Provvedimento AGCM C12273 n. 28083 del 14/01/2020
MOL CROSSROADS/CHEVRON KHAZAR
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeMOL Crossroads B.V., controllata dal Gruppo MOL, acquisisce il 100% di Chevron Khazar Ltd., società del Gruppo Chevron titolare di partecipazioni di minoranza non operative nel giacimento ACG in Azerbaigian e nelle infrastrutture connesse. L’operazione costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990 ed è soggetta a comunicazione preventiva ai sensi dell’articolo 16, comma 1. L’AGCM ha ritenuto trascurabili le sovrapposizioni nel mercato mondiale della produzione e vendita all’ingrosso di petrolio greggio e assenti effetti rilevanti sul mercato italiano, deliberando il non avvio dell’istruttoria ai sensi dell’articolo 16, comma 4, senza condizioni.
MOL Crossroads acquisisce il controllo esclusivo di Chevron Khazar (CKL), attiva nella produzione e vendita all’ingrosso di petrolio greggio: mancato avvio dell’istruttoria e autorizzazione senza condizioni
Acquisizione di Chevron Khazar da parte di MOL Crossroads
Il provvedimento riguarda l’acquisizione del controllo esclusivo di Chevron Khazar Ltd. da parte di MOL Crossroads B.V., società interamente controllata da MOL Hungarian Oil and Gas Plc. L’AGCM ha esaminato l’operazione in fase preliminare ai sensi della legge n. 287/1990 e ha deliberato il non avvio dell’istruttoria, ritenendo che la concentrazione non fosse idonea a produrre effetti anticoncorrenziali.
Le parti e l’operazione
MOL Crossroads è stata costituita per realizzare l’operazione ed è controllata dal Gruppo MOL, compagnia petrolifera integrata attiva nella prospezione, produzione e raffinazione del petrolio greggio, nella distribuzione di prodotti petroliferi, nella petrolchimica, nella produzione di gas naturale e nel trasporto di gas in Ungheria. In Italia il gruppo opera nella raffinazione e commercializzazione di prodotti petroliferi, nel trading, nei servizi energetici e nella vendita di polimeri, oltre a esportare prodotti petroliferi raffinati.
Chevron Khazar Ltd. appartiene al Gruppo Chevron e opera principalmente nella prospezione e produzione di petrolio greggio in Azerbaigian. CKL detiene una partecipazione di minoranza non operativa nel progetto Azeri-Chirag-Gunashli, situato offshore nel Mar Caspio. Il greggio prodotto viene trasportato verso i mercati occidentali attraverso l’oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan o, alternativamente, attraverso il Western Route Export. CKL non dispone di una presenza locale in Italia.
Il contratto di compravendita prevede due componenti: l’acquisizione delle partecipazioni di minoranza non operative relative al progetto ACG e l’acquisto del 100% delle azioni di CKL, che determina l’acquisizione del suo controllo esclusivo da parte di MOL. Le partecipazioni indirettamente trasferite comprendono anche interessenze di minoranza non di controllo in società operative e infrastrutturali collegate al progetto ACG in Azerbaigian e Georgia.
Qualificazione giuridica e procedura
L’operazione costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa. L’AGCM ha ritenuto non applicabile il Regolamento CE n. 139/2004, non ricorrendo le condizioni previste dal relativo articolo 1.
L’operazione era soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva previsto dall’articolo 16, comma 1, della legge n. 287/1990, poiché:
- il fatturato complessivo realizzato in Italia dall’insieme delle imprese interessate superava 498 milioni di euro;
- almeno due delle imprese interessate realizzavano individualmente in Italia un fatturato superiore a 30 milioni di euro.
Il closing era subordinato all’autorizzazione dell’autorità turca della concorrenza. L’operazione era stata inoltre notificata alle autorità competenti di Serbia, Albania e Montenegro; al momento della notifica all’AGCM risultava già autorizzata in Serbia.
Il contratto conteneva anche un impegno di MOL a non stornare, per un anno dal closing, dirigenti o dipendenti dell’intero Gruppo Chevron. L’AGCM ha ritenuto che tale clausola non costituisse una restrizione accessoria direttamente connessa e necessaria alla concentrazione, trattandosi di una restrizione posta a beneficio del venditore.
Settore e mercati rilevanti
Il settore interessato è quello della produzione e vendita all’ingrosso di petrolio greggio. L’AGCM richiama l’orientamento della Commissione europea secondo cui tale attività costituisce normalmente un mercato del prodotto distinto, di dimensione geografica generalmente mondiale, pur potendo in casi particolari assumere un’estensione più limitata.
