Cassazione Penale, Sentenza n. 45725/2022 del 01/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che ha confermato la sua condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta documentale. Le contestazioni riguardano: 1) il profilo soggettivo della bancarotta patrimoniale — si sostiene l'assenza dell'intento fraudolento, anche alla luce della successiva restituzione di 80.000 euro e della pratica sistematica di prelevamenti e parziali restituzioni nell'ambito della gestione aziendale; 2) la sussistenza della bancarotta documentale — si deduce che la documentazione prodotta al curatore (e altrove) sarebbe stata maggiore e che precedentemente la società era amministrata da un consiglio di amministrazione, elementi che avrebbero consentito la ricostruzione patrimoniale; 3) il trattamento sanzionatorio — si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonostante la parziale collaborazione e la reintegrazione patrimoniale. In memoria successiva si eccepisce la sopravvenuta incapacità dell'imputato e si invoca l'incostituzionalità dell'art. 613 c.p.p. nella parte che non permette di rilevare tale stato in Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la decisione della Corte d'appello: la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta documentale è stata ritenuta legittima. La Cassazione ha ritenuto irrilevante la questione della sopravvenuta incapacità in sede di legittimità, ha richiamato la giurisprudenza che considera penalmente rilevanti le distrazioni anche se commesse prima della dichiarazione di fallimento e anche se accompagnate da successiva soddisfazione parziale dei creditori; ha inoltre ritenuto che la consegna parziale di documenti al curatore non esclude la sussistenza della bancarotta documentale qualora la contabilità sia incompleta o frammentaria e renda impossibile la ricostruzione del patrimonio. Quanto alle attenuanti generiche, la mancata collaborazione e il ritardo nella consegna dei documenti sono stati valutati come elementi prevalenti e giustificativi del diniego. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 71 cod. proc. pen.
Richiamato nel dibattito sulla sospensione del procedimento per incapacità: la Corte osserva che la disciplina non è applicabile al giudizio di cassazione perché l'imputato non partecipa personalmente e la difesa è affidata al difensore.
art. 72-bis cod. proc. pen.
Richiamato in tema di improcedibilità per irreversibile incapacità di stare in giudizio: la Corte ritiene la causa non applicabile al giudizio di legittimità per le caratteristiche del procedimento.
art. 613 cod. proc. pen.
La presunta incostituzionalità della norma (nella parte che non permetterebbe di rilevare l'incapacità in Cassazione) è ritenuta infondata: la struttura del giudizio di legittimità esclude tali accertamenti.
art. 133 cod. pen.
Norma sui criteri di determinazione della pena: la Corte sottolinea la discrezionalità del giudice nel valutare gli elementi (es. collaborazione, ritardo nella produzione documentale) e nel decidere quali siano prevalenti per il riconoscimento delle attenuanti.
art. 2392 cod. civ.
Richiamato quanto ai doveri di vigilanza e controllo dei membri del consiglio di amministrazione: l'accettazione della carica comporta l'assunzione di tali doveri che possono incidere sulla responsabilità in sede fallimentare.
Massime di principio
- La distrazione di beni o somme dalla massa sociale è penalmente rilevante anche se compiuta prima della dichiarazione di fallimento e indipendentemente dalla consapevolezza o dal nesso causale con il dissesto: rileva l'effetto depauperante sulla garanzia offertai creditori.
- La successiva restituzione di somme ai curatori o la parziale soddisfazione dei creditori non elimina automaticamente la responsabilità penale per bancarotta fraudolenta; può avere rilievo, al più, in sede di determinazione della pena, non essendo di per sé idonea a assorbire il reato.
- La produzione parziale di documenti contabili o la consegna tardiva non escludono la bancarotta documentale: ciò che rileva è l'impossibilità, per incompletezza o frammentarietà, di ricostruire il patrimonio e i movimenti aziendali.
- In Cassazione non è possibile ottenere la sospensione o l'improcedibilità del procedimento per sopravvenuta incapacità dell'imputato ai sensi degli artt. 71 e 72-bis c.p.p.; tali questioni non sono compatibili con le funzioni del giudice di legittimità.
- Per il riconoscimento delle attenuanti generiche il giudice può valorizzare discrezionalmente gli elementi che ritiene prevalenti (es. collaborazione reale e tempestiva): un comportamento di scarsa o tardiva collaborazione può legittimamente escludere le attenuanti.
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