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Ordinanza

Ordinanza n. 21/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dei sei provvedimenti di diniego emanati dal Comune di Foggia – Area 6 Servizio Urbanistica (Dirigente Ing. Tullio Daniele Mendolicchio) in data 14.11.2025, contraddistinti da protocollo C_D643 - - 1 - 2025-11-14 – 0194041 - C_D643 - - 1 - 2025-11-14 – 0194041 - C_D643 - - 1 - 2025-11-14 – 0194056 - C_D643 - - 1 - 2025-11-14 – 0194051 - C_D643 - - 1 - 2025-11-14 – 0194065 - C_D643 - - 1 - 2025-11-14 – 0194078, relativi alle istanze di Permesso di Costruire presentate dalla società ricorrente – istanze nn. 400/2024 (Edificio “RL6”), 413/2024 (Edificio “RL9”), 421/2024 (Edificio “RL10”) e 1263/2024 (“Tronco 7” – opere di urbanizzazione) – con cui è stato definitivamente negato il rilascio dei titoli edilizi richiesti.

Giustizia amministrativa202502048

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sei dinieghi definitivi di permessi di costruire relativi a edifici residenziali e opere di urbanizzazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, sei provvedimenti comunali di diniego relativi a istanze di permesso di costruire per gli edifici RL6, RL9 e RL10 e per opere di urbanizzazione primaria. Dalla motivazione dell’ordinanza emergono censure rivolte ai dinieghi, ma non ne sono specificamente riportati i contenuti. Il Comune ha sostenuto la legittimità dei provvedimenti, fondati in via assorbente sulla mancata sottoscrizione da parte della ricorrente della convenzione urbanistica del 13 dicembre 2013. La società ha presumibilmente invocato il preliminare di permuta, sottoscritto e trascritto anteriormente, quale titolo idoneo a dimostrare la propria qualità di soggetto attuatore del Programma d’Intervento.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. In sede di sommaria delibazione, ha escluso il fumus boni juris ritenendo assorbente la mancata sottoscrizione della convenzione urbanistica del 13 dicembre 2013 da parte della società: tale omissione impedisce di riconoscerle la qualità di soggetto attuatore del Programma d’Intervento. Il preliminare di permuta, benché sottoscritto e trascritto anteriormente, non può produrre effetti nei confronti dei soggetti estranei alla sua stipulazione e quindi non è idoneo a sostituire la convenzione. Il giudice ha tuttavia rilevato che l’ostacolo può essere superato mediante cessione o modifica della convenzione urbanistica. Ha inoltre escluso il periculum in mora, ritenendo prevalente l’interesse pubblico alla corretta attuazione della convenzione rispetto all’interesse imprenditoriale della società. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, in particolare fumus boni juris e periculum in mora.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la mancata sottoscrizione della convenzione urbanistica da parte del soggetto che chiede il rilascio di titoli edilizi può impedire il riconoscimento della sua qualità di soggetto attuatore del programma urbanistico e costituire ragione assorbente per il diniego dei titoli.
  • Un preliminare di permuta, anche se sottoscritto e trascritto anteriormente, non può produrre effetti nei confronti dei soggetti estranei alla sua stipulazione e non è quindi idoneo, da solo, a sostituire la sottoscrizione della convenzione urbanistica necessaria per l’attuazione di un programma d’intervento.
  • L’ostacolo derivante dalla mancata sottoscrizione della convenzione urbanistica può essere superato mediante la cessione della posizione convenzionale o la modifica della convenzione, secondo quanto ammesso dall’amministrazione.
  • Nel bilanciamento cautelare, l’interesse pubblico alla corretta attuazione della convenzione urbanistica prevale sull’interesse meramente imprenditoriale del richiedente i titoli edilizi, quando difettino comunque fumus boni juris e periculum in mora.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPiani attuativi e lottizzazioni
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorio
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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