Cassazione Penale, Sentenza n. 28022/2023 del 28/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello del 24/02/2022 che li ha ritenuti responsabili di plurimi reati in materia di stupefacenti (art. 73 DPR 309/1990). Le doglianze principali sono: diniego delle attenuanti generiche (Marsetti, Salomoni, Palladino, Briganti), vizio nella quantificazione degli aumenti per continuazione (Marsetti, Palladino), contestazione della responsabilità soggettiva per assenza dell'elemento psicologico per passiva soggezione (Salomoni), incompetenza territoriale (Briganti) con richiamo agli artt. 8, 9 e 10 c.p.p., nullità per mancata notifica dell'udienza e mancata traduzione dell'imputato detenuto (Briganti), e contestazione del trattamento sanzionatorio in generale rispetto al ruolo e alla collaborazione dei singoli imputati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili per manifesta infondatezza i ricorsi proposti nell'interesse di Nicolò Marsetti, Federica Salomoni e Fabio Palladino, e ha rigettato il ricorso di Vitantonio Briganti. Sono quindi confermate, nei termini decisi in appello, le condanne e le pene così rideterminate dalla Corte di appello di Milano: Marsetti: 6 anni e 2 mesi di reclusione e euro 24.400 di multa; Salomoni: 2 anni e 2 mesi di reclusione e euro 4.666 di multa; Briganti: 2 anni, 2 mesi, 20 giorni di reclusione e euro 6.600 di multa; Palladino: 4 anni, 6 mesi, 20 giorni di reclusione e euro 19.666 di multa. Ai tre ricorrenti dichiarati inammissibili (Marsetti, Salomoni, Palladino) è stato imposta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna a sostenere le spese e, in via equitativa, il versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende; anche per Briganti è stata disposta la condanna alle spese processuali in caso di rigetto. La Suprema Corte ha ritenuto non fondate le censure sia di merito (valutazione della prova e della gravità dei fatti, diniego delle attenuanti generiche, aumento per continuazione) sia di rito (competenza territoriale e notifiche), confermando la valutazione motivata dei giudici di merito.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990, art. 73, commi 1 e 4
art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990
Norma sostanziale che incrimina il traffico di stupefacenti; la Corte l'ha applicata per affermare la responsabilità degli imputati per plurimi episodi di traffico e detenzione ai fini di spaccio.
Codice penale, art. 43
Richiamato dalla difesa di Salomoni per sostenere l'assenza dell'elemento psicologico per soggezione; la Corte di Cassazione ha ritenuto che i giudici di merito avessero adeguatamente valutato gli elementi probatori e non poté essere escluso il dolo.
Codice di procedura penale, art. 10 comma 3
art. 10 comma 3 cod. proc. pen.
Riferito alla competenza territoriale; la Corte ha confermato che, in materia di stupefacenti, la competenza può essere stabilita nel luogo in cui si è realizzato l'accordo tra acquirente e venditore, ossia dove il proponente ha avuto contezza dell'accettazione.
Codice di procedura penale, artt. 8 e 9
art. 8 e 9 cod. proc. pen.
Richiamati nella contestazione di Briganti sulla competenza territoriale; la Corte ha richiamato i criteri di carattere generale ma ha ritenuto applicabile la regola della competenza sul luogo di perfezionamento dell'accordo telematico/telefonico.
Codice di procedura penale, art. 156
Richiamato dalla difesa per denunciare nullità di notifica; la Corte ha osservato che la questione non era stata sufficientemente dedotta e che, in base alla vicenda emergenziale e alla corretta notifica al difensore, non sussisteva vizio tale da invalidare il processo.
Codice di procedura penale, art. 458
Citando la corretta notifica del decreto ex art. 458, la Corte ha ritenuto legittima la procedura che aveva portato all'ammissione del rito abbreviato.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che disciplina l'onere delle spese di processo per il ricorrente soccombente; applicata per condannare i ricorrenti a sostenere le spese della cassazione.
Decreto-legge n. 18 del 17/03/2020, art. 83 comma 14 (conv. L. 24/04/2020 n.27)
art. 83, comma 14, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27
Applicata per ritenere legittime, nel periodo emergenziale COVID-19, le notificazioni effettuate al difensore via PEC come strumento valido anche per imputati detenuti.
Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000
sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata dalla Corte di Cassazione per motivare la determinazione equitativa della somma dovuta alla Cassa delle ammende, valutando l'assenza di colpa grave nella presentazione dei ricorsi inammissibili.
Massime di principio
- Le censure sul diniego delle attenuanti generiche sono difficilmente accolte in Cassazione se la motivazione di merito è coerente e non manifestamente illogica: il giudice di legittimità non rivede i fatti ma verifica la razionalità della motivazione.
- Per i reati di stupefacenti contrattati tramite telefono o mezzi telematici, la competenza territoriale può appartenere al luogo in cui il proponente ha avuto contezza dell'accettazione dell'accordo (luogo del perfezionamento dell'accordo), non solo al luogo di consegna materiale.
- Le impugnazioni di nullità di notifica o di mancata traduzione sono più deboli se non tempestivamente sollevate in grado di appello e se, nel caso di misure emergenziali, le notifiche al difensore via PEC rispettano la normativa emergenziale.
- La detenzione dell'imputato per altra causa non determina automaticamente un legittimo impedimento a comparire: occorre che lo stato detentivo sia formalmente rappresentato e che sia stata richiesta la traduzione; in mancanza, il giudice non è tenuto ad attivarsi d'ufficio.
- Le contestazioni sulla quantificazione della continuazione richiedono censure specifiche e dettagliate: la Cassazione valuta la congruità degli incrementi rispetto alla motivazione del giudice di merito, non propone parametri alternativi.
- Le ricostruzioni alternative dei fatti e valutazioni probatorie diverse proposte dalla difesa non trovano accoglimento in Cassazione se i giudici di merito hanno reso una motivazione logicamente congruente e sorretta dalle acquisizioni probatorie.
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