Cassazione Civile, Ordinanza n. 03936/2026 del 22/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Un soggetto aveva stipulato con una banca un mutuo ipotecario per la ristrutturazione della prima casa e, contestualmente, una polizza assicurativa collegata per il rischio di perimento del bene, incendio e atti vandalici. Dopo un incendio occorso nel terreno di pertinenza dell’abitazione, denunciato sia alla banca sia all’assicuratore, l’indennizzo non veniva pagato. L’assicurato agiva chiedendo l’accertamento dell’operatività della polizza e del diritto all’indennizzo. La compagnia eccepiva, tra l’altro, il giudicato derivante da un precedente giudizio e soprattutto la carenza di legittimazione attiva dell’attore, sostenendo che la polizza fosse vincolata a favore della banca fino a una certa data. Il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda per difetto di legittimazione attiva; la Corte d’appello confermava. In cassazione il ricorrente proponeva tre motivi, ma la Corte non li esamina nel merito perché rileva d’ufficio un vizio della procura speciale: la procura richiamava espressamente un provvedimento diverso da quello effettivamente impugnato, relativo a altra sentenza, altra data e altra causa, sicché mancava il requisito di specialità necessario per il ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specialità della procura alle liti. La procura speciale, pur formalmente esistente, indicava come provvedimento impugnato una sentenza diversa da quella oggetto del ricorso, in modo incompatibile con la volontà di impugnare proprio la decisione sottoposta al vaglio della Corte. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 365 c.p.c.
La procura speciale per il ricorso per cassazione è richiesta a pena di inammissibilità e deve essere conferita in modo idoneo rispetto al giudizio di legittimità.
art. 369 c.p.c.
La procura speciale deve essere depositata nel termine previsto per il ricorso per cassazione.
art. 380-bis c.p.c.
È richiamato il procedimento accelerato di definizione e si precisa che la decisione non è stata resa in conformità alla proposta.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È richiamata la trattazione in camera di consiglio e il termine per il deposito dell'ordinanza.
art. 96 c.p.c.
Non trovano applicazione perché la Corte non ha definito il giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in caso di dovuto pagamento originario.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro richiamato per determinare l'importo del contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la procura speciale deve riferirsi in modo univoco al provvedimento effettivamente impugnato; il richiamo espresso a una sentenza diversa, per numero, data o causa, integra un’incompatibilità che esclude la specialità della procura e determina l’inammissibilità del ricorso.
- La validità della procura per cassazione non dipende solo dalla sua collocazione materiale, ma anche dal suo contenuto: una procura formalmente apposta su foglio separato e congiunto all’atto è valida solo se non contiene indicazioni incompatibili con la volontà di impugnare quello specifico provvedimento.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte soccombente è condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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