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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7299/2022 del 02/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato l'appello cautelare volto a ottenere la perdita di efficacia della custodia cautelare in carcere applicata in Italia, deducendo erronea applicazione degli artt. 303, 304, comma 1, 722 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Sosteneva che la detenzione all'estero (arresto in Brasile) costituiva legittimo impedimento ai sensi dell'art. 304 comma 1 lett. a) e quindi determinava la sospensione dei termini di fase; lamentava l'assenza di un formale provvedimento di sospensione e richiamava la sentenza Corte Cost. 253/2004 e la documentazione di istanza di estradizione prodotta in atti

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il periodo di detenzione all'estero, conseguente ad arresto su richiesta di esecuzione di misure cautelari e alla successiva richiesta di estradizione, integra la causa di sospensione obbligatoria dei termini prevista dall'art. 304, comma 1, lett. a). La Corte ha precisato che non è necessaria un'ordinanza espressa per dichiarare la sospensione, trattandosi di una sospensione prescritta dalla norma e di natura meramente dichiarativa. Ha richiamato la disciplina evoluta dell'art. 722 (anche alla luce dell'intervento normativo e della giurisprudenza costituzionale) e confermato che i termini di fase risultavano sospesi e quindi non poteva dichiararsi la perdita di efficacia della misura cautelare. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 722 cod. proc. pen.

    La custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato è computata ai sensi dell'articolo 303, fermo quanto previsto dall'articolo 304, comma 6.

    La Corte interpreta la norma come computabile ai fini dei termini previsti dall'art. 303, con le limitazioni imposte dal richiamo all'art. 304 comma 6; la custodia all'estero collegata a domanda di estradizione rileva ai fini della durata della misura e dei termini di fase quando sussista domanda di estradizione dello Stato

  • art. 303 cod. proc. pen.

    Fissa i termini ordinari e massimi di durata delle misure cautelari; il computo della custodia all'estero si effettua in riferimento a tali termini conformemente all'art. 722

  • art. 304 cod. proc. pen.

    Il comma 1, lett. a) prevede la sospensione dei termini per il legittimo impedimento dell'imputato (es. detenzione all'estero); il comma 6 pone limiti alla durata massima dei termini nelle ipotesi di sospensione. La Corte ha ritenuto che la sospensione prevista sia obbligatoria e non richieda un provvedimento dispositivo formale

  • Corte Costituzionale, sent. n. 253/2004

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della precedente disciplina di art. 722 nella parte che escludeva il computo della custodia all'estero agli effetti dei termini di fase, affermando l'equivalenza tra detenzione all'estero in attesa di estradizione e custodia in Italia

  • d.lgs. 3 ottobre 2017, n. 149, art. 5, comma 1, lett. d)

    Ha riformulato l'art. 722 per recepire il principio che la custodia cautelare all'estero conseguente a domanda di estradizione è computata ai sensi dell'art. 303, con il rinvio alle disposizioni di cui all'art. 304, comma 6

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

  • d.P.R. n. 309/1990, artt. 73 e 74

    Artt. del codice degli stupefacenti che individuano i reati per i quali il ricorrente era indagato/condannato; rilevanti solo per il riferimento alla pena e alla tipologia del reato ai fini del calcolo dei termini

Massime di principio

  • La detenzione dell'imputato all'estero in conseguenza di un'arresto e di una domanda di estradizione presentata dallo Stato costituisce legittimo impedimento ai sensi dell'art. 304, comma 1, lett. a), e determina la sospensione dei termini di fase della custodia cautelare senza bisogno di un provvedimento discrezionale esplicito: la sospensione è obbligatoria e meramente dichiarativa
  • L'art. 722 va applicato computando la custodia cautelare all'estero ai fini dei termini contenuti nell'art. 303, con le limitazioni previste dall'art. 304 comma 6; la giurisprudenza costituzionale ha eliminato la disparità di trattamento tra detenuti in Italia e detenuti all'estero in attesa di estradizione
  • Non si computano ai fini dei termini italiani i periodi di detenzione riconducibili a titoli esecutivi stranieri (es. carcerazioni eseguite in esecuzione di sentenze straniere), mentre rileva la detenzione all'estero effettuata in vista di estradizione o su ordine di custodia italiano
  • In situazioni analoghe è importante documentare tempestivamente l'arresto all'estero e la richiesta/istanza di estradizione per far valere la sospensione; tuttavia, non bisogna confondere la sospensione obbligatoria con una facoltà del giudice di disporre la sospensione mediante ordinanza
  • Se si contesta la perdita di efficacia della misura per decorso dei termini, occorre verificare se si sono attivate cause di sospensione obbligatorie (es. detenzione all'estero per estradizione) e calcolare i termini massimi alla luce delle maggiorazioni previste dall'art. 304 comma 6

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