Circolare ADM n. 4/2025
Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 sul mercurio. D.lgs. 2 novembre 2021, n. 189 recante disciplina sanzionatoria. Istruzioni per i controlli doganali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce istruzioni operative agli uffici doganali per l’applicazione del regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio, con particolare riguardo ai divieti e alle autorizzazioni per importazione, esportazione e fabbricazione di mercurio, composti, miscele e prodotti con aggiunta di mercurio. Indica inoltre la modulistica da allegare alla dichiarazione doganale, i codici da verificare in dichiarazione e le modalità di interlocuzione con il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica in caso di dubbi o sospensioni dello svincolo. Infine, richiama la disciplina sanzionatoria introdotta dal d.lgs. 2 novembre 2021, n. 189, con relative pene, sanzioni amministrative e modalità di riscossione.
Regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio: controlli doganali e disciplina sanzionatoria nazionale
Regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio: controlli doganali e sanzioni
La circolare fornisce istruzioni operative per l’applicazione del regolamento (UE) 2017/852 relativo al mercurio, alla luce della disciplina sanzionatoria nazionale introdotta dal d.lgs. 2 novembre 2021, n. 189. Il documento è rivolto agli uffici doganali e disciplina i controlli sulle operazioni di importazione, esportazione e fabbricazione di mercurio, composti, miscele e prodotti con aggiunta di mercurio, nonché la gestione dei casi dubbi e delle violazioni.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama innanzitutto la Convenzione di Minamata, entrata in vigore il 16 agosto 2017, quale quadro internazionale volto a ridurre il rilascio di mercurio nell’ambiente e a tutelare salute e ambiente lungo l’intero ciclo di vita della sostanza. A livello unionale, il regolamento (UE) 2017/852 detta regole su uso, stoccaggio e commercio del mercurio, dei suoi composti e delle miscele, oltre che sulla fabbricazione, uso e commercio dei prodotti con aggiunta di mercurio e sulla gestione dei rifiuti di mercurio.
Ai fini applicativi, vengono richiamate le definizioni dell’art. 2 del regolamento, in particolare:
- mercurio, inteso come mercurio metallico;
- composto del mercurio, come sostanza costituita da atomi di mercurio e di altri elementi chimici;
- miscela, come miscela o soluzione di due o più sostanze;
- prodotto con aggiunta di mercurio, come prodotto o componente contenente mercurio aggiunto intenzionalmente;
- rifiuti di mercurio, ossia mercurio metallico considerato rifiuto ai sensi della direttiva 2008/98/CE.
Restrizioni all’esportazione e all’importazione
La circolare riepiloga i principali divieti previsti dal regolamento.
Per l’esportazione, l’art. 3 prevede:
- il divieto generale di esportazione del mercurio;
- il divieto di esportazione dei composti del mercurio e delle miscele elencate nell’allegato I, salvo le deroghe per attività di ricerca o analisi di laboratorio;
- il divieto di esportazione, ai fini del recupero, del mercurio, dei composti e delle miscele che non rientrano nel divieto di cui al paragrafo precedente.
Per l’importazione, l’art. 4 stabilisce:
- il divieto di importazione di mercurio e delle miscele di cui all’allegato I, inclusi i rifiuti prodotti dalle fonti richiamate dall’art. 11, lettere da a) a d), per fini diversi dallo smaltimento come rifiuti;
- la possibilità di importazione a fini di smaltimento come rifiuti solo se il paese esportatore non dispone di capacità di trasformazione nel proprio territorio;
- la possibilità di importazione di mercurio e miscele dell’allegato I per un uso consentito in uno Stato membro, purché vi sia autorizzazione scritta dello Stato membro di importazione e ricorrano le condizioni previste dal regolamento, ossia che il paese esportatore sia parte della Convenzione e il mercurio non provenga da estrazione primaria vietata, oppure che il paese esportatore non parte della Convenzione abbia certificato che il mercurio non proviene da estrazione primaria;
- il divieto di importazione, ai fini del recupero, delle miscele non rientranti nel paragrafo 1 e dei composti del mercurio;
- il divieto di importazione di mercurio da utilizzare nell’estrazione e trasformazione dell’oro artigianale e su piccola scala.
