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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-364/20

Judgment of the Court (Seventh Chamber) of 24 February 2022. — Ernests Bernis and Others v Single Resolution Board. — Appeal – Economic and monetary union – Banking union – Recovery and resolution of credit institutions and investment firms – Single resolution mechanism for credit institutions and certain investment firms (SRM) – Regulation (EU) No 806/2014 – Article 18 – Resolution procedure – Declaration by the European Central Bank (ECB) that an entity is failing or is likely to fail – Decision of the Single Resolution Board (SRB) not to adopt a resolution scheme – Lack of public interest – Winding up in accordance with national law – Shareholders – Lack of direct concern – Inadmissibility. — Case C-364/20 P

Giurisprudenza europea62020CJ0364

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha respinto l’impugnazione degli azionisti di ABLV Bank e ABLV Luxembourg contro l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile il loro ricorso di annullamento. Ha ritenuto che le decisioni del SRB di non avviare la risoluzione non incidessero direttamente sulla posizione giuridica degli azionisti e che, pertanto, essi non avessero legittimazione ad agire ai sensi dell’articolo 263 TFUE. La Corte ha inoltre escluso che l’articolo 86 del regolamento n. 806/2014 ampli la ricevibilità dei ricorsi oltre i limiti del Trattato.

Impugnazione di un'ordinanza del Tribunale dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso di azione di annullamento proposto dagli azionisti contro le decisioni SRB di non adottare un dispositivo di risoluzione per ABLV Bank e ABLV Luxembourg, per difetto di incidenza diretta.

La questione giuridica

Se gli azionisti di una banca e della sua controllata possano impugnare ai sensi dell'articolo 263 TFUE le decisioni del SRB che, a seguito della dichiarazione ECB di "failing or likely to fail", stabiliscono che non è nell'interesse pubblico adottare un programma di risoluzione e che la liquidazione avverrà secondo il diritto nazionale; in particolare, se tali decisioni siano direttamente concernenti gli azionisti e se l'articolo 86 del regolamento (UE) n. 806/2014 deroghi ai presupposti dell'articolo 263 TFUE.

Principio di diritto

La Corte ha confermato l’inammissibilità del ricorso: le decisioni del SRB di non adottare un dispositivo di risoluzione, adottate ai sensi dell’articolo 18 del regolamento n. 806/2014, non sono direttamente concernenti gli azionisti delle banche interessate quando non incidono sulla loro posizione giuridica in modo diretto e lasciano agli organi nazionali competenti il compito di attuare, con un margine di valutazione e secondo il diritto nazionale, le conseguenze della mancata risoluzione. L’articolo 86 del regolamento n. 806/2014 non deroga ai requisiti dell’articolo 263 TFUE, sicché anche le decisioni del SRB restano impugnabili solo nel rispetto delle condizioni di ricevibilità previste dal Trattato.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 256 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 806/2014
  • Articolo 18 del regolamento (UE) n. 806/2014
  • Articolo 29 del regolamento (UE) n. 806/2014
  • Articolo 86 del regolamento (UE) n. 806/2014
  • Direttiva 2014/59/UE
  • Regolamento (UE) n. 1024/2013

Impugnazione di decisioni SRB sulla mancata risoluzione di ABLV Bank e ABLV Luxembourg

La pronuncia riguarda un appello contro l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile il ricorso di annullamento proposto dagli azionisti di due enti creditizi lettoni/lussemburghesi. La controversia si inserisce nel meccanismo di risoluzione unico previsto dal regolamento (UE) n. 806/2014, dopo che la BCE aveva dichiarato le banche "failing or likely to fail" e il SRB aveva deciso che non vi era interesse pubblico a una risoluzione.

Fatti e svolgimento del procedimento

I ricorrenti erano azionisti diretti e indiretti di ABLV Bank AS e di ABLV Bank Luxembourg SA. Dopo l’annuncio delle autorità statunitensi e gli interventi della BCE, il 23 febbraio 2018 la BCE constatava che entrambe le banche erano "failing or likely to fail" ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014. Nella stessa data il SRB decideva di non adottare un programma di risoluzione per entrambe le banche, ritenendo assente il requisito dell’interesse pubblico; di conseguenza, la liquidazione doveva svolgersi secondo il diritto nazionale lettone e lussemburghese.

