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Sentenza

Sentenza del 28/09/2017 n. 3845 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Denuncia penale presentata oltre i termini ordinari previsti per l'accertamento - Modifica normativa - Raddoppio del termine in mancanza di disciplina transitoria - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che l’accertamento fosse tardivo perché notificato oltre il termine ordinario previsto dagli artt. 43 del d.P.R. 600/1973 e 57 del d.P.R. 633/1972. Contestava l’applicazione del raddoppio dei termini, ritenendo che la denuncia penale fosse stata presentata oltre i termini ordinari e che le modifiche normative intervenute nel 2015-2016, in assenza di una disciplina transitoria, avessero fatto venir meno retroattivamente la possibilità di utilizzare il termine raddoppiato.

La decisione

La contestazione è stata respinta. Il giudice ha affermato che il raddoppio del termine opera già quando sussiste il presupposto legale dell’obbligo di denuncia per uno dei reati previsti dal d.lgs. 74/2000, indipendentemente dal momento e dalle modalità con cui i pubblici ufficiali presentano effettivamente la denuncia. La disciplina è stata ritenuta applicabile anche in relazione ai periodi anteriori alle modifiche normative, poiché la sentenza della Corte costituzionale n. 247/2011 aveva confermato la validità del meccanismo e non poteva essere superata retroattivamente, in assenza di un’espressa disposizione transitoria, dal successivo susseguirsi delle norme. L’accertamento è quindi rimasto valido.

Norme richiamate

  • Art. 43, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione.

    Il raddoppio del termine di accertamento scatta in presenza dell’obbligo legale di denuncia per un reato tributario, senza dipendere dalla tempestività o dall’effettiva presentazione della denuncia penale.

  • Art. 57 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Previsione omologa a quella dell'art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973 in materia di IVA.

    Anche in materia IVA il termine di accertamento può essere raddoppiato quando la violazione fiscale comporta l’obbligo di denuncia per uno dei reati previsti dal d.lgs. 74/2000.

  • Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74

    Individua i reati tributari la cui possibile integrazione costituisce il presupposto per l’applicazione del raddoppio dei termini.

  • Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128

    La modifica normativa e la disciplina transitoria collegata non sono state interpretate come causa di illegittimità retroattiva del raddoppio per gli accertamenti già regolati dalla disciplina precedente.

  • Legge di stabilità 2016

    La disciplina entrata in vigore nel 2016 è stata valutata nel rispetto del principio del tempus regit actum e non è stata ritenuta idonea, in assenza di un’espressa previsione, a travolgere retroattivamente la validità del raddoppio.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 247/2011

    Ha confermato la legittimità costituzionale del meccanismo del raddoppio dei termini, chiarendo che il presupposto è l’obbligo legale di denuncia e non l’effettiva presentazione della denuncia entro una determinata scadenza.

  • Principio del tempus regit actum

    Gli atti sono regolati dalla disciplina vigente al momento in cui vengono compiuti; una modifica normativa successiva non produce effetti retroattivi se non lo stabilisce espressamente.

Massime di principio

  • Per valutare la tempestività di un accertamento occorre verificare innanzitutto se la violazione, considerata secondo gli elementi disponibili, comportasse un obbligo legale di denuncia per un reato tributario.
  • Il raddoppio dei termini non dipende necessariamente dalla data di presentazione della denuncia penale: è sufficiente la sussistenza del presupposto normativo che rendeva obbligatoria la denuncia.
  • Le modifiche legislative successive non eliminano automaticamente gli effetti degli accertamenti già disciplinati dalla normativa precedente; per produrre effetti retroattivi è normalmente necessaria una previsione espressa.
  • In caso di successione ravvicinata di norme, non è corretto presumere l’abrogazione o l’illegittimità retroattiva del raddoppio solo dall’assenza di una nuova disciplina transitoria.
  • La verifica concreta richiede comunque di esaminare il periodo d’imposta, la data dell’accertamento, la specifica violazione, la soglia e gli elementi costitutivi del reato tributario e la normativa applicabile ratione temporis.

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