Per i prodotti con aggiunta di mercurio, l’art. 5 vieta esportazione, importazione e fabbricazione nell’Unione dei prodotti di cui all’allegato II, salvo le eccezioni per prodotti essenziali per impieghi militari e di protezione civile e per prodotti destinati alla ricerca, alla taratura della strumentazione o a campione di riferimento.
Modulistica e dichiarazione doganale
Ai sensi dell’art. 6 del regolamento, la Commissione adotta moduli standard per l’applicazione degli articoli 3 e 4. La decisione di esecuzione (UE) 2017/2287 ha quindi previsto due modelli:
- il modello per il rilascio o il diniego dell’autorizzazione scritta relativa all’importazione di mercurio o di talune miscele di cui all’allegato I;
- il modello per la certificazione della fonte del mercurio, da utilizzare da parte dei Paesi non aderenti alla Convenzione di Minamata che intendano esportare mercurio puro o in miscele verso uno Stato membro.
La circolare precisa che entrambi i modelli devono essere allegati alla dichiarazione doganale. Inoltre, l’operatore economico deve indicare nel campo specifico della dichiarazione, per i codici Taric relativi al mercurio, le informazioni sull’autorizzazione rilasciata per le importazioni consentite.
Controlli doganali e gestione dei casi dubbi
L’autorità di sorveglianza del mercato per il mercurio è individuata nel Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, in base all’allegato V, punto 13, del d.lgs. 12 ottobre 2022, n. 157.
Gli uffici delle dogane, quando il circuito doganale di controllo seleziona l’operazione per controllo documentale o visita merci, anche sulla base di profili di rischio locale o di analisi di rischio fornite dall’autorità nazionale, devono verificare la presenza e la correttezza dei seguenti codici dichiarativi:
- C071, relativo al modulo per il rilascio o diniego dell’autorizzazione scritta all’importazione di mercurio o miscele di mercurio di cui all’allegato I;
- Y924, per le merci che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/852;
- Y925, per l’esportazione ai fini di attività di ricerca o di analisi di laboratorio ai sensi dell’art. 3, paragrafo 3.
In caso di importazione, se sussistono dubbi sul rispetto della normativa, l’ufficio doganale deve sospendere lo svincolo e informare senza indugio il MASE, ai sensi dell’art. 26 del regolamento (UE) 2019/1020, all’indirizzo SPC-UDG@mase.gov.it. Entro quattro giorni lavorativi dalla sospensione, il Ministero può comunicare:
- l’approvazione all’immissione in libera pratica;
- la non ammissione all’importazione;
- il mantenimento della sospensione per ulteriori approfondimenti;
- l’adozione di un provvedimento rivolto all’operatore economico con misure da eseguire entro un termine determinato, ferma restando la sospensione.
Se il Ministero non risponde entro quattro giorni lavorativi, l’ufficio procede allo svincolo e informa l’operatore economico, restando fermi gli altri controlli.
Per le esportazioni, in caso di dubbi, l’ufficio doganale deve contattare direttamente il MASE allo stesso indirizzo per ottenere supporto nella corretta individuazione delle fattispecie vietate o esenti.
Altre normative settoriali richiamate
La circolare segnala che, nel corso dei controlli, possono venire in rilievo anche altre discipline dell’Unione relative a prodotti contenenti mercurio, in particolare:
- il regolamento (UE) 2012/528 sui prodotti biocidi;
- il regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici.
In materia cosmetica, si richiama il contenuto degli allegati II e V, relativi rispettivamente alle sostanze vietate e ai conservanti autorizzati, con indicazione delle condizioni di uso, delle concentrazioni massime e delle modalità di impiego.
Disciplina sanzionatoria nazionale
In attuazione dell’art. 16 del regolamento (UE) 2017/852, il d.lgs. 2 novembre 2021, n. 189 ha introdotto la disciplina sanzionatoria nazionale. L’art. 6 del decreto attribuisce le funzioni di vigilanza, accertamento e irrogazione delle sanzioni, nell’ambito delle rispettive competenze, al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della salute, all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano.
