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Circolare

Circolare ADM n. 3/2025

Applicazione delle sanzioni tributarie introdotte dal d.lgs. N. 141 del 2024. Favor rei e regime transitorio - chiarimenti interpretativi

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli157441

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che l’art. 7, comma 3, del d.lgs. 141/2024 introduce un criterio di applicazione temporale ex nunc delle nuove sanzioni amministrative, riferite sia alle disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione sia alle modifiche al testo unico accise. ADM ritiene che tale previsione operi come deroga al favor rei dell’art. 3, comma 3, d.lgs. 472/1997, in linea con la recente Cassazione n. 1274/2025. Ne consegue che, per le violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 141/2024, continuano ad applicarsi i regimi sanzionatori previgenti del TULD e del d.lgs. 504/1995, anche se più severi delle nuove sanzioni.

Applicazione delle sanzioni tributarie del d.lgs. 141/2024: irretroattività e non applicazione del favor rei alle violazioni pregresse

Applicazione delle sanzioni tributarie introdotte dal d.lgs. 141/2024

La circolare fornisce chiarimenti sull’art. 7, comma 3, del d.lgs. 141/2024, che stabilisce l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’allegato 1 e dall’art. 3 alle sole violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore del decreto. Il documento riguarda sia il nuovo sistema sanzionatorio delle disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione, sia le modifiche apportate dal medesimo decreto al testo unico accise.

Quadro normativo e questione interpretativa

ADM segnala che è sorto il dubbio se la previsione di efficacia "ex nunc" costituisca una deroga al principio del favor rei di cui all’art. 3, comma 3, del d.lgs. 472/1997, secondo il quale si applica la legge più favorevole salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo. Il problema è particolarmente rilevante perché le nuove sanzioni introdotte dal d.lgs. 141/2024 risultano, in linea generale, più favorevoli rispetto a quelle previgenti.

Richiamo alla giurisprudenza della Corte di cassazione

La circolare richiama la sentenza della Corte di cassazione n. 1274 del 19 gennaio 2025, resa in relazione all’art. 5 del d.lgs. 87/2024, norma analoga che aveva introdotto un’applicazione non retroattiva del nuovo regime sanzionatorio. La Suprema Corte ha ritenuto legittima tale impostazione, riconoscendo che la riforma del sistema sanzionatorio può giustificare un’anticipazione del nuovo regime solo per le violazioni future.

Effetti sul regime sanzionatorio applicabile

Sulla base di tale precedente, ADM afferma che anche l’art. 7, comma 3, del d.lgs. 141/2024 deve essere interpretato nel senso dell’irretroattività delle nuove sanzioni. Pertanto, per le violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del decreto, continuano ad applicarsi le sanzioni previste, al momento della violazione, dal d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (T.U.L.D.) e dal d.lgs. 504/1995.

Indicazioni operative agli uffici

La circolare dispone che le Direzioni territoriali vigilino sull’uniforme applicazione dell’indirizzo interpretativo presso gli uffici dipendenti. Eventuali criticità nell’applicazione dovranno essere segnalate tempestivamente alla Direzione centrale, in conformità alla direttiva del Direttore dell’Agenzia prot. n. 612382/RU del 2 ottobre 2024.

Punti principali

Ambito della circolare

La circolare riguarda la portata temporale dell’art. 7, comma 3, del d.lgs. 141/2024, che stabilisce l’applicazione delle sanzioni amministrative contenute nell’allegato 1 e nell’art. 3 alle sole violazioni commesse dalla data di entrata in vigore del decreto.

Rapporto con il principio del favor rei

ADM affronta il dubbio se la formulazione normativa valga come deroga all’art. 3, comma 3, del d.lgs. 472/1997, che prevede l’applicazione della legge più favorevole. La circolare conclude che la nuova disciplina sanzionatoria non si applica retroattivamente alle violazioni anteriori, anche se più favorevole al trasgressore.

Rilevanza della giurisprudenza di legittimità

La circolare si fonda sulla sentenza della Corte di Cassazione n. 1274 del 19 gennaio 2025, resa su una norma analoga del d.lgs. 87/2024. ADM ritiene che i principi affermati dalla Suprema Corte siano estensibili anche all’art. 7, comma 3, del d.lgs. 141/2024.

Regime applicabile alle violazioni pregresse

Per le violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 141/2024 restano applicabili le sanzioni previste, pro tempore, dal TULD (d.P.R. 43/1973) e dal d.lgs. 504/1995, in quanto la nuova disciplina sanzionatoria non opera retroattivamente.

Istruzioni operative agli uffici

Le Direzioni territoriali devono vigilare sull’uniforme applicazione della circolare da parte degli uffici dipendenti. Eventuali difficoltà applicative devono essere segnalate tempestivamente alla Direzione centrale, secondo la direttiva del Direttore dell’Agenzia del 2 ottobre 2024.

Come è indicizzato

Materiesanzioni tributarieregimi doganaliaccisecontenzioso

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