Cassazione Civile, Ordinanza n. 00775/2024 del 09/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento per il 2007 nei confronti di un soggetto indicato come ex socio unico ed ex liquidatore di una società a responsabilità limitata già cessata e cancellata dal registro delle imprese. L'accertamento, basato sull'art. 39, comma 1, del DPR 600/1973, contestava maggiori IRES, IRAP e IVA perché, all'esito di un questionario, erano stati documentati solo in parte i costi per servizi e oneri finanziari. Il contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo, tra l'altro, il difetto di legittimazione passiva quale ex liquidatore, la nullità della notificazione, la violazione dell'art. 2495, comma 2, c.c. per mancata contestazione specifica della responsabilità del socio e del liquidatore, e il difetto di motivazione. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso; in appello la CTR aveva invece accolto integralmente l'impugnazione del contribuente, ritenendo che, dopo la cancellazione della società, l'Ufficio dovesse provare già in sede di accertamento i presupposti della responsabilità del socio e che, in mancanza, l'atto fosse illegittimo. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione degli artt. 2495 c.c. e 36 DPR 602/1973, sostenendo che la qualità di successore dei soci non deriva dalla ripartizione dell'attivo, e violazione degli artt. 112 c.p.c. e 36 D.Lgs. 546/1992 per omessa pronuncia sulla fondatezza della pretesa erariale.
La decisione
La Corte ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso introduttivo originariamente proposto dal medesimo soggetto nella sola qualità di ex liquidatore della società estinta, perché la cancellazione aveva fatto venir meno la soggettività della società e la legittimazione processuale del suo ex rappresentante. Quanto alla posizione personale del contribuente come ex socio, la Corte ha ritenuto fondato il primo motivo dell'Agenzia: dopo l'estinzione della società, opera un fenomeno successorio per cui i debiti sociali si trasferiscono ai soci, nei limiti della responsabilità loro propria e di quanto riscosso in liquidazione; quindi non è necessario un atto autonomamente e specificamente intestato al socio né grava sull'Ufficio l'onere di provare, già nell'avviso, i presupposti di una pretesa responsabilità "sussidiaria". Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Ne è seguita la cassazione con rinvio della sentenza impugnata per nuovo esame e per la regolazione delle spese, con decisione di inammissibilità del ricorso introduttivo solo nella parte riferita alla qualità di ex liquidatore.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, DPR 600/1973
è richiamato come base dell'accertamento effettuato dall'Ufficio, fondato sul controllo dei costi documentati solo in parte
art. 2495, comma 2, c.c.
la cancellazione della società dal registro delle imprese determina l'estinzione dell'ente e un fenomeno successorio nei rapporti residui, che si trasferiscono ai soci
art. 36 DPR 602/1973
viene richiamato in relazione alla pretesa del Fisco verso soci e liquidatori della società estinta
art. 112 c.p.c.
invocato come vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di merito
art. 36 D.Lgs. 546/1992
richiamato dalla ricorrente nel censurare la motivazione/decisione della CTR
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge posta a fondamento del primo motivo di ricorso
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma sul vizio di nullità della sentenza/processo posta a fondamento del secondo motivo di ricorso
art. 110 c.p.c.
richiamato per affermare la successione dei soci nel processo al posto della società estinta
art. 65, quarto comma, DPR 600/1973
assunto come criterio analogico per la notificazione dell'atto ai successori della società estinta
art. 2462 c.c.
richiamato per precisare i casi in cui il socio unico di s.r.l. risponde illimitatamente
art. 2464 c.c.
richiamato in tema di conferimenti della s.r.l. unipersonale
art. 2470 c.c.
richiamato in tema di pubblicità nella s.r.l. unipersonale
art. 2331 c.c.
richiamato come regola generale sulla responsabilità per le operazioni compiute prima dell'iscrizione della società
Massime di principio
- La cancellazione di una società dal registro delle imprese determina l'estinzione dell'ente e il trasferimento dei rapporti obbligatori residui ai soci, i quali subentrano nella legittimazione processuale e nella posizione sostanziale del soggetto estinto.
- L'atto impositivo intestato alla società estinta è validamente notificato ai soci, anche collettivamente e impersonalmente presso l'ultimo domicilio sociale, perché la notificazione mira a rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa tributaria.
- La responsabilità dell'ex socio non è una responsabilità sussidiaria autonoma rispetto a quella sociale, ma deriva dal fenomeno successorio nei debiti della società estinta ed è limitata, di regola, a quanto riscosso in sede di liquidazione e, nei casi previsti, alle ipotesi di responsabilità illimitata.
- Non grava sull'Amministrazione l'onere di provare, già nell'avviso di accertamento, i presupposti di una distinta responsabilità del socio o dell'ex liquidatore quando la pretesa è rivolta verso il successore della società estinta; è invece decisivo il corretto inquadramento del rapporto come successione nei debiti sociali.
- L'ex liquidatore di una società estinta difetta di legittimazione a rappresentare in giudizio un ente ormai privo di soggettività; l'impugnazione proposta solo in tale qualità è inammissibile.
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