Provvedimento AGCM C12276 n. 28107 del 28/01/2020
A2A ENERGIA/ASM ENERGIA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeA2A Energia, già titolare del 45% di ASM Energia, acquisisce il controllo esclusivo di fatto della società tramite un patto parasociale con ASM Vigevano e Lomellina, senza modifiche proprietarie. L’operazione riguarda i mercati della vendita e dell’approvvigionamento all’ingrosso di energia elettrica e gas naturale. L’AGCM ha ritenuto che gli incrementi di quota fossero limitati e non idonei a creare o rafforzare una posizione dominante; ha pertanto deliberato di non avviare l’istruttoria ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.
A2A Energia acquisisce il controllo esclusivo di ASM Energia mediante patto parasociale; l’AGCM non avvia l’istruttoria.
A2A Energia/ASM Energia: acquisizione del controllo esclusivo di fatto
L’operazione riguarda A2A Energia S.p.A. (AEN), società soggetta alla direzione e al coordinamento di A2A S.p.A., e ASM Energia S.p.A., controllata da ASM Vigevano e Lomellina S.p.A. (ASM). AEN deteneva già il 45% del capitale di ASM Energia, mentre ASM possedeva il restante 55%. L’operazione si realizza senza modifiche alla struttura proprietaria, mediante la sottoscrizione di un patto parasociale sulla gestione della società.
Il provvedimento è adottato nell’ambito del controllo preventivo nazionale delle concentrazioni. L’AGCM ha qualificato l’operazione come acquisizione del controllo esclusivo di fatto e ha deciso di non avviare l’istruttoria prevista dall’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.
Parti e struttura dell’operazione
A2A è una multiutility quotata, attiva nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale, nonché nei servizi idrici, nella gestione dei rifiuti, nel teleriscaldamento e in ulteriori servizi pubblici e ambientali. Nel 2018 il gruppo A2A aveva realizzato un fatturato consolidato mondiale di circa 6,5 miliardi di euro, di cui circa [5-10] miliardi? [5-10] milioni? realizzati in Italia; il dato nazionale è parzialmente omesso nel provvedimento per ragioni di riservatezza. ASM Energia opera nell’approvvigionamento e nella vendita di gas ed energia elettrica ai clienti finali e nel 2018 ha realizzato un fatturato di circa 39 milioni di euro, interamente in Italia.
Il patto parasociale, di durata omessa nella versione pubblica, attribuisce ad AEN:
- il diritto di nominare due dei cinque componenti del consiglio di amministrazione;
- il diritto di nominare l’amministratore delegato;
- l’attribuzione esclusiva all’amministratore delegato delle deleghe e dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria;
- una posizione determinante nella soluzione dell’eventuale stallo decisionale o dell’uscita di uno dei soci dal patto.
Il consiglio di amministrazione deve deliberare con il voto favorevole di almeno quattro consiglieri sulle materie di propria competenza, inclusa la revoca o modifica delle deleghe dell’amministratore delegato. Tale previsione conferisce a entrambi i soci un diritto di veto, ma il meccanismo contrattuale previsto per superare lo stallo assicura la risoluzione a favore di AEN. Considerate nel loro complesso, le clausole del patto sono quindi idonee a trasferire ad AEN il controllo esclusivo di fatto su ASM Energia, in linea con i criteri indicati nella Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004.
L’AGCM ha inoltre rilevato che l’operazione non comporta restrizioni accessorie.
Qualificazione e competenza dell’AGCM
L’operazione è stata qualificata come concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa.
L’operazione ricade nell’ambito di applicazione della legge nazionale poiché non risultano soddisfatte le condizioni previste dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 139/2004. Era inoltre soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della legge n. 287/1990, in quanto:
- il fatturato nazionale complessivo delle imprese interessate superava 498 milioni di euro;
- almeno due delle imprese interessate realizzavano individualmente in Italia un fatturato superiore a 30 milioni di euro.
Mercati rilevanti dell’energia elettrica
L’operazione coinvolge il settore elettrico e, in particolare, i seguenti mercati:
- produzione e approvvigionamento all’ingrosso di energia elettrica;
- vendita di energia elettrica a clienti connessi in alta e media tensione;
- vendita di energia elettrica a clienti non domestici in bassa tensione;
- vendita di energia elettrica a clienti domestici in bassa tensione.
Nel mercato della produzione e dell’approvvigionamento all’ingrosso non sono stati ravvisati effetti rilevanti. ASM Energia operava infatti esclusivamente come acquirente dell’energia necessaria a rifornire i propri clienti finali e acquistava quantitativi inferiori all’1% dell’energia complessivamente commercializzata.
Il mercato della vendita a clienti connessi in alta e media tensione è stato considerato di dimensione nazionale, anche in ragione della maggiore mobilità della domanda e dei minori costi di ricerca e cambiamento del fornitore rispetto ai clienti di minori dimensioni connessi in bassa tensione. La quota aggregata delle parti risultava inferiore al 5%.
I mercati della vendita ai clienti domestici e non domestici in bassa tensione sono stati qualificati, secondo la prassi dell’Autorità, come mercati locali, tendenzialmente coincidenti con le aree servite dalle concessioni di distribuzione. L’AGCM ha tuttavia evidenziato che la crescente contendibilità della clientela da parte di operatori esterni, soprattutto nel segmento non domestico, potrebbe richiedere in futuro ulteriori verifiche sulla dimensione geografica.
Nel caso concreto, la definizione geografica non incideva sull’esito. ASM Energia era significativamente presente soprattutto nella provincia di Pavia e deteneva, nei mercati della vendita a clienti domestici e non domestici in bassa tensione, quote inferiori al 3% sia in numero di POD sia in volume per tutto il triennio analizzato. La quota aggregata delle parti nella provincia rimaneva ampiamente inferiore al 10% in entrambi i mercati.
