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Sentenza

Sentenza n. 1049/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento quanto al ricorso n. 3710 del 2025: Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione Dirigenziale 1031E n. 7 del 9.6.2025, comunicata il 12.6.2025, con la quale il Comune di Napoli ha disposto l'affidamento alla ditta Zini Elio S.r.l. dei “Servizi di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale mediante pulitura, reintegro delle matrici ambientali ed eventuale manutenzione straordinaria della sede stradale e delle sue pertinenze interessate da incidenti, e rimozione, trasporto e consegna ad un centro di raccolta di veicoli abbandonati” - CIG. B27A591190; - della proposta di aggiudicazione della gara in favore di Zini Elio s.r.l., di cui alla nota prot. PG/2025/513436 del 5 giugno 2025; - di tutti i verbali delle sedute della commissione di gara; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Zini Elio S.r.l. il 18\9\2025: per l’annullamento della Determinazione del Servizio Attività Amministrativa dell’Area Sicurezza del Comune di Napoli n. 1013E n. 005 del 4/7/2024, in pubblicazione all’Albo Pretorio dall’11/7/2024, con cui è stata indetta una procedura di gara con la formula della Finanza di progetto e contestuale assegnazione del diritto di prelazione al Promotore ai sensi dell’art. 193 del D.lgs.n. 36/2023 per la durata di anni cinque; della Deliberazione di Giunta Comunale del 21/12/2023 n. 513 con cui è stato dichiarato l’interesse pubblico e la fattibilità della proposta ex art. 193 del D.Lgs.n. 36/2023, già formulata da S&A; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non cognito. Quanto al ricorso n. 3832 del 2025 proposto da Zini Elio S.r.l.: Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento del Provvedimento d'aggiudicazione (non cognito) disposto a favore della promotrice Sicurezza & Ambiente S.p.A. da parte del Comune di Napoli in merito alla procedura di gara per l'affidamento in concessione con la formula della finanza di progetto dei "Servizi di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale mediante pulitura, reintegro delle matrici ambientali ed eventuale manutenzione straordinaria della sede stradale e delle sue pertinenze interessate da incidenti, e rimozione, trasporto e consegna ad un centro di raccolta di veicoli abbandonati" (CIG B27A591190); della Nota prot. n° PG/2025/573168 del 25/6/2025, con cui il Comune di Napoli ha comunicato alla Zini Elio l'esercizio del diritto di prelazione ex art. 193, comma 8 D.lgs. 36/2023 da parte della società Sicurezza & Ambiente S.p.A.; della comunicazione Sicurezza & Ambiente del 23/6/2025 con cui detta promotrice ha dichiarato di voler esercitare il diritto di prelazione impegnandosi ad adempiere alle obbligazioni del contratto di concessione dedotto in gara "alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicataria Zini Elio S.r.l."; del Disciplinare di gara in parte qua e, più in particolare, dell'art. 20 nella parte in cui prevede che il Promotore possa attivare la prelazione per aggiudicarsi la gara limitandosi ad "adeguare" la propria proposta a quella giudicata vincente anziché prevedere l'obbligo di eseguire il contratto concessorio "alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicataria"; delle Note prot. n° PG/508476 e PG/509034 del 4/6/2025 (richiamate nella nota prot. n PG/2025/534697) con cui il Comune di Napoli ha erroneamente quantificato la somma rimborsabile all'aggiudicataria Zini Elio S.r.l., oltre che di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e conseguente, se ed in quanto rilevante nonché per la declaratoria d'inefficacia del contratto di concessione (non cognito), se ed in quanto eventualmente sottoscritto, con il conseguente subentro della Zini Elio S.r.l. in corso d'esecuzione ovvero, in subordine, per il risarcimento per equivalente di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente per effetto dell'esecuzione della concessione in quanto illegittimamente affidata. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Zini Elio S.r.l il 9\10\2025: per l’annullamento del Provvedimento d’aggiudicazione (non conosciuto) disposto a favore della promotrice Sicurezza & Ambiente S.p.A. da parte del Comune di Napoli in merito alla procedura di gara per l’affidamento in concessione con la formula della finanza di progetto dei “Servizi di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale mediante pulitura, reintegro delle matrici ambientali ed eventuale manutenzione straordinaria della sede stradale e delle sue pertinenze interessate da incidenti, e rimozione, trasporto e consegna ad un centro di raccolta di veicoli abbandonati” (CIG B27A591190); della Nota prot. n° PG/2025/573168 del 25/6/2025, con cui il Comune di Napoli ha comunicato alla Zini Elio l’esercizio del diritto di prelazione ex art. 193, comma 8 D.lgs. 36/2023 da parte della società Sicurezza & Ambiente S.p.A.; della comunicazione Sicurezza & Ambiente del 23/6/2025 con cui detta promotrice ha dichiarato di voler esercitare il diritto di prelazione impegnandosi ad adempiere alle obbligazioni del contratto di concessione dedotto in gara “alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicataria Zini Elio S.r.l.”; del Disciplinare di gara in parte qua e, più in particolare, dell’art. 20 nella parte in cui prevede che il Promotore possa attivare la prelazione per aggiudicarsi la gara limitandosi ad “adeguare” la propria proposta a quella giudicata vincente anziché prevedere l’obbligo di eseguire il contratto concessorio “alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicataria”; delle Note prot. n° PG/508476 e PG/509034 del 4/6/2025 (richiamate nella nota prot. n° PG/2025/534697) con cui il Comune di Napoli ha erroneamente quantificato la somma rimborsabile all’aggiudicataria Zini Elio S.r.l., oltre che di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e conseguente, se ed in quanto rilevante; della Determina Dirigenziale 1031E n. 12 dell’11/9/2025 comunicata alla Zini Elio S.r.l. con nota prot. n° PG/2025/812903 del 12/9/2025, mediante la quale il Comune di Napoli ha aggiudicato alla Promotrice Sicurezza & Ambiente S.p.A. la procedura di gara aperta svolta con la formula della finanza di progetto per la concessione dei “Servizi di ripristino e bonifica stradale post incidente ed eventuale manutenzione straordinaria della sede stradale e sue pertinenze e rimozione trasporto e consegna ad un centro di raccolta di veicoli abbandonati” – CIG: B27A591190; oltre che di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e conseguente, se ed in quanto rilevante nonché per la declaratoria d’inefficacia del contratto di concessione (non cognito), se ed in quanto eventualmente sottoscritto, con il conseguente subentro della Zini Elio S.r.l. in corso d'esecuzione ovvero, in subordine, per il risarcimento per equivalente di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente per effetto dell'esecuzione della concessione in quanto illegittimamente affidata.

