Circolare ADM n. 9/2025
D. Lgs. 141/2024 - Modifiche in materia di personale ausiliario del rappresentante doganale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce indicazioni operative sulla nuova disciplina del personale ausiliario del rappresentante doganale introdotta dal D.Lgs. n. 141/2024, in attuazione delle disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione. Vengono chiariti i limiti delle mansioni eseguibili, le modalità di prova dell’incarico e gli effetti dell’abrogazione della previgente disciplina del TULD. La circolare disciplina inoltre l’uso del tesserino di riconoscimento rilasciato dal Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali e supera le istruzioni precedenti.
modifiche in materia di personale ausiliario del rappresentante doganale
Modifiche in materia di personale ausiliario del rappresentante doganale
La circolare n. 9/2025 interviene sulla disciplina del personale ausiliario del rappresentante doganale alla luce del D.Lgs. n. 141/2024, che ha introdotto le disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione e ha abrogato il previgente T.U.L.D. La finalità è uniformare la prassi amministrativa e chiarire gli aspetti operativi connessi all’utilizzo di tale figura negli uffici doganali.
Quadro normativo di riferimento
La base normativa è individuata nell’articolo 31, comma 6, dell’Allegato 1 del D.Lgs. n. 141/2024. La disposizione consente al rappresentante doganale di avvalersi di personale ausiliario per il solo espletamento di mansioni di carattere meramente esecutivo.
La circolare precisa che:
- il personale ausiliario opera entro i limiti della delega conferita dal rappresentante doganale;
- la responsabilità dell’attività resta in capo al rappresentante doganale;
- l’Agenzia delle dogane e dei monopoli conserva la facoltà di richiedere, ove necessario, l’atto di legittimazione del conferimento dell’incarico.
Gestione operativa degli accessi e prova dell’incarico
In un’ottica di semplificazione, ma nel rispetto dei controlli di vigilanza sugli accessi agli uffici doganali, la circolare indica che, quando per le operazioni doganali sia necessaria la presenza fisica e l’incarico non sia limitato a una sola attività, può essere acquisita una tantum la prova del conferimento dell’incarico.
L’atto di delega deve contenere l’espressa indicazione del periodo di validità, così da consentire per tutta la durata:
- la rapida riconducibilità del soggetto al rappresentante doganale;
- la sua immediata riconoscibilità presso gli uffici dell’Agenzia.
Disciplina degli spedizionieri doganali e superamento delle regole previgenti
La circolare chiarisce che, a seguito dell’abrogazione degli articoli 45 e 46 del T.U.L.D., viene meno la precedente disciplina del personale ausiliario degli spedizionieri doganali, che era collegata anche allo svolgimento del tirocinio professionale, non più previsto.
Ne consegue che le istruzioni operative precedentemente vigenti, richiamate nella circolare del 27 marzo 1982 n. 1982/VIII/200 prot. n. 626 e nelle successive integrazioni, devono considerarsi superate.
Tesserino di riconoscimento rilasciato dal Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali
Il Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali, disponendo degli elementi informativi utili all’identificazione del personale ausiliario, rilascia direttamente agli interessati un tesserino di riconoscimento, di cui la circolare allega un fac-simile.
Il tesserino può essere utilizzato:
- come prova dell’incarico ricevuto;
- per agevolare l’accesso alle strutture dell’Agenzia.
Vigilanza, uniformità applicativa e segnalazione delle criticità
Le Direzioni Territoriali sono incaricate di vigilare sull’uniforme applicazione della circolare presso gli uffici dipendenti. Eventuali difficoltà applicative devono essere segnalate tempestivamente alla Direzione centrale, secondo quanto previsto dalla direttiva del Direttore dell’Agenzia prot. n. 612382/RU del 2 ottobre 2024.
Punti principali
Nuovo quadro normativo del personale ausiliario
La circolare richiama l’articolo 31, comma 6, dell’Allegato 1 del D.Lgs. n. 141/2024, che consente al rappresentante doganale di avvalersi di personale ausiliario esclusivamente per mansioni di carattere esecutivo. Tale figura opera entro i limiti di delega definiti dal rappresentante doganale, sotto la sua responsabilità, e resta fermo il potere dell’Agenzia di richiedere, quando necessario, l’atto di legittimazione del conferimento dell’incarico.
Esigenze operative e prova dell’incarico
Per conciliare semplificazione, vigilanza e controllo negli accessi agli uffici doganali, la circolare ritiene opportuno che, nei casi in cui sia richiesta la presenza fisica per lo svolgimento delle operazioni doganali e l’incarico non sia limitato a una singola attività, venga acquisita una tantum la prova dell’incarico. L’atto deve indicare espressamente il periodo di validità, così da consentire una rapida identificazione e riconducibilità dei delegati per tutta la durata dell’incarico.
Effetti dell’abrogazione delle norme previgenti
Con l’abrogazione del D.P.R. n. 43/1973 e, in particolare, degli articoli 45 e 46 del TULD, viene meno la precedente disciplina del personale ausiliario degli spedizionieri doganali, che era collegata anche alla finalità del tirocinio professionale, non più prevista. Di conseguenza, le istruzioni operative precedentemente vigenti, richiamate nella circolare 1982/VIII/200 prot. n. 626 del 27 marzo 1982 e successive integrazioni, devono intendersi superate.
Tesserino di riconoscimento degli spedizionieri doganali
Il Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali, disponendo degli elementi informativi utili all’identificazione del personale ausiliario, rilascia direttamente agli interessati un tesserino di riconoscimento, di cui viene trasmesso un fac-simile. Il tesserino può essere utilizzato come prova dell’incarico ricevuto e per agevolare l’accesso alle strutture dell’Agenzia.
Vigilanza e applicazione uniforme
Le Direzioni Territoriali devono vigilare sull’uniforme applicazione della circolare presso gli uffici dipendenti. Eventuali difficoltà applicative devono essere tempestivamente segnalate alla Direzione centrale, in linea con la direttiva del Direttore dell’Agenzia prot. n. 612382/RU del 2 ottobre 2024.
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