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Circolare

Circolare ADM n. 15/2025

Regolamento. (UE) 2019/880 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/04/ 2019 relativo all’introduzione e all’importazione di beni culturali e successivo Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1079. Piattaforma europea ICG (import of cultural goods). istruzioni per i controlli doganali

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli380941

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina l’avvio, dal 28 giugno 2025, della piattaforma europea ICG su TRACES NT per la gestione delle importazioni di beni culturali da Paesi terzi. Fornisce istruzioni operative agli uffici doganali sui codici documento da verificare, sui controlli da svolgere in presenza di licenze di importazione o dichiarazioni dell’importatore, sulle esenzioni previste e sull’accesso alla piattaforma per la consultazione e verifica dei documenti. Sono inoltre individuati gli uffici del Ministero della Cultura competenti al rilascio delle licenze e indicati i casi di collaborazione e supporto tra dogane e amministrazione culturale.

Istruzioni operative per i controlli doganali sui beni culturali alla luce del regolamento (UE) 2019/880 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1079

Regolamento (UE) 2019/880 e ICG per l’importazione di beni culturali

La circolare fornisce istruzioni operative per l’applicazione del regolamento (UE) 2019/880 relativo all’introduzione e all’importazione di beni culturali e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1079. Dal 28 giugno 2025 diventa operativa la piattaforma europea ICG (Import of Cultural Goods) sul sistema TRACES NT, destinata alla gestione documentale e ai controlli doganali sui beni culturali provenienti da Paesi terzi.

Finalità della disciplina

La disciplina è ricondotta all’esigenza di contrastare il traffico illecito di beni culturali, in particolare provenienti da aree interessate da conflitti o instabilità politica, e di contribuire alla tutela del patrimonio culturale mondiale e alla lotta al finanziamento del terrorismo. La circolare chiarisce che il quadro normativo incide sulle modalità di importazione e sui controlli doganali connessi.

Ambito di applicazione e definizioni

Il regolamento si applica ai beni culturali introdotti nel territorio doganale dell’Unione da Paesi terzi. L’articolo 2 distingue:

  • l’"introduzione di beni culturali", cioè l’entrata nel territorio doganale dell’Unione di beni soggetti a vigilanza o controlli doganali;
  • l’"importazione di beni culturali", che comprende l’immissione in libera pratica ex articolo 201 CDU e il vincolo a regimi speciali ex articolo 210 CDU, ossia deposito, uso particolare e perfezionamento attivo.

L’allegato al regolamento distingue tra:

  • parte A, beni vietati all’introduzione;
  • parte B, beni più sensibili per i quali è richiesta una licenza di importazione;
  • parte C, beni meno sensibili per i quali è richiesta la dichiarazione dell’importatore.

Titoli necessari per l’importazione

Per i beni ricompresi nella parte B dell’allegato è necessaria una licenza di importazione ai sensi dell’articolo 4 del regolamento, rilasciata dall’autorità competente dello Stato membro; per l’Italia tale autorità è il Ministero della Cultura. Per i beni della parte C è richiesta una dichiarazione dell’importatore ai sensi dell’articolo 5, con attestazione della legittimità dell’esportazione dal Paese terzo.

In entrambi i casi:

  • la documentazione deve essere caricata nella piattaforma ICG;
  • i documenti devono essere allegati alla dichiarazione doganale.

Esenzioni dalla documentazione

L’articolo 3, paragrafo 4, prevede esenzioni dalla presentazione di licenza o dichiarazione per alcune ipotesi specifiche:

  • beni culturali reintrodotti ai sensi dell’articolo 203 CDU;
  • beni assunti in custodia da un’autorità pubblica con l’intento di restituirli quando la situazione lo consenta;
  • beni introdotti in ammissione temporanea ex articolo 250 CDU per determinati fini.

Per tali fattispecie la circolare richiama codici documento dedicati e un trattamento differenziato ai fini doganali.

Autorità competenti e soggetti coinvolti

A livello nazionale tutti gli uffici delle dogane sono abilitati a gestire le operazioni di importazione dei beni culturali soggetti al regolamento. Il Ministero della Cultura ha individuato come autorità competenti al rilascio delle licenze solo gli Uffici esportazione oggetti d’arte e antichità di Venezia, Milano, Torino, Roma e Napoli, presso le rispettive Soprintendenze ABAP.

