Cassazione Civile, Ordinanza n. 03399/2025 del 10/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente ha impugnato un avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2012, emesso dal Comune per aree fabbricabili di sua proprietà, a seguito di revisione della stima. In primo grado aveva dedotto: difetto di motivazione dell'atto, erroneità della stima del valore imponibile (pari a euro 189,95 al mq), mancata preventiva comunicazione del cambio di destinazione d'uso. In appello aveva inoltre sostenuto la nullità della sentenza per violazione dell'art. 7 L. 212/2000 in combinato con l'art. 10, comma 1, d.lgs. 504/1992, l'erronea quantificazione del valore imponibile, la violazione dei principi di disponibilità delle prove e di non contestazione, nonché l'illegittimità delle sanzioni. Nel ricorso per cassazione ha articolato tre motivi: 1) violazione dell'obbligo di motivazione dell'avviso per relationem, perché il rinvio alla delibera di giunta comunale non spiegherebbe l'iter logico-giuridico né l'attualizzazione dei valori al 2012; 2) violazione delle norme sulla determinazione del valore imponibile delle aree fabbricabili, perché il Comune avrebbe applicato un valore standard senza considerare i parametri legali e senza revisione annuale; 3) nullità della sentenza per violazione dell'onere della prova e del principio di non contestazione, assumendo che la CTR avesse invertito l'onere probatorio e recepito acriticamente la tesi del Comune.
La decisione
La Corte ha respinto tutte le censure. Ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto di autosufficienza e quella volta a prospettare una mera richiesta di rivalutazione del merito. Sul primo motivo ha affermato che l'avviso di accertamento era sufficientemente motivato perché richiamava una delibera comunale generale e conoscibile, corredata da relazione di stima, e che la distinzione tra motivazione dell'atto e prova della pretesa rende irrilevante, ai fini della validità dell'atto, la mancata allegazione di atti generali già conoscibili. Sul secondo e terzo motivo ha osservato che la CTR aveva comunque valutato le prove, ritenendo inattendibile la relazione di parte e congruo il valore accertato sulla base di criteri oggettivi e verificabili; ha inoltre ribadito che la determinazione periodica dei valori venali è una facoltà del Comune e non un obbligo annuale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 366 c.p.c.
L'eccezione di difetto di autosufficienza è stata respinta perché il ricorso consentiva comunque di comprendere i fatti e di individuare gli atti rilevanti.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
L'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento è soddisfatto quando il contribuente è posto in grado di conoscere i presupposti essenziali della pretesa, anche mediante motivazione per relationem verso atti generali conoscibili.
art. 10, comma 1, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Ciascun anno solare costituisce autonoma obbligazione tributaria, ma ciò non comporta un obbligo di revisione annuale dei valori di stima delle aree fabbricabili.
art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Il valore imponibile delle aree fabbricabili va commisurato al valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, tenendo conto dei parametri legali indicati dalla norma.
art. 59, comma 1, lett. g), d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
La determinazione periodica e per zone omogenee dei valori venali è una facoltà dei comuni finalizzata a limitare il contenzioso, non un obbligo con cadenza annuale.
art. 115, comma 1, c.p.c.
Il giudice di merito può valorizzare le prove ritenute più attendibili e non è tenuto a esaminare espressamente ogni singola risultanza o tesi difensiva.
art. 116 c.p.c.
Il giudice di merito è libero di trarre il proprio convincimento dalle prove che reputa più idonee, nei limiti della motivazione logica e adeguata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La soccombenza ha comportato l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'avviso di accertamento tributario è sufficientemente motivato quando indica i presupposti essenziali della pretesa e rinvia a un atto generale conoscibile dal contribuente; l'obbligo di allegazione riguarda solo gli atti non conosciuti o non conoscibili.
- Nel processo tributario occorre distinguere il piano della motivazione dell'atto da quello della prova della pretesa: le doglianze che riguardano la correttezza del criterio di stima o la congruità del valore incidono sul merito della pretesa, non sulla validità formale dell'atto.
- In tema di aree fabbricabili, la determinazione periodica dei valori venali da parte del comune costituisce una facoltà finalizzata a ridurre il contenzioso e non un obbligo da rinnovare necessariamente ogni anno d'imposta.
- La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; in cassazione è scrutinabile solo l'erronea applicazione dei criteri legali di valutazione, non la mera preferenza per una diversa lettura delle prove.
- La delibera comunale che fissa valori di riferimento per aree omogenee integra una fonte presuntiva idonea a sorreggere l'accertamento, salva la prova contraria specifica e oggettiva del contribuente sul minor valore del bene.
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