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Circolare

Circolare ADM n. 14/2025

Modifiche al D.lgs. 26/09/2024, n. 141, recante "Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi”

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli340067

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le modifiche introdotte dal D.lgs. 81/2025 al D.lgs. 141/2024 in materia di sanzioni doganali, con effetti dal 13 giugno 2025. Il focus è sulla distinzione delle soglie tra dazi doganali e diritti di confine diversi dal dazio, sulla revisione delle aggravanti, sulla disciplina della confisca e del riscatto delle merci, nonché sull’introduzione di una causa di non punibilità collegata al ravvedimento operoso. Vengono inoltre chiariti i criteri di applicazione temporale delle nuove norme, valorizzando il principio del favor rei per le disposizioni penali più favorevoli.

Modifiche al sistema sanzionatorio doganale del D.lgs. 141/2024 apportate dal D.lgs. 81/2025

Modifiche al sistema sanzionatorio doganale del D.lgs. 141/2024 apportate dal D.lgs. 81/2025

La circolare esamina l’art. 17 del D.lgs. 12 giugno 2025, n. 81, che interviene sul D.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, in materia di sistema sanzionatorio doganale e accise. Le modifiche sono entrate in vigore il 13 giugno 2025 e perseguono finalità di proporzionalità, coerenza sistematica con la fiscalità interna e maggiore incentivo alla compliance spontanea.

Quadro normativo e finalità dell’intervento

L’intervento si colloca nell’ambito della legge delega n. 111/2023 e delle successive disposizioni correttive e integrative. La circolare evidenzia che il legislatore ha recepito istanze provenienti dagli stakeholder per rimodulare il sistema sanzionatorio, tenendo conto anche dei vincoli unionali, con particolare riferimento alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione e alla direttiva PIF 2017/1371.

Distinzione tra dazi doganali e diritti di confine diversi dal dazio

La principale modifica riguarda l’art. 96, comma 1, D.lgs. 141/2024. Viene superata l’unica soglia di 10.000 euro, che operava indifferentemente per dazi e altri diritti di confine, sostituendola con due soglie distinte:

  • per i diritti di confine a titolo di dazio doganale, la soglia resta fissata a 10.000 euro;
  • per i diritti di confine diversi dal dazio, la soglia amministrativa sale a 100.000 euro.

La ratio è evitare l’effetto distorsivo derivante dall’eccessivo ricorso alla sede penale per violazioni connesse a tributi come l’IVA all’importazione, assicurando un trattamento più coerente con il sistema sanzionatorio tributario interno.

La circolare richiama e conferma la validità delle indicazioni già fornite con le circolari n. 22/2024 e n. 25/2023, precisando che il calcolo dei diritti di confine dovuti va effettuato, ai fini sanzionatori, anche sottraendo i saldi negativi da quelli positivi, ma solo per individuare la norma applicabile al caso concreto. Resta comunque fermo che, sul piano sostanziale, non è ammessa una compensazione diretta tra tributi diversi: occorre presentare una richiesta di rimborso per l’eccedenza e, separatamente, versare quanto ancora dovuto.

La circolare dichiara superate le indicazioni contenute nelle circolari n. 20/2024 e n. 28/2024 nella parte incompatibile con la nuova disciplina.

Aggiornamento delle circostanze aggravanti

La riforma modifica anche l’art. 88, in modo coerente con le nuove soglie di punibilità.

Per il dazio doganale:

  • la nuova lettera e) dell’art. 88, comma 2, prevede l’aggravante quando l’ammontare dei diritti dovuti, indebitamente percepiti o richiesti in restituzione supera 100.000 euro;
  • il nuovo comma 3 stabilisce che, tra 50.000 e 100.000 euro, alla multa si aggiunge la reclusione fino a tre anni.

Per i diritti di confine diversi dal dazio:

  • viene introdotta la lettera e-bis), che prevede l’aggravante quando l’ammontare complessivo supera 500.000 euro;
  • il nuovo comma 3 prevede, nella fascia tra 200.000 e 500.000 euro, la multa con reclusione fino a tre anni.

La circolare schematizza quindi tre aree di trattamento: illecito amministrativo sotto le soglie minori, contrabbando punibile con sola multa nelle fasce intermedie, e contrabbando punibile con multa e reclusione nelle fasce più elevate.

Confisca e revisione della dichiarazione su istanza di parte

L’art. 96, comma 13, viene precisato per chiarire che, quando la revisione della dichiarazione ex art. 42 è avviata su istanza del dichiarante, non si applicano non solo le sanzioni amministrative, ma neppure la confisca.

La protezione opera solo se l’istanza è presentata prima che il dichiarante abbia avuto formale conoscenza di:

  • accessi;
  • ispezioni;
  • verifiche;
  • avvio di attività di accertamento amministrativo;
  • procedimenti penali.

La circolare sottolinea che si tratta di una specificazione coerente con il codice doganale unionale e con la precedente impostazione della disciplina di revisione.

Diritti di confine indebitamente percepiti o richiesti in restituzione

Il comma 14 dell’art. 96 viene coordinato con il resto della disciplina, chiarendo che la sanzione del 150% si applica non solo ai diritti di confine dovuti, ma anche a quelli indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione.

