Sentenza n. 974/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Imperia, Sezione lavoro, 26 gennaio 2024 n. 19.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Imperia, Sezione lavoro, 26 gennaio 2024, n. 19, relativa all'attribuzione della carta del docente per le annualità scolastiche riconosciute
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Imperia, Sezione lavoro, 26 gennaio 2024, n. 19. La sentenza aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnare a ciascuna la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ogni anno scolastico, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo. Per una ricorrente erano riconosciute le annualità dal 2018/2019 al 2021/2022, per complessivi 2.000 euro; per l'altra le annualità dal 2016/2017 al 2021/2022, per complessivi 3.000 euro. Il Ministero non aveva contestato nel merito la pretesa e non aveva dato esecuzione al titolo nel termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Le ricorrenti hanno inoltre richiesto la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Imperia entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l'emissione della carta del docente intestata alle ricorrenti e l'accredito delle somme corrispondenti alle annualità riconosciute. Il Collegio ha ritenuto decisivi l'assenza di contestazioni dell'Amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Per l'eventualità di ulteriore inottemperanza, è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con incarico di provvedere in sostituzione dell'Amministrazione entro ulteriori 30 giorni, previo accertamento del protrarsi dell'inadempimento. Su richiesta delle ricorrenti, il TAR ha inoltre applicato una penalità di mora di 10 euro per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, e fino all'esecuzione del giudicato o, in mancanza, all'insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
L'inutile decorso del termine dilatorio consente la proposizione e la decisione dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione debitrice.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
In presenza di una richiesta di parte e dell'ulteriore inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può imporre una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per i pagamenti a carico delle pubbliche amministrazioni consente al giudice di ordinare l'esecuzione coattiva del giudicato.
- Quando l'amministrazione non contesta nel merito la pretesa e permane inadempiente rispetto a un giudicato, il giudice può fissare un termine per l'esecuzione e ordinare l'adozione degli atti materiali e provvedimentali necessari a dare piena attuazione al titolo.
- In caso di ulteriore inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, individuato anche in un dirigente dell'amministrazione debitrice, attribuendogli il compito di provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro un termine prefissato.
- Su richiesta della parte vittoriosa, la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata per ogni giorno di ritardo, con decorrenza dal termine assegnato per l'esecuzione e cessazione al momento dell'esecuzione o dell'insediamento del commissario ad acta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1654/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1655/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1656/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1657/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1658/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1659/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →