Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28851/2021 del 19/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

La controversia nasce da una successione testamentaria e da una successiva divisione ereditaria. Un erede conveniva in giudizio il fratello per impugnare il testamento olografo del padre, deducendo la lesione della quota di legittima della madre, chiedendo la riduzione delle disposizioni testamentarie, lo scioglimento della comunione ereditaria e il rendiconto. Il Tribunale rigettava riduzione e rendiconto, disponeva lo scioglimento della comunione e formava i lotti secondo il progetto del consulente tecnico, riconoscendo l’usufrutto generale alla madre sui beni. La Corte d’appello confermava. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 112 e 183 c.p.c., sostenendo che la domanda di divisione fosse stata illegittimamente ampliata a beni entrati nella comunione solo con una sentenza sopravvenuta; 2) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per asserito giudicato esterno contrastante, perché una precedente sentenza avrebbe già attribuito alla madre la proprietà e non l’usufrutto; 3) violazione degli artt. 978 e 456 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, per avere la corte territoriale incluso nell’usufrutto beni che, al momento della morte del de cuius, non erano ancora di sua proprietà; 4) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 733 c.c. e omesso esame, perché la Corte d’appello non si era pronunciata sulla censura relativa alla volontà testamentaria di attribuire i terreni ai figli e l’abitazione alle figlie, soffermandosi solo sul valore di mercato dei beni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi, ritenendoli infondati: ha escluso che vi fosse domanda nuova nella richiesta di divisione dei beni emersi o determinati dalla sopravvenuta sentenza, ha negato la violazione del giudicato esterno perché non vi era identità soggettiva e non vi era incompatibilità tra le due decisioni, e ha ritenuto corretto includere nella massa ereditaria beni riscattati successivamente alla morte del de cuius poiché entrati nell’asse in virtù di un titolo riferibile al defunto. Ha invece accolto il quarto motivo, rilevando il vizio di omessa pronuncia della Corte d’appello sulla specifica censura relativa alla volontà del testatore di destinare i terreni ai figli e l’abitazione alle figlie. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Venezia, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice di merito deve pronunciarsi su tutte le domande e censure ritualmente devolute, senza omettere di esaminare un motivo di appello specifico.

  • art. 183 c.p.c.

    Le preclusioni processuali del rito ordinario operano anche nel giudizio di divisione, ma la domanda di divisione resta ampia e può comprendere la definizione di beni successivamente individuati o ricondotti alla massa.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno opera solo in presenza dei presupposti di identità e compatibilità tra i giudizi, che nel caso di specie sono stati esclusi.

  • art. 324 c.p.c.

    Il giudicato formale non è configurabile se il precedente provvedimento non decide lo stesso rapporto nei confronti delle stesse parti.

  • art. 978 c.c.

    L’usufrutto viene in rilievo nel riparto dei beni ereditari e nella distinzione tra usufrutto e nuda proprietà assegnati ai coeredi.

  • art. 456 c.c.

    L’asse ereditario si determina con riguardo ai beni e diritti che entrano nella successione secondo il titolo riferibile al de cuius, anche se acquisiti successivamente alla morte.

  • art. 733 c.c.

    Nella divisione il testatore può formulare indicazioni sulle modalità di attribuzione dei beni, che il giudice deve valutare e di cui deve tenere conto nei limiti di legge.

Massime di principio

  • Nel giudizio di divisione ereditaria, le preclusioni del rito ordinario si applicano, ma la domanda di divisione mantiene una struttura universale: la sopravvenuta definizione di un titolo o di una massa di beni può essere considerata senza integrare domanda nuova, se resta nell’alveo della divisione originariamente richiesta.
  • Il giudicato esterno è opponibile solo se il precedente e il successivo giudizio presentano identità soggettiva e oggettiva e non sussiste incompatibilità tra le decisioni; in mancanza di tali presupposti, non vi è violazione dell’art. 2909 c.c.
  • Beni entrati nella massa successivamente alla morte del de cuius ma in forza di un titolo a lui riferibile possono essere legittimamente considerati nella successione e nella divisione ereditaria.
  • Integra vizio di omessa pronuncia la mancata decisione su uno specifico motivo di appello che deduca una precisa volontà testamentaria incidente sulla formazione dei lotti, quando il giudice si soffermi soltanto su un diverso profilo della stessa censura.

Come è indicizzato

MaterieTestamentoDivisione ereditariaImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.