Ravvedimento operoso e causa di non punibilità

L’art. 112 del D.lgs. 141/2024 viene integralmente sostituito. Per i delitti di contrabbando punibili con la sola multa, resta possibile l’estinzione del reato mediante pagamento dei diritti di confine e di una somma compresa tra il 100% e il 200% dei diritti previsti, da versare prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

La novità più rilevante è l’introduzione di una causa di non punibilità per i delitti di contrabbando di cui agli artt. 78-83, salvo le aggravanti di cui all’art. 88, comma 2, lettere a), b), c) limitatamente al caso di connessione con altro delitto contro la pubblica amministrazione, e d).

La non punibilità opera se il contribuente effettua, mediante ravvedimento operoso, il pagamento di:

  • diritti di confine dovuti;
  • interessi;
  • sanzione.

Condizione essenziale è che il pagamento avvenga prima della formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, attività di accertamento o procedimenti penali. La circolare evidenzia che questa causa di non punibilità:

  • non è subordinata alla misura dei diritti di confine dovuti;
  • può operare anche nei casi di connessione con altro delitto contro la fede pubblica;
  • impedisce l’applicazione della confisca, salvo quanto previsto dall’art. 240, secondo comma, c.p.

Riscatto delle merci confiscate in via amministrativa

L’art. 118, comma 8, viene riformulato per delimitare meglio l’istituto del riscatto. L’Agenzia consente il riscatto, su richiesta del trasgressore, solo se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

  • la confisca non è stata disposta dall’autorità giudiziaria;
  • non è vietata per legge la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione dei beni oggetto dell’illecito.

Il riscatto richiede il pagamento del valore delle merci, dei diritti dovuti, degli interessi, delle sanzioni e delle spese di gestione. La circolare interpreta la nuova formulazione come più vincolata e trasparente rispetto alla disciplina previgente.

Decorrenza e applicazione nel tempo

Le nuove disposizioni si applicano dal 13 giugno 2025. La circolare richiama i principi generali in materia di successione delle norme sanzionatorie:

  • per le norme penali, vale il principio di irretroattività per quelle più sfavorevoli e di retroattività per quelle più favorevoli, secondo l’art. 2 c.p.;
  • per le sanzioni amministrative, rileva l’art. 7, comma 3, del D.lgs. 141/2024, secondo cui le sanzioni si applicano alle violazioni commesse dalla data di entrata in vigore del decreto.

Tuttavia, in quanto più favorevoli, le nuove soglie dell’art. 96, la maggiore ampiezza delle soglie aggravanti dell’art. 88 e la causa di non punibilità dell’art. 112 si applicano anche alle violazioni commesse prima del 13 giugno 2025, se non ancora definite con decisione irrevocabile.

Vigilanza applicativa

Le Direzioni territoriali sono invitate a vigilare sull’uniforme applicazione della circolare presso gli uffici dipendenti e a segnalare tempestivamente eventuali difficoltà interpretative o applicative.

Punti principali

Nuove soglie tra dazi e altri diritti di confine

Il comma 1 dell’art. 96 viene modificato per distinguere la soglia di punibilità amministrativa: resta a 10.000 euro per il dazio doganale, mentre sale a 100.000 euro per i diritti di confine diversi dal dazio. La finalità è evitare l’eccessiva estensione dell’area penale e garantire proporzionalità delle sanzioni, soprattutto per l’IVA all’importazione e altri tributi indiretti.

Aggiornamento delle aggravanti dell’art. 88

Le circostanze aggravanti vengono allineate alle nuove soglie: per il dazio, la soglia elevata è fissata oltre 100.000 euro e la fascia intermedia tra 50.000 e 100.000 euro comporta reclusione fino a tre anni oltre alla multa; per i diritti diversi dal dazio, la soglia elevata è oltre 500.000 euro e la fascia intermedia tra 200.000 e 500.000 euro comporta reclusione fino a tre anni oltre alla multa.

Ravvedimento operoso e causa di non punibilità

L’art. 112 è riscritto per introdurre una causa di non punibilità nei delitti di contrabbando, se il contribuente paga diritti, interessi e sanzione tramite ravvedimento operoso prima di avere formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o avvio di accertamenti o procedimenti penali. La causa opera senza limiti di soglia e impedisce anche la confisca, salvo l’art. 240, secondo comma, c.p.

Confisca e revisione della dichiarazione su istanza di parte

Il comma 13 dell’art. 96 chiarisce espressamente che, quando la revisione della dichiarazione è avviata su istanza del dichiarante prima della formale conoscenza di controlli o procedimenti, non si applicano né sanzioni amministrative né confisca. La circolare sottolinea il carattere di chiarimento di un principio già insito nella disciplina precedente.

Riscatto delle merci confiscate in via amministrativa

L’art. 118, comma 8, viene riscritto per limitare il riscatto alle sole confische amministrative, escludendolo se la confisca è disposta dall’autorità giudiziaria o se la fabbricazione, detenzione, possesso o commercializzazione dei beni è vietata dalla legge. Il riscatto è subordinato al pagamento del valore, dei diritti, degli interessi, delle sanzioni e delle spese di gestione.

Effetti temporali e applicazione retroattiva

La circolare precisa che le nuove soglie più favorevoli e le aggravanti più elevate si applicano retroattivamente alle violazioni commesse prima del 13 giugno 2025, se non ancora definite con decisione irrevocabile. Restano fermi i principi generali di irretroattività per le norme sfavorevoli e di retroattività per quelle più favorevoli.

Come è indicizzato

Materiedazi doganalidiritti di confinesanzioni doganalicontenziosoconfisca e riscatto merci

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