Circolare ADM n. 12/2025
I controlli sulle importazioni dei prodotti chimici soggetti alla disciplina del regolamento (CE) n. 1907/2006 – REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce istruzioni operative agli uffici doganali sui controlli all’importazione di sostanze, miscele e articoli rientranti nel regolamento REACH. Dopo il quadro normativo unionale e nazionale, disciplina la verifica delle registrazioni, delle autorizzazioni e delle restrizioni, il coordinamento con USMAF-SASN e le modalità di ricorso ai laboratori della rete REACH/CLP. Indica inoltre le conseguenze in caso di non conformità, inclusa la sospensione dello svincolo, la gestione del nulla osta sanitario, gli adempimenti sanzionatori e la rendicontazione annuale delle attività di controllo.
Controlli doganali sulle importazioni di prodotti chimici soggetti a REACH
I controlli sulle importazioni dei prodotti chimici soggetti alla disciplina del regolamento (CE) n. 1907/2006 – REACH
La circolare definisce le modalità operative dei controlli doganali sulle importazioni di sostanze, miscele e articoli rientranti nel campo di applicazione del regolamento REACH. Le istruzioni sono emanate nell’ambito dei controlli extratributari di ADM e si coordinano con il regolamento (UE) n. 2019/1020 sulla vigilanza del mercato, con il d.lgs. n. 157/2022 e con il d.lgs. n. 133/2009.
Quadro normativo di riferimento
Il regolamento REACH disciplina:
- la registrazione delle sostanze, ai sensi del Titolo II, articoli 5-24;
- le autorizzazioni, ai sensi del Titolo VII, articoli 55-66 e allegato XIV;
- le restrizioni, ai sensi del Titolo VIII, articoli 67-73 e allegato XVII.
Le disposizioni REACH sono richiamate in raccordo con il regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e con il regolamento (UE) n. 2019/1020, applicabile dal 16 luglio 2021, che ha sostituito il precedente impianto del regolamento (CE) n. 765/2008 in materia di vigilanza del mercato. Per i prodotti soggetti a REACH, l’autorità di vigilanza del mercato è stata individuata nel Ministero della salute; ADM e Guardia di finanza sono le autorità incaricate dei controlli sui prodotti immessi nel mercato dell’Unione europea.
Esclusioni dall’ambito di applicazione
La circolare richiama le principali esclusioni previste dall’art. 2 del regolamento REACH, che non si applica a:
- sostanze radioattive;
- sostanze assoggettate a controllo doganale, purché non sottoposte ad alcun trattamento o trasformazione e in deposito temporaneo, zona franca, deposito franco o transito, in vista di riesportazione;
- sostanze intermedie non isolate;
- trasporto di sostanze pericolose per ferrovia, strada, via navigabile interna, mare o aereo.
Sono inoltre esclusi i rifiuti, come definiti dalla direttiva 2006/12/CE, che non sono considerati sostanze, miscele o articoli ai sensi del regolamento. È richiamata, infine, la possibilità di esenzioni specifiche per alcune sostanze per esigenze di difesa.
Registrazione REACH e obblighi in dogana
Dal 1° giugno 2008 la produzione o importazione di sostanze chimiche in quantitativi superiori a 1 tonnellata annua è consentita solo previa registrazione presso ECHA.
Per le importazioni, il dichiarante deve indicare nella dichiarazione doganale il codice 01CH, identificativo della registrazione. La circolare prevede inoltre una collaborazione tra Autorità Regionali di Controllo REACH/CLP e ADM per verifiche successive sulle importazioni già effettuate, al fine di accertare l’avvenuta registrazione.
Le richieste di informazioni possono riguardare:
- codici TARIC e, se disponibili, nome della sostanza o tipologia di miscela;
- denominazione degli operatori economici coinvolti;
- quantitativi importati secondo le dichiarazioni doganali;
- paese di provenienza.