Giustizia amministrativa202503832

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Prima aggiudicazione della concessione a Zini Elio S.r.l., nonché gli atti di gara; nel successivo autonomo ricorso, aggiudicazione definitiva a Sicurezza & Ambiente S.p.A. per esercizio della prelazione e determinazione del rimborso spettante all’aggiudicataria originaria

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune di Napoli aveva indetto una procedura aperta, mediante finanza di progetto ai sensi dell’art. 193 d.lgs. 36/2023, per l’affidamento in concessione dei servizi di ripristino della sicurezza e viabilità stradale dopo incidenti e di rimozione dei veicoli abbandonati. La proposta privata di Sicurezza & Ambiente era stata dichiarata di pubblico interesse; in gara Zini Elio S.r.l. aveva ottenuto il primo posto, mentre Sicurezza & Ambiente si era classificata seconda. Sicurezza & Ambiente ha impugnato la prima aggiudicazione sostenendo che Zini dovesse essere esclusa per avere inserito nell’offerta tecnica la previsione di un canone concessorio annuo di euro 200.000, in violazione del principio di separazione tra elementi tecnici ed economici, e contestando i punteggi attribuiti a Zini per vari criteri tecnici, nonché la prova dei presupposti per il punteggio relativo al criterio 4 del disciplinare. Dopo la prima aggiudicazione, Sicurezza & Ambiente ha esercitato il diritto di prelazione previsto dall’art. 193, comma 8, d.lgs. 36/2023, impegnandosi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte da Zini; il Comune ha quindi adottato una nuova determinazione di aggiudicazione definitiva in favore della promotrice. Zini, con ricorso incidentale nel giudizio promosso da Sicurezza & Ambiente, ha contestato a monte la scelta del project financing, la dichiarazione di pubblico interesse della proposta e l’assenza di una preventiva consultazione aperta agli operatori, deducendo violazione dei principi di pubblicità, trasparenza, concorrenza e parità di trattamento. Con autonomo ricorso e motivi aggiunti Zini ha impugnato l’aggiudicazione definitiva a Sicurezza & Ambiente, sostenendo che la promotrice non fosse in grado di eseguire il servizio alle medesime condizioni dell’offerta vincitrice, poiché non avrebbe potuto replicarne il modello organizzativo e tecnologico, il personale, i veicoli, le certificazioni e i software; in subordine ha contestato la quantificazione del rimborso spettante all’originaria aggiudicataria, sostenendo che il limite del 2,5% dovesse essere calcolato sul valore dell’investimento dell’offerta di Zini e non sul progetto di fattibilità del promotore.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva e ha esaminato le questioni secondo l’ordine corrispondente alle fasi della procedura. Ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale di Zini nella parte diretta contro la scelta del project financing, la dichiarazione di pubblico interesse e gli atti iniziali della procedura: tali censure avrebbero dovuto essere proposte tempestivamente contro gli atti di avvio e di approvazione della proposta, non dopo la partecipazione alla gara e l’aggiudicazione. Ha dichiarato il ricorso principale di Sicurezza & Ambiente inammissibile e comunque improcedibile. L’esercizio della prelazione senza riserve, con l’impegno a eseguire la commessa alle medesime condizioni offerte da Zini, integra acquiescenza per facta concludentia alla prima aggiudicazione e preclude la contestazione dei suoi esiti. Inoltre, la successiva determinazione di aggiudicazione definitiva in favore della stessa Sicurezza & Ambiente, non impugnata, ha sostituito l’originario assetto di interessi e ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse rispetto all’impugnazione della prima aggiudicazione. Il TAR ha respinto il ricorso autonomo e i motivi aggiunti di Zini. Ha ritenuto che l’esercizio della prelazione richieda al promotore di garantire il medesimo risultato qualitativo e quantitativo e le medesime prestazioni oggetto dell’offerta vincitrice, ma non di replicare necessariamente il modello organizzativo, tecnologico o gli specifici mezzi utilizzati dall’aggiudicatario originario. La dichiarazione di Sicurezza & Ambiente era pertanto sufficiente a fondare l’aggiudicazione, ferma la possibilità per la stazione appaltante di applicare i rimedi contrattuali in caso di inadempimento. Quanto al rimborso, il limite del 2,5% previsto dall’art. 193, comma 8, d.lgs. 36/2023 va calcolato sul valore dell’investimento desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara, cioè quello presentato dal promotore e dichiarato di pubblico interesse, non sul valore dell’offerta migliorativa dell’aggiudicatario originario. È stata quindi ritenuta corretta la quantificazione del rimborso in euro 4.826,63. Le spese sono state compensate tra tutte le parti.

