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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10786/2025 del 24/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (parte civile)

La controversia

La lite trae origine da una domanda di risarcimento danni proposta da una persona che, all'interno di un plesso scolastico, era stata colpita dall'anta di una porta antincendio aperta violentemente da un alunno sotto la vigilanza dell'insegnante convenuta. In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda soltanto nei confronti del Ministero dell'Istruzione e rigettato la domanda verso la scuola e l'insegnante, compensando le spese tra questi ultimi e la danneggiata. In appello la Corte territoriale aveva poi rigettato la domanda risarcitoria anche verso il Ministero e, su appello incidentale dell'insegnante, aveva condannato la danneggiata alla rifusione delle spese in favore di quest'ultima. La precedente sentenza d'appello era stata cassata per nullità formale (mancanza della sottoscrizione del presidente) e, nel giudizio di rinvio, la Corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'appello principale del Ministero, dichiarato inammissibile l'appello della scuola e, quanto all'insegnante, aveva nuovamente accolto il suo appello incidentale sulle spese, ponendo a carico dell'erede della danneggiata le spese del giudizio di cassazione, del rinvio e del giudizio cassato. Il ricorrente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 91 c.p.c. perché la Corte d'appello lo aveva condannato alle spese del giudizio di legittimità benché il ricorso per cassazione fosse stato accolto; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sostenendo che non vi fosse sua soccombenza nei confronti dell'insegnante, la quale si era limitata a sostenere l'appello principale del Ministero senza essere una vera controparte nel merito, e che la liquidazione dovesse essere inferiore; con il terzo ha denunciato violazione dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 24 Cost. perché la somma complessiva delle spese poste a suo carico e a carico del Ministero avrebbe sostanzialmente annullato la vittoria di merito e reso eccessivamente onerosa la tutela giurisdizionale. La Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, ma ha accolto il secondo osservando che l'insegnante aveva assunto nel giudizio di appello e di rinvio una posizione di adesione all'appello principale del Ministero, formulando conclusioni dirette al rigetto integrale della domanda risarcitoria; ciò integra una vera soccombenza anche rispetto a tale appello principale, con conseguente necessità di considerare la reciproca soccombenza tra l'erede della danneggiata e l'appellante incidentale adesiva ai fini delle spese. Il terzo motivo è stato assorbito. La Corte ha quindi cassato la sentenza limitatamente al capo sulle spese e, decidendo nel merito, ha compensato integralmente tra le parti costituite le spese del giudizio di appello, del precedente giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio, lasciando ferme le altre statuizioni.

La decisione

La Suprema Corte ha accolto il secondo motivo, ha rigettato il primo e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla regolazione delle spese e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito compensando integralmente tra l'erede della danneggiata e l'insegnante le spese del giudizio di appello, del precedente giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio. È stata invece confermata ogni altra statuizione non investita dalla censura accolta.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Il regolamento delle spese deve seguire il criterio della soccombenza, ma il giudice del rinvio deve riferirsi all'esito globale della lite; anche chi abbia vinto in cassazione può essere condannato alle spese se risulta soccombente nel risultato finale del processo.

  • art. 92 c.p.c.

    La Corte richiama la disposizione solo per sostenere che, nel caso concreto, la posizione processuale dell'insegnante imponeva di valutare la reciproca soccombenza e quindi consentiva la compensazione delle spese.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso con cui è stata denunciata la violazione di legge sulla regolazione delle spese.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Viene richiamato in relazione all'onere di specifica indicazione degli atti processuali su cui il ricorso si fonda, ritenuto rispettato dalla parte ricorrente.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    Essendo inutili nuovi accertamenti di fatto, la Corte di cassazione ha deciso direttamente nel merito limitatamente al capo sulle spese.

  • art. 24 Cost.

    È evocato dal ricorrente per sostenere che l'assetto delle spese avrebbe reso eccessivamente gravosa la tutela giurisdizionale; la censura è stata però assorbita dall'accoglimento del secondo motivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio la regolazione delle spese va compiuta avendo riguardo all'esito complessivo della controversia e non al solo successo o insuccesso nei singoli gradi di giudizio.
  • La parte che, pur formalmente appellata o appellante incidentale, assuma una posizione di adesione sostanziale all'appello principale e ne condivida le conclusioni, può essere considerata soccombente anche ai fini della ripartizione delle spese.
  • Ai fini del governo delle spese non conta solo la vittoria o la sconfitta formale in un singolo grado, ma la concreta posizione processuale assunta dalla parte rispetto alle domande e agli appelli delle altre parti.
  • Quando il giudice di legittimità dispone la cassazione con rinvio ma non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidere direttamente nel merito sul capo delle spese.
  • La reciproca soccombenza può giustificare la compensazione integrale delle spese dei gradi di merito e di legittimità anche in sede di decisione rescissoria.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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