Le Direzioni territoriali di ADM sono tenute a rispondere nei tempi necessari alla raccolta dei dati, senza che il controllo a posteriori interrompa lo sdoganamento.
Controlli sulle autorizzazioni: allegato XIV
Per le sostanze incluse nell’allegato XIV, gli uffici doganali effettuano verifiche documentali, a campione, in visita merci o sulla base di profili di rischio locali e di analisi di rischio comunicate dall’Autorità Competente Nazionale REACH o dall’Autorità Regionale di Controllo REACH.
In primo luogo viene controllata la correttezza dei codici dichiarati nei data element:
- C073: autorizzazione REACH a norma del Titolo VII;
- Y109: esenzione specifica dall’autorizzazione REACH;
- Y115: esenzione dall’obbligo di autorizzazione per le ipotesi di cui all’art. 2, punti 5 e 8;
- Y105: esenzione generica dall’autorizzazione REACH ai sensi dell’art. 56.
In caso di dubbi sul numero di autorizzazione, sull’esenzione dichiarata o su altri elementi rilevanti, l’ufficio sospende lo svincolo e informa l’USMAF-SASN competente, chiedendo all’operatore di presentare istanza per il rilascio del Nulla Osta Sanitario (NOS) tramite NSIS-USMAF.
L’USMAF-SASN può, entro quattro giorni lavorativi:
- rilasciare il NOS, consentendo l’immissione in libera pratica;
- negare il NOS, con conseguente non ammissione all’importazione;
- mantenere la sospensione per ulteriori approfondimenti;
- emanare un provvedimento con misure da adottare da parte dell’operatore entro un termine.
Se entro quattro giorni non perviene risposta, l’ufficio doganale procede allo svincolo, fatti salvi gli altri controlli.
Nei casi di comunicazione interlocutoria o di prescrizioni a carico dell’operatore, può essere autorizzato, ove possibile, il trasferimento delle merci nel magazzino dell’importatore, mantenendo il vincolo doganale con bolletta A20 e divieto di immissione in consumo. La circolare rinvia alla circolare ADM n. 23/2023 per il rilascio dell’A20.
Le spese per il NOS sono a carico dell’operatore secondo le tariffe del decreto del Ministero della salute 19 dicembre 2012.
Controlli sulle restrizioni: allegato XVII
Per le miscele e gli articoli rientranti nell’allegato XVII, gli uffici verificano la correttezza dei codici:
- Y106: rispetto delle restrizioni REACH della colonna 2 dell’allegato XVII;
- Y110: esenzioni dalle restrizioni ai sensi dell’art. 67, paragrafi 1 e 2;
- Y113: prodotto non soggetto alle disposizioni del regolamento per l’allegato XVII.
In presenza di dubbi sul rispetto delle restrizioni o di altri elementi rilevanti, si applica la stessa logica operativa prevista per le autorizzazioni: sospensione dello svincolo, immediata informativa all’USMAF-SASN e richiesta all’operatore di attivare il procedimento per il NOS tramite NSIS-USMAF.
Anche in questo caso l’USMAF-SASN decide entro quattro giorni lavorativi, potendo rilasciare il NOS, negarlo, mantenere la sospensione o imporre misure correttive. In mancanza di risposta entro il termine, l’ufficio procede allo svincolo.
È nuovamente prevista, se possibile e su richiesta dell’operatore con parere favorevole dell’USMAF-SASN, la possibilità di trasferire le merci nel magazzino dell’importatore con bolletta A20 e divieto di immissione in consumo.
Analisi di laboratorio e rete REACH/CLP
Per la verifica delle restrizioni l’ufficio doganale può ricorrere anche ad analisi di laboratorio effettuate nell’ambito della rete REACH/CLP, individuata nel Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici.
