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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30106/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società e intimati)

La controversia

Il Comune ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Potenza che, quale giudice di appello, aveva dichiarato inammissibile sia l’impugnazione della curatela del fallimento GEMA S.p.a. sia l’appello incidentale del Comune contro la decisione del Giudice di Pace di Bella, in una controversia relativa agli avvisi di pagamento di canoni enfiteutici. Con tre motivi, il ricorrente ha denunciato: 1) omessa decisione e vizio di motivazione, oltre a violazione degli artt. 615 e 616 c.p.c. in relazione all’art. 949 c.c. e all’art. 112 c.p.c.; 2) ultra/extrapetizione per violazione dei medesimi articoli processuali e dell’art. 949, comma 1, c.c.; 3) motivazione apparente per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. La Corte rileva però che il ricorso non trascrive né descrive in modo adeguato il contenuto dell’atto che aveva dato origine alla lite, cioè la richiesta formale di pagamento contestata, e non ne indica neppure specificamente la collocazione nei fascicoli processuali. Per questo le censure, che presupponevano la qualificazione giuridica della richiesta di pagamento e dell’azione, non risultano scrutinabili per difetto di autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non soddisfatto l’onere di specifica indicazione e trascrizione del documento/atto decisivo che aveva dato origine alla controversia. Ha inoltre disposto che non vi fossero spese di lite, poiché le controparti sono rimaste soltanto intimate, e ha dato atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura, ma la Corte non entra nel merito perché difetta l’autosufficienza del ricorso.

  • art. 616 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura, ma non scrutinato per mancata specifica indicazione degli atti rilevanti.

  • art. 949 c.c.

    evocato dal ricorrente in relazione alla qualificazione giuridica dell’azione, ma le questioni non sono esaminate nel merito.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione a omessa pronuncia e ultra/extrapetizione, ma le censure restano inammissibili per difetto di specificità.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato come parametro di legittimità delle violazioni di legge dedotte.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato come norma violata per asserita motivazione apparente.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    la Corte lo applica in senso rigoroso: il ricorso è inammissibile se non trascrive o descrive specificamente il contenuto dell’atto decisivo e non ne indica la precisa collocazione nel processo.

  • art. 375 c.p.c.

    norma processuale richiamata per la trattazione camerale.

  • art. 380 bis c.p.c.

    norma processuale richiamata per la trattazione camerale.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.

  • art. 1 bis, art. 13, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato in relazione alla misura dell’ulteriore importo dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, quando la censura dipende dal contenuto di un documento o di un atto processuale, è necessario trascriverne o descriverne specificamente il contenuto e indicarne con precisione la sede processuale; la mera richiesta di acquisizione del fascicolo d’ufficio non supplisce all’onere di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
  • Le doglianze che presuppongono la qualificazione giuridica di una domanda o di una richiesta non sono esaminabili se il ricorrente non mette la Corte in condizione di verificare direttamente, attraverso un’esposizione autosufficiente, il testo dell’atto rilevante.
  • La violazione dell’onere di specifica indicazione degli atti e documenti decisivi comporta l’inammissibilità del ricorso, senza che la Corte possa procedere allo scrutinio delle censure di merito o di diritto prospettate.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto, ove ne ricorrano i presupposti, dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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