Controlli doganali: verifiche iniziali sui codici documento

In attesa dell’interoperabilità tra AIDA e TRACES NT anche per i certificati ICG, gli uffici doganali devono applicare le istruzioni operative indicate dalla circolare. Dopo selezione al circuito doganale di controllo o in base a profili di rischio, devono verificare anzitutto la correttezza dei codici documento riportati nella dichiarazione:

  • L049: licenza di importazione per beni culturali ex articolo 4 del regolamento 2019/880;
  • L050: dichiarazione dell’importatore ex articolo 5;
  • L065: dichiarazione dell’importatore presentata in sostituzione di una licenza per beni vincolati al regime di ammissione temporanea;
  • Y138: esenzione dalla presentazione dei documenti richiesti nei casi di custodia e ammissione temporanea.

Controlli su beni soggetti a licenza MIC

Per i beni soggetti a licenza di importazione rilasciata dal Ministero della Cultura, oltre ai consueti controlli doganali, gli uffici devono verificare, ai sensi dell’articolo 10 del regolamento di esecuzione 2021/1079:

  • la presenza della documentazione richiesta;
  • la corrispondenza tra i beni presentati e quelli descritti nella licenza;
  • l’indicazione dell’identificativo della licenza nella dichiarazione doganale.

Se i beni sono vincolati al regime di deposito doganale ex articolo 240 CDU, deve inoltre essere verificata la corrispondenza del numero di classificazione tariffaria TARIC, indicato nell’allegato al regolamento, con quello riportato nella dichiarazione in dogana.

Controlli su beni oggetto di dichiarazione dell’importatore

Per i beni accompagnati da dichiarazione dell’importatore, l’articolo 13 del regolamento di esecuzione 2021/1079 impone agli uffici doganali di verificare:

  • la corrispondenza dei beni con quelli descritti nello Statement;
  • l’indicazione dell’identificativo dello Statement nella dichiarazione doganale.

Anche in questo caso, se i beni sono vincolati al regime di deposito doganale, va controllata la coerenza tra classificazione TARIC dell’allegato al regolamento e classificazione riportata nella dichiarazione in dogana.

Regime di zona franca

Quando i beni culturali sono vincolati al regime di zona franca, i controlli indicati per licenze e dichiarazioni sono eseguiti dall’ufficio doganale competente presso il quale è presentata la dichiarazione dell’importatore, in conformità all’articolo 245, paragrafo 1, del CDU.

Accesso a TRACES NT e supporto operativo

Per verificare autenticità, veridicità e accuratezza delle licenze o delle dichiarazioni, i funzionari doganali incaricati devono accedere alla linea di lavoro ICG nella sezione "Documenti" di TRACES NT. I funzionari già abilitati come "Customs System" dispongono di accesso diretto; gli altri devono richiedere il nuovo ruolo nel sistema seguendo la procedura descritta dalla circolare.

In caso di dubbi su classificazione, autenticità del bene, documentazione o esenzione indicata, gli uffici doganali possono contattare gli Uffici esportazione territorialmente competenti, al fine di ottenere supporto nelle attività di controllo.

Verifica fisica dei beni e cooperazione con il Ministero della Cultura

Quando l’autorità competente ritiene necessaria una verifica fisica dei beni culturali prima del rilascio della licenza, gli uffici doganali devono consentire l’accesso dei funzionari degli Uffici esportazione ai magazzini di temporanea custodia o ad altri locali posti sotto vigilanza doganale dove i beni siano custoditi provvisoriamente. L’ispezione si svolge previo accordo tra l’ufficio doganale competente e l’Ufficio esportazione interessato ed è effettuata a spese di quest’ultimo.

Monitoraggio applicativo

La circolare conclude invitando le Direzioni destinatari a monitorare la corretta applicazione delle nuove disposizioni e a segnalare eventuali criticità. Sono previste ulteriori indicazioni operative e sessioni formative ove necessario.

