Sentenza n. 61/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, del provvedimento codice pratica -OMISSIS-del 15 aprile 2024, notificato il 3 dicembre 2024, con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Taranto ha rigettato l’istanza presentata dall’extracomunitario ricorrente il 12 dicembre 2023 di verifica della sussistenza di una quota (Decreto flussi) per la conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato (richiesta l’8 novembre 2023); di ogni altro atto sia esso connesso, presupposto, conseguente e/o applicativo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto dell'istanza di verifica della sussistenza di una quota del Decreto flussi per la conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, aveva presentato la richiesta di rinnovo e conversione in permesso per lavoro subordinato, nonché l'istanza di verifica della disponibilità della quota prevista dal Decreto flussi. L'amministrazione ha rigettato l'istanza, notificando contestualmente il preavviso di rigetto e il provvedimento finale. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 7, 10-bis e 21-octies della l. 241/1990, nonché dell'art. 5, comma 5 e seguenti, del d.lgs. 286/1998, lamentando l'omessa previa comunicazione del preavviso di rigetto e la conseguente lesione della partecipazione procedimentale. Ha inoltre dedotto difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà della motivazione, contestando che l'insufficienza del reddito e l'irregolarità contributiva del datore di lavoro potessero essere imputate al lavoratore. È stata altresì contestata la rilevanza ostativa della scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e gli atti impugnati sono stati annullati. Il TAR ha ritenuto non dimostrata l'esistenza di una comunicazione concretamente idonea a garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento e ha rilevato che l'amministrazione non aveva dimostrato l'impossibilità di comunicare l'avvio del procedimento o il preavviso di rigetto con modalità idonee. La violazione della partecipazione procedimentale non è stata ritenuta meramente formale, poiché non poteva escludersi che un apporto collaborativo dell'interessato, anche alla luce delle circostanze sopravvenute, avrebbe potuto condurre a un diverso esito dell'istanza. Il giudice ha inoltre affermato che la scadenza del permesso stagionale non costituisce di per sé ostacolo alla conversione, poiché il termine di validità del titolo è ordinatorio ai fini della richiesta di conversione; assumono invece rilievo i presupposti sostanziali, tra cui l'esistenza di un contratto di lavoro idoneo, mezzi di sostentamento adeguati e l'esito favorevole della procedura di attribuzione della quota. Infine, l'incapacità reddituale o le irregolarità contributive del datore di lavoro non possono essere addebitate al lavoratore, che non dispone del potere di porvi rimedio e ne è il soggetto danneggiato. Le spese sono state compensate; è stata confermata l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione del compenso al difensore a carico dell'Erario.
Norme richiamate
artt. 7, 10-bis e 21-octies l. 241/1990
L'amministrazione deve assicurare una partecipazione procedimentale effettiva, mediante comunicazioni concretamente idonee; la violazione non è neutralizzata quando non sia aprioristicamente escluso che l'apporto dell'interessato avrebbe potuto incidere sull'esito del procedimento.
art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998
«sia da considerarsi ordinatorio ai fini della richiesta di conversione»
La scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale non impedisce di per sé la conversione in permesso per lavoro subordinato, purché sussistano i presupposti sostanziali e sia favorevole la procedura di attribuzione della quota.
art. 5, comma 5 e ss., d.lgs. 286/1998
La conversione del titolo di soggiorno deve essere valutata alla luce dei presupposti sostanziali richiesti per il titolo di lavoro subordinato.
art. 133 T.U. n. 115/2002
Non è disposta la rivalsa nei confronti dell'amministrazione statale per le somme liquidate al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
art. 82 d.P.R. n. 115/2002
Il compenso professionale del difensore del ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato è liquidato dal giudice e posto a carico dell'Erario.
Massime di principio
- Nel procedimento di conversione del permesso di soggiorno, l'amministrazione deve dimostrare di avere assicurato una partecipazione procedimentale effettiva mediante la previa comunicazione del preavviso di rigetto o altra comunicazione concretamente idonea; la contestuale notificazione del preavviso insieme al provvedimento finale non soddisfa tale obbligo.
- La violazione della partecipazione procedimentale non è meramente formale quando, in relazione alle peculiarità del caso concreto e alle circostanze sopravvenute, non possa essere escluso che l'apporto collaborativo dell'interessato avrebbe potuto condurre a un diverso esito dell'istanza.
- Ai fini della conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, la scadenza del titolo stagionale non costituisce di per sé causa ostativa, poiché il relativo termine è ordinatorio; devono essere verificati i presupposti sostanziali della conversione, tra cui un contratto di lavoro idoneo e l'attribuzione della quota prevista dai Decreti flussi.
- L'insufficienza reddituale o l'irregolarità contributiva del datore di lavoro non possono essere imputate al lavoratore straniero e non possono, da sole, giustificare il diniego della quota o della conversione del permesso di soggiorno, poiché il lavoratore non dispone del potere di porvi rimedio e ne è il soggetto danneggiato.
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