Cassazione Civile, Ordinanza n. 31549/2022 del 25/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2007, emesso per un terreno sito nel Comune di Bibbona e qualificato dal regolamento urbanistico come area per servizi di interesse generale a prevalente carattere privato. In primo grado la contribuente aveva ottenuto una decisione favorevole, ma in appello il Comune aveva proposto appello principale e la società appello incidentale. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del Comune e confermato l'atto impositivo, valorizzando una variante urbanistica del 2010 e una perizia estimativa comunale. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, ma nel corso del giudizio ha depositato rinuncia al ricorso, accettata dal Comune resistente.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola rituale perché intervenuta prima dell'adunanza camerale, sottoscritta dal difensore munito di procura speciale e accettata dal controricorrente. Ne è conseguita la dichiarazione di estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso. In ragione dell'accettazione della rinuncia, la Corte non ha provveduto sulle spese. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, osservando che tale previsione non opera nei casi di estinzione del processo, trattandosi di norma eccezionale e di stretta interpretazione.
Norme richiamate
art. 390, comma 2, c.p.c.
prima dell'adunanza camerale
la rinuncia al ricorso è rituale se proposta prima dell'adunanza camerale.
art. 390, comma 3, c.p.c.
la rinuncia deve essere sottoscritta dal difensore munito di procura speciale ed essere accettata e sottoscritta dai difensori della controparte costituita.
art. 391, comma 4, c.p.c.
in caso di rinuncia accettata, non vi è luogo a provvedere sulle spese giudiziali.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il processo si estingue per rinuncia, poiché la norma riguarda solo ipotesi diverse (rigetto, inammissibilità o improcedibilità) ed è di stretta interpretazione.
art. 27, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137
consente lo svolgimento della camera di consiglio non partecipata mediante collegamento da remoto.
art. 16, comma 3, D.L. 30 dicembre 2021 n. 228
ha disposto la proroga delle modalità di trattazione da remoto.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228
ha inserito nel D.P.R. n. 115/2002 il comma 1-quater sull'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è efficace ed estingue il procedimento solo se interviene prima dell'adunanza camerale ed è ritualmente sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, con accettazione della controparte costituita.
- Quando la rinuncia al ricorso è accettata dal controricorrente, la Corte dichiara l'estinzione del processo e non provvede sulle spese di lite.
- La disciplina sul raddoppio del contributo unificato non si applica ai casi di estinzione del giudizio per rinuncia, poiché la previsione è eccezionale e va interpretata restrittivamente.
- L'estinzione per rinuncia non è equiparabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità ai fini degli effetti sanzionatori collegati all'impugnazione soccombente.
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