Cassazione Penale, Sentenza n. 7566/2023 del 21/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Lecce che, riformando il Tribunale, ha dichiarato estinto per prescrizione un delitto richiamato e ha confermato la condanna per calunnia (denuncia del 22/01/2014) ai sensi dell'art. 368 c.p. e art. 61 n. 2 c.p. In particolare Pagliara era stato ritenuto responsabile di aver accusato falsamente, pur sapendolo innocente, l'agente di Polizia Municipale Giovanni Cioni di aver falsificato i verbali sulle violazioni al Codice della strada (contestando la presenza di una transenna e la richiesta di documenti). In cassazione la difesa deduceva mancata prova del dolo specifico, erronea esclusione delle attenuanti generiche eccessività della pena, omissione della declaratoria di prescrizione anteriore alla sentenza di secondo grado, e censurava la conferma delle statuizioni civili.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato, confermando la valutazione di responsabilità sul piano probatorio circa l'accusa consapevolmente falsa mossa dal Pagliara. Tuttavia, rilevata la prescrizione del reato di calunnia intervenuta il 6/01/2022 (successiva alla sentenza di appello ma anteriore alla decisione di legittimità), la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione. La pronuncia tiene ferme le statuizioni civili e le conseguenze in ordine agli interessi civili, e precisa che la declaratoria di prescrizione è stata rilevata d'ufficio conformemente alla giurisprudenza consolidata.
Norme richiamate
art. 368 cod. pen. (calunnia)
La Corte ha ritenuto integrato il reato di calunnia, valutando la condotta del ricorrente come volta a far accusare falsamente un innocente e ricavandone la sussistenza del dolo specifico dalle risultanze probatorie (dichiarazioni della persona offesa, testimoni, comportamenti del ricorrente e uso di un testimone falso nella fase amministrativa).
art. 61 n. 2 cod. pen. (circostanza aggravante)
Applicata in sede di merito per l'aggravazione della pena; la Corte ha confermato la quantificazione sanzionatoria del primo grado salvo la declaratoria di estinzione per prescrizione.
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato quale norma che consente alla Corte di Cassazione di rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione quando il ricorso non sia manifestamente inammissibile.
art. 609, comma secondo, cod. proc. pen.
Ricorda la necessità per la Corte, quando il ricorso non è inammissibile, di accertare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione; la norma è stata applicata per la declaratoria di estinzione intervenuta dopo la sentenza di appello.
art. 578 cod. proc. pen.
La Corte osserva che, pur procedendo all'annullamento per prescrizione, è comunque tenuta a fornire risposta ai motivi di ricorso limitatamente alle statuizioni civili.
Circolare del Ministero delle Infrastrutture del 12 agosto 2003
La Corte ha ritenuto che la presunta violazione di detta circolare (relativa alla decurtazione dei punti in caso di plurime violazioni) non fosse rilevante ai fini dell'elemento soggettivo del reato di calunnia e non incidesse sulla valutazione della falsità delle accuse mosse dal ricorrente.
Giurisprudenza citata (es. Sez. U. n. 12602 del 17/12/2015)
Principio consolidato secondo cui, se il ricorso non è manifestamente inammissibile, la Corte di cassazione deve rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione quando questa sia intervenuta prima della pronuncia della sentenza di legittimità.
Massime di principio
- Per il reato di calunnia è essenziale il dolo specifico: il giudice valuta la conoscenza della falsità alla luce dell'insieme probatorio (coerenza delle dichiarazioni, testimonianze, comportamenti eventualmente artificiosi come l'uso di testimoni falsi). Una plausibile convinzione dell'imputato sull'illiceità del fatto accusato può ostacolare l'integrazione del dolo, ma deve essere fondata su elementi concreti e credibili.
- La presenza di plurime accuse in una stessa denuncia non muta la natura unitaria del reato di calunnia; è sufficiente provare la falsità dell'accusa e la consapevolezza della sua falsità da parte dell'autore.
- La Corte può motivare per relationem richiamando adeguatamente i passaggi motivazionali del giudice di merito, purché dia risposte puntuali ai principali profili contestati; i motivi manifestamente generici o manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili senza necessità di trattazione approfondita.
- La prescrizione del reato può essere rilevata d'ufficio dalla Corte di cassazione quando il ricorso non sia manifestamente inammissibile; il calcolo dei termini considera eventuali sospensioni per rinvii imputabili anche all'astensione o ad altre cause processuali rilevanti.
- L'estinzione del reato per prescrizione non incide automaticamente sulle statuizioni civili: le conseguenze civili possono rimanere valide e devono essere valutate separatamente.
- Nelle impugnazioni che censurano il dolo specifico è necessario proporre censure concrete e circostanziate; eccezioni generiche basate su una diversa interpretazione dei fatti sono deboli se contrastano con un quadro probatorio univoco.
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