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Ordinanza

Ordinanza n. 70/2026 - Genova, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, 21.11.2024 n.1183/2024.

Giustizia amministrativa202501223

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha definito il giudizio. Rilevata l'assenza, nel fascicolo informatico, della sentenza oggetto di ottemperanza e dei documenti necessari a dimostrarne il passaggio in giudicato e la notificazione, ha concesso alle parti un termine ai sensi dell'art. 73 c.p.a. per interloquire sulla possibile causa di inammissibilità rilevabile d'ufficio. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio dell'11 febbraio 2026.

TAR Liguria - Genova, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: comportamento omissivo o elusivo dell'amministrazione rispetto al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, n. 1183/2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno proposto un ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, 21 novembre 2024, n. 1183/2024, nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il TAR ha rilevato che la sentenza da eseguire, il certificato di passaggio in giudicato e l'attestazione della notificazione, indicati come depositati in formato digitale a corredo del ricorso, non risultavano presenti nel sistema informatico della Giustizia amministrativa né erano altrimenti visualizzabili. L'omesso deposito, nelle forme previste dalle regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico, del provvedimento da ottemperare e della documentazione allegata è stato ritenuto astrattamente idoneo a determinare l'inammissibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio.

Norme richiamate

  • art. 73 c.p.a.

    Consente al giudice di sottoporre alle parti le questioni rilevate d'ufficio e di assegnare un termine per il deposito di memorie prima della decisione.

  • art. 13, comma 2, allegato 2 al c.p.a.

    Richiamato quale base delle regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico, la cui inosservanza nel deposito del provvedimento da ottemperare e dei documenti a corredo può comportare l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il mancato deposito o la mancata effettiva acquisibilità nel fascicolo informatico del provvedimento di cui si chiede l'esecuzione e dei documenti necessari a comprovarne il passaggio in giudicato e la notificazione può costituire causa di inammissibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio.
  • Prima di dichiarare l'inammissibilità rilevata d'ufficio per irregolarità o omissioni documentali, il giudice deve consentire alle parti di interloquire sulla questione assegnando un termine ai sensi dell'art. 73 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaProcesso amministrativo telematico
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaVizi formali non invalidanti

Testo integrale

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