Sentenza del 23/03/2016 n. 817 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Fattura generica - pagamento in contanti - antieconomicità dell'operazione - diritto alla detrazione - non consegue - fittizietà dell'operazione - è presunta - onere della prova contraria - spetta al contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa massima afferma che l’IVA indicata nella fattura non è detraibile in presenza degli elementi descritti, salvo che il contribuente dimostri l’effettiva realizzazione dell’operazione. Il testo non specifica il giudice, il grado, l’esito dei precedenti giudizi, le singole censure, né le statuizioni sulle spese o su eventuali rinvii; non è quindi possibile ricostruire ulteriori aspetti del dispositivo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la detrazione dell’IVA relativa a una fattura generica per un servizio di nolo «a freddo» di un Bobcat, con canone superiore a 1.000 euro al giorno. Il contribuente sosteneva di aver pagato in contanti un importo superiore a 10.000 euro. Il servizio era fatturato da un soggetto sconosciuto al fisco e il corrispettivo appariva abnorme e fuori mercato. Tali circostanze, considerate insieme, fondavano il sospetto che l’operazione fosse fittizia; spettava quindi al contribuente fornire prova contraria per esercitare il diritto alla detrazione.
Norme richiamate
Art. 19 del D.P.R. n. 633/1972
Tutti questi elementi fanno presumere la mancata effettuazione dell'operazione, salva prova contraria che il contribuente deve in ogni caso fornire se vuole esercitare il diritto di cui all'art. 19, d.P.R. n. 633/72.
Il diritto alla detrazione dell’IVA presuppone che l’operazione sia stata effettivamente realizzata. Se fattura generica, fornitore sconosciuto al fisco, pagamento in contanti di importo elevato e corrispettivo manifestamente fuori mercato convergono nel far presumere la fittizietà, il contribuente deve provare l’effettività dell’operazione per poter detrarre l’imposta.
Massime di principio
- Una fattura, da sola, non basta a legittimare la detrazione dell’IVA quando gli elementi concreti fanno dubitare che la prestazione sia realmente avvenuta.
- La genericità della fattura, l’estraneità del fornitore agli obblighi fiscali, il pagamento in contanti di importo elevato e un prezzo anomalo devono essere valutati nel loro insieme e possono fondare una presunzione di operazione fittizia.
- Quando ricorrono elementi convergenti di fittizietà, spetta al contribuente fornire prova contraria dell’effettiva esecuzione della prestazione; in mancanza, la detrazione può essere negata.
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