Mercati rilevanti del gas naturale
Per il gas naturale sono stati considerati:
- approvvigionamento all’ingrosso di gas naturale;
- vendita a clienti finali medio-grandi, con consumi superiori a 200.000 metri cubi annui;
- vendita a clienti finali di piccola dimensione, con consumi inferiori a 200.000 metri cubi annui.
Il mercato dell’approvvigionamento all’ingrosso è stato definito nazionale. A2A deteneva una quota pari a circa [10-20%], ma l’operazione determinava un incremento inferiore all’1%, ritenuto non significativo.
La vendita al dettaglio ai clienti medio-grandi è stata anch’essa considerata di dimensione nazionale. Il gruppo acquirente disponeva di una quota in volume pari a circa [1-5%], mentre ASM Energia deteneva una quota ben inferiore all’1%; di conseguenza, l’operazione non modificava in misura rilevante la posizione del gruppo A2A. La conclusione era analoga considerando il numero dei punti di riconsegna.
Per la vendita ai clienti di piccola dimensione, l’AGCM ha rilevato che la dimensione geografica avrebbe potuto essere più ristretta di quella nazionale, in ragione della presenza di operatori locali verticalmente integrati con le imprese di distribuzione. Anche in questo caso non è stata ritenuta necessaria una definizione più precisa, perché la valutazione concorrenziale non sarebbe cambiata.
Utilizzando i confini provinciali come approssimazione dei mercati locali, l’incremento delle quote non risultava significativo in nessuna delle aree considerate, fatta eccezione per la provincia di Pavia, unica area con presenza significativa di entrambe le parti. In tale provincia:
- A2A deteneva circa il [10-20%] dei punti di riconsegna e circa il [5-10%] dei volumi;
- ASM Energia deteneva circa il [10-20%] dei punti di riconsegna e circa il [5-10%] dei volumi;
- la quota post-operazione raggiungeva al massimo il [25-35%] dei punti di riconsegna;
- la quota post-operazione era pari al [15-25%] in termini di volumi.
Valutazione degli effetti concorrenziali
L’AGCM ha valutato gli effetti orizzontali dell’operazione nei mercati dell’energia elettrica e del gas naturale, tenendo conto sia delle possibili dimensioni nazionali sia dei contesti locali. Gli incrementi di quota risultavano generalmente contenuti e, anche nella provincia di Pavia, le quote post-operazione non erano ritenute tali da determinare una significativa modifica delle condizioni concorrenziali.
Nel settore elettrico, l’operazione non produceva effetti rilevanti nel mercato all’ingrosso, comportava una quota aggregata inferiore al 5% nella vendita ad alta e media tensione e una quota inferiore al 10% nei mercati locali della bassa tensione considerati. Nel gas naturale, l’incremento nel mercato all’ingrosso era inferiore all’1%, ASM Energia aveva una quota inferiore all’1% nel segmento medio-grandi e, nel principale contesto locale esaminato, la quota aggregata era al massimo del [25-35%] in punti di riconsegna e del [15-25%] in volume.
Sulla base di tali elementi, l’Autorità ha ritenuto che la concentrazione non fosse idonea a costituire o rafforzare una posizione dominante, né a eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990.
Esito
L’AGCM ha deliberato di non avviare l’istruttoria prevista dall’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990. L’operazione è stata quindi autorizzata senza condizioni o misure correttive. Le conclusioni sono state destinate alla comunicazione alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.
Punti principali
Operazione e acquisizione del controllo
Il patto parasociale attribuisce ad A2A Energia il diritto di nominare due componenti su cinque del consiglio di amministrazione di ASM Energia, incluso l’amministratore delegato, al quale sono conferiti in via esclusiva i poteri di gestione ordinaria e straordinaria. La maggioranza qualificata richiesta per le materie di competenza del consiglio e il meccanismo di risoluzione dello stallo a favore di A2A Energia determinano un controllo esclusivo di fatto.
Ambito normativo e soglie
L’operazione costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Non ricorrono le condizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. L’obbligo di comunicazione preventiva deriva dall’articolo 16, comma 1, della legge n. 287/1990, essendo stati superati i limiti di 498 milioni di euro di fatturato nazionale complessivo e di 30 milioni di euro per almeno due imprese interessate.
Mercati dell’energia elettrica
Sono stati considerati i mercati della produzione e approvvigionamento all’ingrosso, della vendita a clienti in alta e media tensione e della vendita a clienti domestici e non domestici in bassa tensione. L’acquisenda acquistava meno dell’1% dell’energia commercializzata nel mercato all’ingrosso. La quota aggregata nella vendita ad alta e media tensione era inferiore al 5%; nei mercati locali della bassa tensione, la quota aggregata nella provincia di Pavia era ampiamente inferiore al 10%.
Mercati del gas naturale
Sono stati esaminati l’approvvigionamento all’ingrosso e la vendita al dettaglio a clienti medio-grandi e piccoli. L’incremento nel mercato all’ingrosso era inferiore all’1%; nel segmento dei clienti medio-grandi ASM Energia deteneva una quota inferiore all’1%. Nella provincia di Pavia, unico contesto locale con presenza significativa di entrambe le parti, la quota post-operazione raggiungeva al massimo il 25-35% in termini di punti di riconsegna e il 15-25% in volume.
Esito concorrenziale
L’AGCM ha concluso che l’operazione non era idonea a costituire o rafforzare una posizione dominante né a modificare significativamente e durevolmente le condizioni di concorrenza. Non sono state individuate restrizioni accessorie e l’istruttoria non è stata avviata.
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