiti indicati e in regime di ammissione temporanea non comportano l’obbligo di prestare garanzia. Tale obbligo, invece, è connesso al regime di perfezionamento attivo.

Restano fermi gli adempimenti operativi e le cautele per la tutela degli interessi finanziari unionali e nazionali già definiti dalla circolare 20/D del 2022.

Prova dell’uscita dal territorio doganale dell’Unione per le nuove costruzioni

Per quanto riguarda l’esportazione delle navi da diporto di nuova costruzione, la circolare conferma integralmente le istruzioni già impartite con la circolare 14/D del 12 maggio 2016 in materia di prova dell’uscita dal Territorio Doganale dell’Unione.

Dotazioni di bordo estere destinate a imbarcazioni private

Quando, per svolgere attività di riparazione o manutenzione su imbarcazioni da diporto in ammissione temporanea, sia necessario utilizzare merce proveniente da Paesi terzi e già vincolata a transito esterno, il transito deve essere concluso:

  • con la presentazione della merce alla dogana di destino e l’invio dei messaggi previsti dal sistema NCTS, ai sensi dell’art. 215 CDU; oppure
  • in alternativa, presso un destinatario autorizzato, anche di una società di logistica, con appuramento del transito e successivo vincolo della merce a un nuovo regime entro 6 giorni, ai sensi dell’art. 115 RD.

La dotazione di bordo, una volta appurato il transito o ricevuta presso il destinatario autorizzato, può essere vincolata al regime di ammissione temporanea mediante dichiarazione verbale, utilizzando l’allegato 71-02 RD. Il formulario deve essere completato con:

  • l’attestazione di ricevuta a bordo resa dal capitano, quando la merce viene imbarcata;
  • oppure, se l’imbarcazione è in manutenzione presso un cantiere, l’annotazione nelle scritture contabili del cantiere, secondo quanto già indicato nella circolare 20/2022.

Regime alternativo del perfezionamento attivo

Se le lavorazioni sull’imbarcazione vengono svolte in regime di perfezionamento attivo, la dotazione di bordo non deve essere vincolata ad ammissione temporanea, ma al medesimo regime di perfezionamento attivo. La circolare distingue quindi nettamente la disciplina applicabile a seconda del regime prescelto per le lavorazioni.

Punti principali

Quadro normativo e continuità applicativa

La circolare nasce a seguito delle richieste del settore nautico in relazione alle modifiche introdotte dal D.lgs. 26 settembre 2024, n. 141. L’Agenzia chiarisce che, salvo diversa indicazione, restano applicabili le istruzioni delle circolari 14/D del 2016 e 20/D del 2022, coerentemente con la Guida della Commissione europea sulle procedure speciali.

Ammissione temporanea delle imbarcazioni da diporto

Per i mezzi di trasporto si conferma la semplificazione prevista dall’art. 141, par. 1, lett. d), del Regolamento (UE) 2446/2015: il semplice passaggio della frontiera consente il vincolo al regime di ammissione temporanea. Per le imbarcazioni da diporto, l’ingresso nelle acque territoriali dell’UE entro le 12 miglia dalla costa è, in linea di principio, sufficiente a vincolare il bene al regime. La dichiarazione verbale con formulario allegato 71-01 RD, ai sensi dell’art. 165 RD, è utile per attestare la data di arrivo ai fini dei termini di appuramento.

Distinzione tra yacht privati e commercial yacht

La circolare precisa che la circolare 20/2024 non disciplinava i commercial yacht, ma solo gli yacht ad uso privato. I commercial yacht non possono essere considerati mezzi di trasporto marittimo ad uso privato e, pertanto, i loro termini di appuramento sono quelli dell’art. 217, lett. b), RD.

Manutenzione e riparazione in ammissione temporanea

Ai sensi dell’art. 204 RD, anche un mezzo di trasporto vincolato ad ammissione temporanea può essere sottoposto a riparazioni e manutenzioni finalizzate a conservarne il bene e a mantenerne l’uso previsto. Ciò vale per lavori ordinari su unità, materiale di bordo e tender, purché non incidano sulla struttura né comportino miglioramenti delle prestazioni o un considerevole aumento di valore. Per i commercial yacht tali attività sono ammissibili anche quando svolte in cantiere o in rada; conclusa la manutenzione, deve essere ripresa l’attività commerciale per continuare a fruire del regime.

Garanzia e adempimenti a tutela degli interessi finanziari

La circolare ribadisce che le attività di manutenzione e riparazione svolte nei limiti indicati in regime di ammissione temporanea non comportano l’obbligo di prestare garanzia, obbligo invece previsto nel regime di perfezionamento attivo. Restano fermi gli adempimenti operativi già definiti dalla circolare 20/D per la tutela degli interessi finanziari unionali e nazionali.

Prova dell’uscita dal territorio doganale dell’Unione per nuove costruzioni

Per l’esportazione delle navi da diporto di nuova costruzione, ai fini della prova dell’uscita dal Territorio Doganale dell’Unione, si confermano integralmente le istruzioni già impartite con la circolare 14/D del 12 maggio 2016.

Dotazioni di bordo estere e gestione del transito

Se per manutenzioni o riparazioni di imbarcazioni in ammissione temporanea occorre utilizzare merce proveniente da Paesi terzi vincolata a transito esterno, il transito deve essere concluso con presentazione in dogana di destino e invio dei messaggi NCTS ai sensi dell’art. 215 CDU. In alternativa, la merce può essere inviata a un destinatario autorizzato, con appuramento del transito e nuovo vincolo doganale entro 6 giorni, ai sensi dell’art. 115 RD. La dotazione di bordo può essere vincolata ad ammissione temporanea tramite dichiarazione verbale con allegato 71-02 RD, completato dall’attestazione di ricezione a bordo del capitano o, se l’imbarcazione è in cantiere, con annotazione nelle scritture contabili.

Regime alternativo del perfezionamento attivo

Qualora le lavorazioni sull’imbarcazione siano effettuate in regime di perfezionamento attivo, la dotazione di bordo deve essere vincolata a tale medesimo regime, anziché ad ammissione temporanea.

Come è indicizzato

Materieregimi doganaliammissione temporaneaperfzionamento attivodogana e transitoorigine delle merci

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