La circolare distingue due ipotesi:
- se il laboratorio ADM competente può eseguire l’analisi, l’ufficio può prelevare un campione rappresentativo e inviarlo al laboratorio prima della segnalazione ex art. 26 del regolamento (UE) n. 2019/1020; le risultanze, soprattutto in caso di non conformità, vanno poi allegate al fascicolo trasmesso all’USMAF-SASN; i costi di analisi e trasporto sono a carico dei laboratori ADM;
- se il laboratorio ADM non è competente, l’USMAF-SASN può disporre il prelievo del campione e l’invio a un laboratorio di riferimento della rete; i costi sono a carico dell’amministrazione richiedente e, in caso di non conformità, possono essere recuperati secondo il decreto ministeriale 19 dicembre 2012, nelle more delle disposizioni applicative dell’art. 10 del d.lgs. n. 157/2022.
In via eccezionale, l’USMAF-SASN può anche chiedere successivamente un’analisi a un laboratorio ADM competente non ancora coinvolto, con oneri sempre a carico dell’amministrazione richiedente.
Profili sanzionatori e notizia di reato
La circolare richiama le sanzioni penali previste dal d.lgs. n. 133/2009:
- per la violazione dell’art. 56 REACH, relativa all’immissione sul mercato o all’uso di sostanze incluse nell’allegato XIV fuori dai casi consentiti, è prevista l’ammenda da 40.000 a 150.000 euro o l’arresto fino a tre mesi;
- per la violazione dell’art. 67 REACH sulle restrizioni dell’allegato XVII, è prevista la medesima sanzione.
Nei casi di non ammissione all’importazione, una volta ricevuto il provvedimento dell’USMAF-SASN, l’ufficio delle dogane deve redigere la notizia di reato e trasmetterla alla Procura della Repubblica territorialmente competente.
Rendicontazione delle attività di controllo
La Direzione Dogane effettua annualmente, di norma nel primo trimestre, la raccolta dei dati relativi alle attività svolte dagli uffici in materia di sorveglianza del mercato, utilizzando un modello predisposto dalla Commissione europea.
Gli uffici devono tenere traccia di:
- controlli effettuati, sia da circuito doganale di controllo sia su iniziativa;
- segnalazioni inviate alle autorità di vigilanza del mercato ai sensi dell’art. 26 del regolamento (UE) n. 2019/1020;
- casi di non conformità, sia con mancata immissione in libera pratica sia con regolarizzazione successiva.
La circolare precisa che, oltre alla rendicontazione ordinaria, gli uffici possono essere chiamati in progetti di controllo rafforzato a fornire dati più dettagliati, senza che ciò esoneri dall’invio delle informazioni complete dovute per tutte le discipline armonizzate, compreso il REACH.
Applicazione uniforme
Le Direzioni territoriali sono incaricate di vigilare sull’applicazione uniforme della circolare presso gli uffici dipendenti e di segnalare tempestivamente eventuali difficoltà applicative alla Direzione centrale, in linea con la direttiva del Direttore dell’Agenzia del 2 ottobre 2024.
Punti principali
Ambito e finalità della circolare
La circolare si inserisce nelle attività ADM di controllo extratributario a tutela della salute umana, dei consumatori e dell’ambiente. Fornisce direttive sui controlli doganali relativi a sostanze, miscele e articoli soggetti al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), con riferimento agli importatori e alle verifiche in fase di sdoganamento o, in alcuni casi, a posteriori.
Quadro normativo e autorità coinvolte
Il testo richiama il regolamento REACH, il regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e il regolamento (UE) n. 2019/1020 sulla vigilanza del mercato, applicabile dal 16 luglio 2021. A livello nazionale vengono richiamati il d.lgs. n. 157/2022, che individua Ministero della salute, ADM e Guardia di finanza nei controlli, e il d.lgs. n. 133/2009, che disciplina anche il sistema sanzionatorio. Per autorizzazioni e restrizioni, il Ministero della salute opera tramite gli USMAF-SASN territorialmente competenti.