Punti principali

Entrata in funzione della piattaforma ICG e finalità della circolare

Dal 28 giugno 2025 entra in funzione la piattaforma europea ICG (Import of Cultural Goods) sul sistema TRACES NT per l’applicazione del regolamento (UE) 2019/880 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1079. La circolare mira a fornire chiarimenti e istruzioni operative per i controlli doganali sull’introduzione e importazione di beni culturali da Paesi terzi, con finalità di contrasto al traffico illecito e al finanziamento del terrorismo.

Ambito di applicazione e definizioni rilevanti

Il regolamento disciplina l’introduzione e l’importazione nel territorio doganale dell’Unione di beni culturali provenienti da Paesi terzi. Ai sensi dell’articolo 2, si distingue tra "introduzione di beni culturali" e "importazione di beni culturali", quest’ultima comprendente sia l’immissione in libera pratica ex articolo 201 CDU sia il vincolo a regimi speciali ex articolo 210 CDU (deposito, uso particolare, perfezionamento attivo). L’allegato al regolamento distingue beni vietati (parte A) e beni per i quali è richiesta documentazione specifica (parti B e C).

Titoli richiesti per l’importazione: licenza e dichiarazione dell’importatore

Per i beni più sensibili elencati nella parte B dell’allegato è necessaria una licenza di importazione ex articolo 4, rilasciata dall’autorità competente dello Stato membro, in Italia il Ministero della Cultura. Per i beni meno sensibili della parte C è richiesta la dichiarazione dell’importatore ex articolo 5, con attestazione della legittimità dell’esportazione dal Paese terzo. I documenti devono essere caricati nel sistema ICG e allegati alla dichiarazione doganale.

Esenzioni e casi particolari

L’articolo 3, paragrafo 4, prevede l’esenzione dalla documentazione per i beni culturali reintrodotti ai sensi dell’articolo 203 CDU, per quelli assunti in custodia da un’autorità pubblica con l’intento di restituzione quando possibile, e per i beni introdotti in ammissione temporanea ex articolo 250 CDU per determinati fini. Per tali ipotesi sono richiamati specifici codici documento e trattamenti operativi.

Controlli doganali e verifiche documentali

Gli uffici doganali, dopo selezione al circuito di controllo o sulla base di profili di rischio, devono verificare la correttezza dei codici documento indicati nella dichiarazione: L049 per la licenza di importazione, L050 per la dichiarazione dell’importatore, L065 per la dichiarazione in sostituzione di licenza nei casi di ammissione temporanea, Y138 per l’esenzione dalla documentazione nei casi di custodia e ammissione temporanea. Per le licenze MIC, in caso di importazione, va verificata la presenza della documentazione, la corrispondenza dei beni con quelli descritti nella licenza e l’indicazione dell’identificativo in dichiarazione; per i regimi di deposito doganale va verificata anche la corrispondenza della classificazione TARIC con quella dell’allegato al regolamento. Analoghe verifiche sono previste per le dichiarazioni dell’importatore, incluse corrispondenza dei beni e indicazione dello Statement.

Accesso alla piattaforma TRACES NT e supporto del Ministero della Cultura

Per verificare veridicità, autenticità e accuratezza delle licenze o dichiarazioni, i funzionari doganali devono accedere alla linea di lavoro ICG nel menu "Documenti" di TRACES NT. Gli utenti già abilitati come "Customs System" hanno accesso diretto; gli altri devono richiedere il ruolo nel sistema seguendo una procedura dedicata. In caso di dubbi sulla classificazione, autenticità o sui documenti, gli uffici doganali possono contattare gli Uffici esportazione oggetti d’arte e antichità di Venezia, Milano, Torino, Roma e Napoli, competenti per territorio.

Verifica fisica e cooperazione istituzionale

Quando l’autorità competente ritiene necessaria una verifica fisica dei beni culturali ai fini del rilascio della licenza, gli uffici doganali devono consentire l’accesso ai funzionari degli Uffici esportazione nei magazzini di temporanea custodia o in altri locali sotto vigilanza doganale. L’ispezione avviene previo accordo tra dogana competente e Ufficio esportazione, a spese di quest’ultimo. La circolare invita infine le direzioni a monitorare l’applicazione delle nuove disposizioni e a segnalare criticità, con possibili ulteriori aggiornamenti formativi.

Come è indicizzato

Materiebeni culturaliregimi doganalicontrolli doganaliorigine delle merci

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