Sentenza n. 3212/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del provvedimento del Questore di Napoli del 29.04.2025, notificato il 30.06.2025, con cui sono state rigettate le istanze n. 24NA009848 e n. 25NA007722 per il rilascio di permesso di soggiorno per lavoro autonomo, ritenute manifestamente infondate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del Questore di Napoli delle istanze per il rilascio di permesso di soggiorno per lavoro autonomo
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego fondato essenzialmente su una precedente revoca, adottata nel 2013, del permesso di soggiorno di lungo periodo e sul contestuale diniego di aggiornamento del titolo, motivati da un giudizio di pericolosità sociale collegato a condanne penali risalenti. Ha dedotto che il provvedimento di revoca le era stato notificato soltanto nel febbraio 2024, oltre dieci anni dopo l’adozione, e che l’Amministrazione non avrebbe potuto fondare il nuovo diniego esclusivamente su fatti ormai risalenti e già valutati nel 2013. Ha censurato l’omessa rinnovata e attuale istruttoria sulla pericolosità sociale, nonché la mancata valutazione della condotta successiva, dell’affidabilità, dell’inserimento sociale e lavorativo, dell’effettività dell’attività autonoma, della congruità dei redditi e dei legami familiari e con il Paese d’origine. Ha inoltre dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, per l’assenza di una specifica ponderazione tra le esigenze di ordine e sicurezza pubblica e il radicamento maturato in Italia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto che il giudizio di pericolosità sociale richiesto ai fini del diniego o rinnovo del permesso di soggiorno costituisca esercizio di discrezionalità amministrativa e debba essere formulato in concreto e all’attualità, verificando se le condotte pregresse rappresentino ancora una minaccia alla convivenza civile. La precedente valutazione del 2013, notificata solo nel 2024, non poteva essere automaticamente assunta come fondamento del nuovo diniego, poiché il lungo intervallo temporale rendeva necessaria una nuova istruttoria. L’Amministrazione avrebbe dovuto esaminare l’effettività del lavoro autonomo, la congruità dei redditi, la condotta successiva, l’attuale pericolosità sociale, la durata del soggiorno, l’inserimento sociale e lavorativo, i legami familiari e quelli con il Paese d’origine, operando un concreto bilanciamento con le esigenze di ordine e sicurezza pubblica. Poiché il provvedimento si era limitato a richiamare valutazioni risalenti senza esplicitare l’attualità e la preminenza della pericolosità, è stato ritenuto carente di istruttoria e motivazione. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
Non è ammesso in Italia lo straniero che (…) risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale.
La disposizione individua ipotesi ostative all’ingresso e al soggiorno dello straniero condannato per determinati reati; il giudizio sulla pericolosità sociale, nel caso esaminato, deve comunque essere attuale e concreto.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato… sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.
Impone una valutazione aggiornata dei requisiti di soggiorno e, nei casi previsti, della natura ed effettività dei vincoli familiari, dei legami sociali e familiari con il Paese d’origine e della durata del soggiorno in Italia; tali elementi devono essere ponderati con le esigenze di ordine e sicurezza pubblica.
sentenza Corte costituzionale n. 202/2013
È richiamata quale pronuncia che condiziona l’esercizio del potere di diniego o revoca alla valutazione della natura e intensità dei legami familiari e del grado di inserimento sociale e lavorativo dello straniero.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il diniego o rinnovo del permesso di soggiorno fondato sulla pericolosità sociale dello straniero richiede una valutazione concreta e attuale dell’idoneità delle condotte a costituire una minaccia per la convivenza civile; non è sufficiente il mero richiamo a fatti penali risalenti o a una precedente valutazione non aggiornata.
- Quando tra l’adozione di un precedente provvedimento sfavorevole e la sua conoscibilità da parte dell’interessato intercorre un lungo periodo di tempo, l’Amministrazione, nel decidere su una successiva istanza di soggiorno, deve procedere a un’autonoma e rinnovata istruttoria sulla situazione attuale, senza recepire automaticamente la precedente valutazione di pericolosità.
- Nella valutazione del diniego o rinnovo del permesso di soggiorno devono essere considerati, ove rilevanti, la durata del soggiorno in Italia, l’inserimento sociale e lavorativo, l’effettività dell’attività lavorativa, la congruità dei redditi, i legami familiari e i rapporti con il Paese d’origine.
- Il provvedimento di diniego deve esplicitare il bilanciamento tra le esigenze di ordine e sicurezza pubblica e gli interessi dello straniero al radicamento sociale, lavorativo e familiare; l’omessa valutazione di tali elementi determina carenza di istruttoria e motivazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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