Registrazione REACH e cooperazione con le autorità regionali
Per le sostanze fabbricate o importate in quantitativi superiori a 1 tonnellata annua, la produzione o importazione è consentita solo dopo la registrazione presso ECHA. In dogana il dichiarante deve indicare il codice 01CH nei data element della dichiarazione. La circolare descrive una cooperazione tra Autorità Regionali di Controllo REACH/CLP e ADM per verifiche a posteriori sulle importazioni già effettuate, con richieste di informazioni su codici TARIC, operatori, quantitativi e paese di provenienza.
Controlli su autorizzazioni e restrizioni
Per le sostanze dell’allegato XIV e per articoli/miscele soggetti alle restrizioni dell’allegato XVII, gli uffici verificano la correttezza dei codici dichiarativi indicati nei data element. Per le autorizzazioni si richiamano i codici C073, Y109, Y115 e Y105; per le restrizioni i codici Y106, Y110 e Y113. I controlli possono derivare da selezione del circuito doganale, controlli a campione o profili di rischio locali e nazionali.
Sospensione dello svincolo e intervento USMAF-SASN
In caso di dubbi sulla validità dell’autorizzazione, dell’esenzione o sul rispetto delle restrizioni, l’ufficio doganale sospende lo svincolo ai sensi dell’art. 26 del regolamento (UE) n. 2019/1020 e informa senza indugio l’USMAF-SASN competente, chiedendo contestualmente all’operatore di presentare istanza per il rilascio del Nulla Osta Sanitario (NOS) tramite l’applicativo NSIS-USMAF. L’USMAF-SASN deve rispondere entro quattro giorni lavorativi con rilascio, diniego, richiesta di ulteriori approfondimenti o imposizione di misure all’operatore; in mancanza di risposta, l’ufficio procede allo svincolo fatti salvi gli altri controlli.
Trasferimento delle merci e costi del NOS
Nei casi di sospensione protratta o di provvedimenti interlocutori, su richiesta dell’operatore e con parere favorevole dell’USMAF-SASN, può essere consentito il trasferimento delle merci nel magazzino dell’importatore mantenendo il vincolo doganale con bolletta A20 e divieto di immissione in consumo, così da evitare costi di giacenza nei porti o aeroporti. Le spese per il rilascio del NOS sono a carico dell’operatore secondo le tariffe del decreto ministeriale 19 dicembre 2012.
Analisi di laboratorio e rete REACH/CLP
Per verificare il rispetto delle restrizioni dell’allegato XVII, gli uffici possono ricorrere alle analisi della rete dei laboratori REACH/CLP, indicati nel Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici. Se il laboratorio ADM è competente, il campione può essere prelevato prima della segnalazione ex art. 26 del regolamento (UE) n. 2019/1020 e le spese restano a carico dei laboratori ADM; se non lo è, l’USMAF-SASN può disporre il campionamento e l’invio al laboratorio di riferimento, con costi a carico dell’amministrazione richiedente e possibilità di recupero in caso di non conformità.
Profili sanzionatori
La circolare richiama le sanzioni del d.lgs. n. 133/2009: per l’uso o l’immissione sul mercato di sostanze dell’allegato XIV fuori dai casi consentiti dall’art. 56 REACH, e per la violazione delle restrizioni dell’allegato XVII in violazione dell’art. 67 REACH, è prevista la pena dell’arresto fino a tre mesi o l’ammenda da 40.000 a 150.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato. Nei casi di non ammissione all’importazione, l’ufficio doganale deve redigere e trasmettere la notizia di reato alla Procura competente.
Rendicontazione e monitoraggio
La Direzione Dogane raccoglie annualmente, di norma nel primo trimestre, i dati sui controlli svolti dagli uffici in materia di sorveglianza del mercato tramite un modello predisposto dalla Commissione europea. Gli uffici devono mantenere traccia di controlli, segnalazioni ex art. 26 del regolamento (UE) n. 2019/1020 ed esiti di non conformità, anche ai fini di eventuali rendicontazioni rafforzate in progetti specifici.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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