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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16921/2024 del 19/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, nei due gradi di merito, della domanda di un ex dipendente di un consorzio di bonifica volta a ottenere la pensione consortile prevista dal contratto collettivo per il caso di soppressione del posto di lavoro. La Corte d'appello ha ritenuto non provato il requisito costitutivo del diritto, ossia l'assunzione in ruolo alla data del 31 luglio 1994 oppure, in alternativa, l'esistenza a quella data di un rapporto a tempo indeterminato con anzianità pari o superiore a vent'anni. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 3 Cost. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il CCNL del 1990 distingueva le categorie di personale e imponeva di indicare la natura del rapporto di lavoro, e che la Corte territoriale aveva illegittimamente svalutato delibere consortili e altri documenti favorevoli, pur usati in altri giudizi per riconoscere il requisito ai lavoratori in esubero; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 2724 c.c., contestando il diniego di ammissione della prova testimoniale sui fatti contrari a quelli emergenti dai documenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato, per il primo motivo, che le censure erano estranee al vizio motivazionale nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. come riformulato, oltre a essere comunque generiche e non autosufficienti, perché non riproducevano adeguatamente i documenti valutati né indicavano con precisione le disposizioni rilevanti. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la decisione di merito si fondava anche su una autonoma ratio decidendi, cioè l'inammissibilità della prova testimoniale perché diretta a provare valutazioni e non fatti; tale ratio non era stata specificamente censurata e il ricorso non riportava i capitoli di prova necessari al controllo di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato; nulla è stato disposto per la parte intimata rimasta contumace in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 3 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza di disparità di trattamento, ma la censura non è stata esaminata nel merito perché formulata in modo inammissibile.

  • art. 2724 c.c.

    invocato per contestare il divieto di prova testimoniale; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché non confrontata con la ratio sulla prova richiesta come diretta a valutazioni e non a fatti.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio di motivazione è scrutinabile nei ristretti limiti attualmente vigenti; le censure del ricorrente sono state ritenute estranee a tale paradigma.

  • D.L. n. 83 del 2012, art. 54

    richiamato quale norma che ha riformulato l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

  • L. n. 134 del 2012

    richiamata per la conversione del D.L. n. 83 del 2012.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 2 del CCNL 3 agosto 1990

    richiamato dal ricorrente per sostenere la distinzione tra personale di ruolo, a tempo indeterminato e a tempo determinato.

  • art. 38 del CCNL 3 agosto 1990

    richiamato dal ricorrente per sostenere che il contratto dovesse indicare la natura del rapporto di lavoro.

  • art. 156 C.C.N.L. per i dipendenti dei Consorzi di bonifica

    indicato come base del preteso diritto alla pensione consortile in caso di soppressione del posto di lavoro.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non consente una nuova valutazione del materiale probatorio, ma solo il controllo nei limiti stretti oggi ammessi dalla norma riformulata; censure che mirano sostanzialmente a rivalutare i fatti sono inammissibili.
  • Il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente: quando si contesta la valutazione di documenti o la mancata ammissione di prova testimoniale, occorre riprodurre o indicare con precisione i documenti e i capitoli di prova rilevanti, altrimenti la censura non consente il controllo di legittimità.
  • Se la decisione di merito è sorretta da una autonoma ratio decidendi, il ricorso deve confrontarsi con tutte le rationes poste a fondamento della sentenza; la mancata censura di una sola di esse rende comunque inammissibile il motivo.
  • La prova testimoniale non è ammissibile quando è diretta non a provare fatti storici, ma valutazioni o giudizi, specie se si intende contrastare il contenuto di documenti senza indicare puntualmente le circostanze di fatto da accertare.
  • In sede di legittimità non è consentito sostituire al controllo di legittimità una diversa lettura delle risultanze di causa compiuta dal giudice del merito, quando questi abbia motivato la propria decisione sulla base del libero convincimento.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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