Quanto alle sanzioni:
- chi effettua operazioni di esportazione o importazione di mercurio, composti del mercurio o miscele di cui all’allegato I in violazione degli artt. 3 o 4 è punito con l’arresto da tre a nove mesi o con l’ammenda da 50.000 a 150.000 euro;
- salvo che il fatto costituisca reato, chi effettua esportazione, importazione o fabbricazione di prodotti con aggiunta di mercurio di cui all’allegato II in violazione dell’art. 5 è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 150.000 euro.
Per la determinazione della sanzione amministrativa si applica l’art. 11 della legge n. 689/1981, con valutazione della gravità della violazione, dell’opera svolta per eliminare o attenuare le conseguenze, della personalità del trasgressore e delle sue condizioni economiche. La circolare precisa inoltre che non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981.
Nelle more dell’istituzione di uno specifico capitolo di bilancio, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie devono essere riscossi utilizzando il codice tributo 431.
Indicazioni finali per gli uffici
Le Direzioni territoriali sono chiamate a vigilare sull’uniforme applicazione della circolare presso gli uffici dipendenti. Eventuali difficoltà applicative devono essere segnalate tempestivamente alla Direzione centrale, in coerenza con la direttiva del Direttore dell’Agenzia richiamata nel testo.
Punti principali
Quadro normativo e definizioni
La circolare richiama la Convenzione di Minamata e il regolamento (UE) 2017/852, che disciplina uso, stoccaggio, commercio, fabbricazione e gestione dei rifiuti di mercurio. Vengono inoltre richiamate le definizioni rilevanti di mercurio, composto del mercurio, miscela, prodotto con aggiunta di mercurio e rifiuti di mercurio ai sensi dell’art. 2 del regolamento.
Divieti e deroghe su esportazione e importazione
Sono riepilogati i divieti previsti dagli articoli 3, 4 e 5 del regolamento: divieto di esportazione del mercurio; divieto di esportazione di composti e miscele di cui all’allegato I, salvo limitate deroghe per ricerca o analisi di laboratorio; divieto di importazione di mercurio e talune miscele, salvo ipotesi specifiche e previa autorizzazione scritta; divieto di importazione ai fini del recupero di composti e miscele non rientranti nelle eccezioni; divieto di importazione di mercurio per l’estrazione e trasformazione dell’oro artigianale e su piccola scala; divieto generale di esportazione, importazione e fabbricazione nell’Unione di prodotti con aggiunta di mercurio di cui all’allegato II, salvo eccezioni tassative.
Modulistica e documentazione da allegare
Ai fini dell’art. 6 del regolamento, la decisione di esecuzione (UE) 2017/2287 individua due modelli: uno per il rilascio o diniego dell’autorizzazione scritta alle importazioni di mercurio o miscele di cui all’allegato I, l’altro per la certificazione della fonte del mercurio nei casi di esportazione da Paesi non parte della Convenzione di Minamata. Entrambi i modelli devono essere allegati alla dichiarazione doganale.
Controlli doganali e interazione con il MASE
L’autorità di sorveglianza del mercato per il mercurio è individuata nel Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Gli uffici doganali devono verificare, in caso di selezione a controllo documentale o visita merci, la correttezza dei codici dichiarativi C071, Y924 e Y925. In caso di dubbi sull’importazione, lo svincolo va sospeso e il MASE va informato senza indugio; il Ministero può rispondere entro quattro giorni lavorativi con approvazione, non ammissione, sospensione per approfondimenti o prescrizioni all’operatore. In mancanza di risposta, l’ufficio procede allo svincolo. Per le esportazioni, in caso di dubbi, l’ufficio contatta direttamente il MASE per il supporto interpretativo.
Normative settoriali ulteriori e sanzioni
La circolare segnala che, nei controlli, possono rilevare anche altre discipline UE, in particolare quella sui biocidi e quella sui prodotti cosmetici, con riferimento agli allegati II e V del regolamento (CE) n. 1223/2009. Quanto alle sanzioni, il d.lgs. n. 189/2021 attua l’art. 16 del regolamento 2017/852: per violazioni degli artt. 3 e 4 è prevista la pena dell’arresto da tre a nove mesi o l’ammenda da 50.000 a 150.000 euro; per violazioni dell’art. 5, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 150.000 euro. È escluso il pagamento in misura ridotta ex art. 16 l. n. 689/1981; i proventi sono riscossi con codice tributo 431.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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