Norme richiamate

  • art. 193 d.lgs. 36/2023

    alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario

    Nella finanza di progetto, il promotore che esercita la prelazione deve impegnarsi a fornire il medesimo risultato qualitativo e quantitativo e le medesime prestazioni dell’offerta vincitrice, ma non è tenuto a replicare lo specifico modello organizzativo o tecnologico, né i mezzi utilizzati dall’aggiudicatario originario.

  • art. 193, comma 8, d.lgs. 36/2023

    importo delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la predisposizione dell'offerta, nei limiti di cui al terzo periodo

    Il rimborso spettante all’originario aggiudicatario è parametrato alle spese documentate ed effettivamente sostenute, entro il limite del 2,5% del valore dell’investimento desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara, identificato nel progetto del promotore dichiarato di pubblico interesse.

  • art. 20 del Disciplinare di gara

    adeguando la propria proposta a quella giudicata dall'amministrazione più conveniente

    La clausola disciplinare è stata interpretata in coerenza con l’art. 193 d.lgs. 36/2023: l’esercizio della prelazione comporta l’impegno del promotore ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni dell’offerta vincitrice.

  • art. 120 c.p.a.

    La controversia è stata trattata secondo il rito speciale in materia di affidamento di contratti pubblici.

  • art. 74 c.p.a.

    La sentenza è stata pronunciata anche ai sensi della disposizione richiamata nell’epigrafe.

Massime di principio

  • L’esercizio senza riserve del diritto di prelazione da parte del promotore, accompagnato dall’impegno ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni dell’offerta vincitrice, integra acquiescenza per facta concludentia alla prima aggiudicazione e preclude la successiva impugnazione dei relativi esiti.
  • Quando il promotore esercita la prelazione in una procedura di finanza di progetto, la condizione delle “medesime condizioni” riguarda il risultato qualitativo e quantitativo e le prestazioni contrattuali dovute all’amministrazione; non impone necessariamente la riproduzione dello specifico modello organizzativo, tecnologico o dei mezzi impiegati dall’originario aggiudicatario.
  • La sopravvenuta aggiudicazione definitiva in favore del promotore prelazionario, se non impugnata, sostituisce l’originaria aggiudicazione in favore del concorrente risultato primo in graduatoria e determina la sopravvenuta carenza di interesse rispetto all’impugnazione dell’atto originario.
  • Le censure dirette contro la scelta del project financing, la dichiarazione di pubblico interesse della proposta o gli atti iniziali della procedura devono essere proposte tempestivamente contro tali atti; non possono essere introdotte per la prima volta dopo la partecipazione alla gara e l’aggiudicazione, quando riguardano una fase procedimentale ormai anteriore.
  • Nel caso di esercizio della prelazione, il limite del 2,5% per il rimborso delle spese dell’originario aggiudicatario deve essere calcolato sul valore dell’investimento desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara, presentato dal promotore e dichiarato di pubblico interesse, non sul valore dell’offerta migliorativa dell’aggiudicatario originario.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni e partenariato pubblico-privatoAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàConcorrenza ed evidenza pubblicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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