Provvedimento AGCM C12277 n. 28108 del 28/01/2020
SORGENIA POWER/RAMO DI AZIENDA DI A2A TRADING COSTITUITO DALLA CENTRALE A CICLO COMBINATO SITA IN PROVINCIA DI LODI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’operazione riguarda la riacquisizione da parte di Sorgenia Power S.p.A. del controllo esclusivo del ramo d’azienda costituito dalla centrale elettrica a ciclo combinato di Bertonico Turano Lodigiano, precedentemente affidata in gestione ad A2A Trading. L’operazione interessa il mercato della produzione e approvvigionamento all’ingrosso di energia elettrica nella macro-zona Nord e i mercati dei servizi di dispacciamento. Poiché Sorgenia non disponeva di capacità installata nei mercati interessati e la centrale deteneva una quota inferiore al 5%, l’AGCM ha ritenuto insussistenti rischi concorrenziali significativi e ha deliberato di non avviare l’istruttoria ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della Legge n. 287/1990.
Sorgenia Power riacquisisce da A2A Trading il controllo di una centrale a ciclo combinato nel Lodigiano; operazione autorizzata senza condizioni, con mancato avvio dell’istruttoria
Sorgenia Power / ramo d’azienda di A2A Trading costituito da una centrale elettrica nel Lodigiano
Il provvedimento riguarda la riacquisizione, da parte di Sorgenia Power S.p.A., del controllo esclusivo del ramo d’azienda costituito dalla centrale elettrica a ciclo combinato situata nel comune di Bertonico Turano Lodigiano. L’AGCM ha esaminato l’operazione nella fase di controllo preventivo prevista dalla Legge n. 287/1990 e ha concluso per il mancato avvio dell’istruttoria, senza condizioni.
Le parti e l’operazione
Sorgenia Power è un’impresa attiva nella produzione di energia elettrica e in attività collegate, appartenente al gruppo Sorgenia, attivo anche nella vendita di energia elettrica e gas naturale. Il gruppo aveva realizzato nel 2018 un fatturato mondiale di circa 1,4 miliardi di euro, interamente in Italia.
Il ramo oggetto dell’operazione consiste nella centrale a ciclo combinato sita in provincia di Lodi. Sorgenia Power ne aveva ceduto il controllo ad A2A Trading S.r.l., società controllata integralmente da A2A S.p.A., nel 2015. La riacquisizione è avvenuta in conseguenza della risoluzione del contratto quinquennale con cui il ramo era stato temporaneamente affidato in gestione ad A2A Trading.
Qualificazione ai sensi della normativa sulle concentrazioni
L’AGCM ha qualificato l’operazione come concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della Legge n. 287/1990, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di parte di un’impresa.
L’operazione è stata esaminata ai sensi della disciplina nazionale, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/2004 sulle concentrazioni di dimensione unionale. Risultava inoltre integrato l’obbligo di comunicazione preventiva previsto dall’articolo 16, comma 1, della Legge n. 287/1990, poiché:
- il fatturato totale realizzato in Italia dall’insieme delle imprese interessate nell’ultimo esercizio superava 498 milioni di euro;
- il fatturato realizzato in Italia da almeno due delle imprese interessate superava individualmente 30 milioni di euro.
Mercati rilevanti
In ragione dell’attività della centrale, l’operazione interessa il mercato della produzione e dell’approvvigionamento all’ingrosso di energia elettrica e i mercati dei servizi di dispacciamento.
Secondo la prassi dell’Autorità, il mercato della produzione e dell’approvvigionamento all’ingrosso di energia elettrica è articolato in macro-zone. La centrale appartiene alla macro-zona Nord.
Per i servizi di dispacciamento, la dimensione geografica dipende dalle aree all’interno delle quali Terna può approvvigionarsi dei singoli servizi. Tali aree possono coincidere con le macro-zone, essere più ampie — come nel caso dell’Italia continentale — oppure più ristrette. Ai fini della valutazione, l’AGCM ha considerato in prima approssimazione una dimensione zonale riferita al Nord, ammettendo che per alcuni servizi possano formarsi cluster geografici più limitati.
Posizioni di mercato
L’Autorità ha rilevato che Sorgenia Power e, più in generale, il gruppo Sorgenia non detenevano capacità installata nei mercati rilevanti interessati dall’operazione.
La centrale oggetto di riacquisizione rappresentava inoltre una quota di mercato limitata nella macro-zona Nord, comunque inferiore al 5% sia in termini di capacità installata sia in termini di volumi venduti.
Valutazione degli effetti concorrenziali
L’assenza di capacità preesistente del gruppo Sorgenia nei mercati interessati e la quota contenuta della centrale hanno portato l’AGCM a escludere effetti di rilievo sulla struttura concorrenziale dei mercati.
In particolare, l’operazione non è stata ritenuta idonea a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante, né a modificare in misura significativa le condizioni di concorrenza nel mercato della produzione e approvvigionamento all’ingrosso di energia elettrica o nei mercati dei servizi di dispacciamento.
Esito procedurale
Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della Legge n. 287/1990, l’Autorità ha ritenuto che l’operazione non comportasse la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.
L’AGCM ha quindi deliberato di non avviare l’istruttoria prevista dall’articolo 16, comma 4, della Legge n. 287/1990. L’operazione è stata pertanto autorizzata senza condizioni e senza imposizione di impegni o misure correttive.
Punti principali
Parti e operazione
Sorgenia Power S.p.A., appartenente al gruppo Sorgenia e attiva nella produzione e vendita di energia elettrica e gas naturale, ha riacquisito il controllo esclusivo del ramo d’azienda costituito dalla centrale a ciclo combinato sita a Bertonico Turano Lodigiano. Il controllo era stato precedentemente ceduto ad A2A Trading S.r.l. nel 2015 e l’operazione consegue alla risoluzione del contratto quinquennale di gestione.
Qualificazione giuridica e obbligo di notifica
L’operazione costituisce una concentrazione mediante acquisizione del controllo di parte di un’impresa ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della Legge n. 287/1990. Non ricorrendo le condizioni di applicazione dell’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/2004, si applica la disciplina nazionale. L’obbligo di comunicazione preventiva previsto dall’articolo 16, comma 1, risultava integrato poiché il fatturato nazionale complessivo delle imprese interessate superava 498 milioni di euro e quello individuale di almeno due imprese superava 30 milioni di euro.
Mercati rilevanti
L’operazione interessa il mercato della produzione e dell’approvvigionamento all’ingrosso di energia elettrica, individuato nella macro-zona Nord, nonché i mercati dei servizi di dispacciamento. Per questi ultimi, l’estensione geografica può variare in funzione del servizio e dell’area nella quale Terna può effettuare gli approvvigionamenti; ai fini dell’analisi, l’Autorità ha considerato in prima approssimazione la zona Nord, senza escludere configurazioni più ristrette.
Posizioni di mercato ed effetti concorrenziali
Il gruppo Sorgenia non deteneva capacità installata nei mercati rilevanti. La centrale oggetto di acquisizione rappresentava inoltre una quota inferiore al 5% della macro-zona Nord sia in termini di capacità sia in termini di volumi venduti. L’AGCM ha pertanto escluso la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante e modifiche significative delle condizioni concorrenziali.
Esito
Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della Legge n. 287/1990, l’Autorità ha ritenuto che l’operazione non fosse idonea a eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza. È stato quindi deliberato il mancato avvio dell’istruttoria prevista dall’articolo 16, comma 4, senza imposizione di condizioni o misure correttive.
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