Nel caso concreto, l’Autorità ha lasciato aperta la definizione esatta del mercato geografico, poiché nessuna delle possibili delimitazioni avrebbe modificato l’esito concorrenziale. La valutazione è stata svolta considerando sia il mercato mondiale sia, in via alternativa, il greggio estratto dal giacimento ACG e trasportato attraverso l’oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan.
Presenza delle parti e quote di mercato
Le attività delle parti si sovrappongono soltanto a livello mondiale nella produzione e vendita all’ingrosso di petrolio greggio. La sovrapposizione è comunque estremamente ridotta:
- a livello mondiale, le quote di entrambe le parti sono ampiamente inferiori all’1%;
- dopo l’operazione, la quota di MOL rimane inferiore all’1%;
- nel mercato italiano MOL non realizza ricavi dalla vendita di petrolio greggio;
- CKL ha in Italia una presenza trascurabile, derivante dalle vendite del greggio prodotto in Azerbaigian.
Nel mercato mondiale sono inoltre presenti operatori di dimensioni e rilevanza significativa, tra cui Saudi Aramco, Rosneft, NIOC, CNPC, KPC e ADNOC.
Valutazione degli effetti concorrenziali
L’operazione determina, nel mercato mondiale, un incremento di quota trascurabile e non modifica in modo significativo la struttura concorrenziale. Considerando invece il solo greggio ACG trasportato attraverso l’oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan, l’operazione comporta sostanzialmente la sostituzione di un operatore con un altro, senza incremento della disponibilità complessiva di prodotto riconducibile all’operazione.
Quanto all’Italia, l’AGCM ha rilevato che MOL non genera fatturato dalla vendita di petrolio greggio. Di conseguenza, l’acquisizione non produce effetti sul livello dell’offerta nazionale in tale mercato.
L’Autorità ha valutato anche possibili effetti verticali, ipotizzando la commercializzazione da parte del Gruppo MOL di prodotti derivati dal greggio di CKL. Tali effetti sono stati esclusi in ragione della presenza marginale delle parti a monte a livello mondiale e delle quote di MOL nei mercati a valle dei prodotti derivati dal petrolio, sempre ampiamente inferiori al 10%.
Esito
Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, l’AGCM ha ritenuto che l’operazione non comportasse la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.
L’Autorità ha pertanto deliberato, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, di non avviare l’istruttoria. L’operazione è stata quindi autorizzata senza condizioni o misure correttive.
Punti principali
Parti coinvolte
MOL Crossroads B.V. è una società di nuova costituzione controllata integralmente da MOL Hungarian Oil and Gas Plc., capogruppo del Gruppo MOL, attivo nella filiera petrolifera e del gas naturale. Chevron Khazar Ltd. è controllata da Chevron Global Ventures Ltd. e opera nella produzione di petrolio greggio in Azerbaigian attraverso una partecipazione di minoranza non operativa nel progetto Azeri-Chirag-Gunashli.
Struttura dell’operazione
L’operazione prevede l’acquisto del 100% delle azioni di CKL e, indirettamente, delle sue partecipazioni di minoranza non di controllo nel progetto ACG e in società operative e infrastrutturali collegate. La presente valutazione riguarda l’acquisizione del controllo esclusivo di CKL da parte di MOL.
Qualificazione e soglie
L’operazione è una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Non ricorrono le condizioni di applicazione del Regolamento CE n. 139/2004. L’obbligo di comunicazione preventiva deriva dal superamento delle soglie dell’articolo 16, comma 1: oltre 498 milioni di euro di fatturato nazionale complessivo e oltre 30 milioni di euro realizzati in Italia da almeno due imprese interessate.
Mercato rilevante
Il settore interessato è quello della produzione e vendita all’ingrosso di petrolio greggio. Il mercato geografico è stato lasciato aperto, poiché l’operazione non presenta criticità né assumendo un mercato mondiale né considerando un ambito più ristretto, riferito al greggio ACG trasportato tramite specifici oleodotti.
Effetti concorrenziali ed esito
A livello mondiale, le quote di entrambe le parti nella produzione e vendita all’ingrosso di petrolio greggio sono ampiamente inferiori all’1%; MOL continuerà a detenere una quota inferiore all’1%. In Italia MOL non realizza ricavi dalla vendita di petrolio greggio e CKL ha una presenza trascurabile. L’AGCM ha quindi escluso la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante ai sensi dell’articolo 6, comma 1, e ha deliberato di non avviare l’istruttoria ex articolo 16, comma 4, senza imporre misure.
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