Cassazione Penale, Sentenza n. 41144/2023 del 10/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di applicazione della pena su richiesta lamentando carenza o insufficiente motivazione. In particolare: per Giuseppe Abbate e Gaetano Antista si contesta che dalla sentenza non risulti in base a quali elementi di fatto il giudice abbia escluso i presupposti per una pronuncia liberatoria (richiami agli artt. 129 e 444 c.p.p.). Per Giacomo Fiorentino si censura la mancanza di motivazione sui criteri adottati per determinare la pena concordata, in particolare l'individuazione della pena base e la specificazione degli aumenti per i reati posti in continuazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazione: dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 103/2017 (entrata in vigore il 3 agosto 2017), l'impugnazione in Cassazione delle sentenze di applicazione della pena su richiesta è ammessa (art. 448, comma 2‑bis c.p.p.) solo per specifici motivi (espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza), che i ricorrenti non hanno dedotto. Il rito concordato implica una sostanziale rinuncia a questioni sulla colpevolezza; pertanto le censure sulla motivazione ex art. 129 e 444 c.p.p. non rendono il ricorso proponibile. Anche il motivo di Fiorentino è ritenuto inammissibile per la stessa ragione e per la mancata dimostrazione della rilevanza della presunta lacuna motivazionale ai fini dell'illegalità della pena. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
Norma sulla motivazione della sentenza; il giudice ha ritenuto che, nel contesto della applicazione della pena su richiesta, la contestata carenza motivazionale non renda ammissibile il ricorso in Cassazione perché il rito concordato comporta rinuncia su questioni di colpevolezza
art. 444 c.p.p.
Norma che disciplina il giudizio abbreviato e le sentenze di applicazione della pena su richiesta; la Corte ha ritenuto che le censure fondate su motivazione ex art. 444 non siano ammissibili in Cassazione quando non ricadono nei motivi espressamente consentiti dall'art. 448, comma 2‑bis
art. 448, comma 2‑bis c.p.p.
art. 448, comma 2‑bis cod. proc. pen.
Interpretato come limitazione della sindacabilità in Cassazione delle sentenze di applicazione della pena su richiesta: ammessi solo i motivi relativi all'espressione della volontà dell'imputato, alla mancanza di correlazione tra richiesta e sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena/ misura di sicurezza
legge n. 103/2017
legge n. 103 del 2017 (modifiche al codice di rito)
Richiamata come causa delle limitazioni procedurali all'impugnabilità delle sentenze di applicazione della pena su richiesta; ha ristretto le ragioni ammesse in Cassazione dopo il patteggiamento
d.lgs. 81/2008
art. 56 e art. 59 d.lgs. 81/2008
Norme sostanziali relative alle contravvenzioni contestate ad Abbate, Antista e Fiorentino; citate nel capo d'imputazione ma non oggetto diretto del motivo di cassazione (la decisione non entra nel merito sostanziale degli artt.)
Massime di principio
- Le sentenze di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) sono sindacabili in Cassazione solo nei limiti previsti dall'art. 448, comma 2‑bis c.p.p.; i motivi generici di carenza motivazionale non bastano a rendere il ricorso ammissibile
- La scelta del rito concordato implica una sostanziale rinuncia a contestazioni sulla colpevolezza: chi patteggia deve concentrare le impugnazioni su vizi che incidono sull'espressione della volontà, sulla correlazione fra richiesta e sentenza, sulla qualificazione giuridica o sull'illegalità della pena
- Per impugnare con successo una sentenza di applicazione della pena su richiesta è necessario collegare la presunta violazione motivazionale a un vizio che rientri nelle categorie ammesse (es. illegittimità della pena, errata qualificazione), dimostrando come la mancanza di motivazione determini l'illegalità
- Se l'obiettivo è contestare la determinazione della pena concordata (calcolo della pena base, aumenti per continuazione), il difensore deve spiegare in che modo l'errore produce una pena illegale o non conforme alla richiesta, altrimenti la censura sarà inammissibile
- Quando si valutano rischi processuali significativi (elementi di fatto o diritto controversi), considerare di non aderire al rito su richiesta o di preservare per tempo motivi suscettibili di sindacato nelle forme ammesse
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