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Ordinanza

Ordinanza n. 196/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600506

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sospensione per 60 giorni della licenza di somministrazione di alimenti e bevande riservata ai soci, adottata dal Questore ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S.

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (associazione titolare)

Prevale il privato

La controversia

L’associazione ha impugnato il provvedimento con cui il Questore ha sospeso per sessanta giorni la licenza di somministrazione, chiedendone la sospensione cautelare. Il provvedimento era fondato su: un’aggressione commessa da due soci e abituali frequentatori, asseritamente in stato di alterazione psicofisica, ai danni di un avventore nel parcheggio antistante il locale; il rinvenimento di sostanze stupefacenti presso una persona ritenuta diretta al circolo; l’assenza delle autorizzazioni comunali per attività di pubblico spettacolo; la presenza nei locali di murales con tematiche di lotta di classe ed espressioni ostili alle istituzioni; precedenti di polizia per violazioni del T.U.L.P.S. a carico del presidente dell’associazione. La ricorrente ha contestato l’idoneità di tali elementi a dimostrare i presupposti dell’art. 100 T.U.L.P.S., evidenziando che l’unico episodio violento si era verificato all’esterno del locale dopo l’allontanamento degli aggressori, che nei diciassette anni di attività non vi erano stati precedenti interventi delle forze dell’ordine per ragioni di ordine o sicurezza pubblica presso la sede, che non era provato il collegamento tra la persona trovata con stupefacenti e il circolo, che l’associazione aveva natura non commerciale, che le rappresentazioni grafiche costituivano libera espressione artistica non accompagnata da incitamento alla violenza e che i precedenti del presidente erano risalenti e privi di rilievo penale.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso il provvedimento impugnato, ritenendo favorevolmente apprezzabili e non manifestamente infondate le censure. Ha rilevato che l’art. 100 T.U.L.P.S. configura una misura di prevenzione generale diretta a impedire che soggetti pericolosi frequentino luoghi abitualmente connessi a condotte contrarie all’ordine pubblico. La sospensione presuppone reiterate condotte antigiuridiche pericolose, oppure un singolo episodio di particolare gravità e allarme sociale, idoneo a costituire un pericolo per l’ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini. Nel caso concreto, l’unico episodio violento era avvenuto all’esterno del locale e dopo l’allontanamento degli aggressori; non era provato che la persona trovata con stupefacenti fosse diretta al circolo o ne fosse socia; l’assenza di autorizzazioni per pubblico spettacolo non costituiva elemento costitutivo della misura; i murales, non adeguatamente documentati, apparivano riconducibili alla libertà di espressione artistica e non all’incitamento alla violenza; i precedenti del presidente erano risalenti e privi di rilievo penale. Nel complesso, tali elementi non integravano un pericolo grave e attuale per l’ordine e la sicurezza pubblica. È stata fissata l’udienza pubblica per il merito del 18 novembre 2026 e sono state compensate le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 100 T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931)

    un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose

    La sospensione della licenza è una misura di prevenzione generale che richiede, alternativamente, la reiterazione di condotte antigiuridiche pericolose oppure un singolo episodio di gravità e allarme sociale tale da costituire un pericolo per l’ordine pubblico o per la sicurezza dei cittadini; gli elementi posti a fondamento devono dimostrare un pericolo grave e attuale.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare incidentale.

Massime di principio

  • La sospensione della licenza ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S. richiede la dimostrazione di un pericolo grave e attuale per l’ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini, desumibile da reiterate condotte antigiuridiche pericolose oppure da un singolo episodio di eccezionale gravità e allarme sociale.
  • Un episodio violento verificatosi all’esterno dell’esercizio e dopo l’allontanamento dei soggetti coinvolti non è di per sé sufficiente a fondare la sospensione della licenza ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., quando non emergano ulteriori elementi che colleghino stabilmente l’episodio all’attività o ai locali dell’esercizio.
  • Il rinvenimento di sostanze stupefacenti nella disponibilità di una persona non dimostra il presupposto della misura nei confronti dell’esercizio se l’amministrazione non prova che la persona fosse diretta al locale o ne fosse frequentatrice o socia.
  • L’assenza di autorizzazioni per lo svolgimento di attività di pubblico spettacolo non costituisce, di per sé, un elemento costitutivo della sospensione della licenza prevista dall’art. 100 T.U.L.P.S., la cui finalità è prevenire gravi turbamenti dell’ordine pubblico.
  • Espressioni grafiche o artistiche dal contenuto antisistema non giustificano una misura di pubblica sicurezza in assenza di elementi concreti che dimostrino un incitamento alla violenza o una concreta pericolosità per l’ordine pubblico.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareDifetto di istruttoria

Testo integrale

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