Gli azionisti adivano il Tribunale chiedendo l’annullamento delle decisioni del SRB, ma il Tribunale dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di incidenza diretta. In appello, i ricorrenti deducevano, in sostanza, errori di diritto sulla portata delle decisioni, sul rapporto tra articolo 263 TFUE e articolo 86 del regolamento n. 806/2014, sulla tutela giurisdizionale effettiva e sulla valutazione della loro legittimazione ad agire.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 18 del regolamento (UE) n. 806/2014, che disciplina la procedura di risoluzione e il criterio dell’interesse pubblico;
  • l’articolo 29 del medesimo regolamento, relativo all’attuazione delle decisioni del SRB da parte delle autorità nazionali di risoluzione;
  • l’articolo 86 del regolamento n. 806/2014, che prevede azioni dinanzi alla Corte di giustizia contro le decisioni del SRB ma "in accordance with Article 263 TFEU";
  • l’articolo 263 TFUE, in particolare il quarto comma sulla legittimazione dei soggetti non destinatari dell’atto;
  • il regolamento (UE) n. 1024/2013, in relazione alla vigilanza prudenziale esercitata dalla BCE;
  • la direttiva 2014/59/UE, richiamata dall’articolo 29 del regolamento n. 806/2014.

Valutazione della Corte sui motivi di appello

La Corte respinge preliminarmente le censure di genericità dell’appello e l’istanza del SRB di sostituzione della motivazione dell’ordinanza impugnata, ritenendo quest’ultima irrilevante ai fini del dispositivo.

Sul merito, la Corte chiarisce che le decisioni del SRB non ordinavano la liquidazione delle banche, ma si limitavano a stabilire che esse non dovevano essere poste in risoluzione. L’eventuale liquidazione consegue poi alle regole del diritto nazionale e all’intervento delle autorità nazionali competenti.

In relazione all’articolo 86 del regolamento n. 806/2014, la Corte precisa che tale norma non deroga ai requisiti dell’articolo 263 TFUE: essa consente di impugnare le decisioni del SRB, ma sempre nel rispetto delle condizioni di ricevibilità previste dal Trattato. Pertanto, poiché gli atti non erano destinati agli azionisti, questi dovevano dimostrare di essere direttamente concernenti, secondo i criteri consolidati della giurisprudenza: incidenza immediata sulla loro posizione giuridica e assenza di discrezionalità in capo ai destinatari incaricati dell’attuazione.

Mancanza di incidenza diretta sugli azionisti

La Corte conferma l’analisi del Tribunale: le decisioni contestate non incidevano direttamente sulla posizione giuridica degli azionisti. Esse non pregiudicavano il diritto a percepire dividendi o a partecipare alla gestione delle società, né comportavano il ritiro delle licenze bancarie. I loro effetti erano perciò soltanto economici e indiretti per i ricorrenti.

La Corte osserva inoltre che la fase attuativa richiedeva l’intervento delle autorità nazionali di risoluzione, chiamate ad applicare il diritto nazionale e il quadro europeo di riferimento. Ciò escludeva il carattere puramente automatico dell’esecuzione e, quindi, la sussistenza della seconda condizione della diretta incidenza.

Effettività della tutela giurisdizionale

I ricorrenti invocavano anche il principio di tutela giurisdizionale effettiva, sostenendo di non poter contestare utilmente le decisioni né dinanzi ai giudici nazionali né dinanzi ai giudici dell’Unione. La Corte respinge implicitamente tale argomento, ribadendo che l’accesso al giudice dell’Unione resta regolato dall’articolo 263 TFUE e che la mera esistenza di effetti economici non è sufficiente a fondare la legittimazione degli azionisti.

Dispositivo e conseguenze sulle spese

L’appello è respinto integralmente. I ricorrenti sono condannati a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dal SRB; la BCE, intervenuta in primo grado, sopporta le proprie spese. La pronuncia consolida l’orientamento restrittivo in tema di legittimazione ad agire degli azionisti contro gli atti del SRB nell’ambito della risoluzione bancaria.

Come è indicizzato

Materierisoluzione bancariaunione bancarialegittimazione processualecontrollo giurisdizionalediritto societario e liquidazione

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