Cassazione Penale, Sentenza n. 10644/2024 del 13/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva respinto il ricorso ex art. 309 c.p.p. contro l'ordinanza del GIP che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per reati associativi (art. 416-bis e connessi) e reati estorsivi. I motivi principali denunciavano: nullità dei decreti autorizzativi delle intercettazioni per violazione dell'art. 267 c.p.p. e motivazione per relationem; inutilizzabilità delle intercettazioni per provenienza da procedimenti diversi (art. 270 c.p.p.); carenza di gravità indiziaria e difetto di valutazione delle investigazioni difensive (art. 273 c.p.p.); difetto di motivazione circa l'aggravante di metodo mafioso (art. 416-bis.1); insufficiente motivazione sul permanere delle esigenze cautelari (artt. 274, 275 e 125 co.3 c.p.p.). Sono stati inoltre prodotti motivi nuovi in udienza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e aspecificità. Ha ritenuto che le censure non indicassero con sufficiente precisione i decreti o i provvedimenti ritenuti viziati, riproponessero censure già esaminate e respinte dal Tribunale del riesame e non consentissero la necessaria verifica del materiale probatorio. I motivi nuovi sono stati considerati inammissibili perché non coerenti o non idonei a sanare i vizi degli originari motivi. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 267 c.p.p.
Regola l'autorizzazione delle intercettazioni: la Corte richiede specificità nella censura dei decreti di intercettazione e ritiene che, se il giudice di merito ha dato risposta analitica, una generica contestazione per relationem sia inammissibile.
art. 270 c.p.p.
Disciplina l'utilizzabilità delle intercettazioni: la Corte afferma che va dimostrato con chiarezza se le captazioni siano state acquisite in altro procedimento; in mancanza di indicazioni precise la censura è generica e inammissibile.
art. 273 c.p.p.
Regola la gravità indiziaria: la Corte valuta il complesso delle intercettazioni e delle dichiarazioni, ritenendo legittima la valutazione del giudice del riesame quando questa si fonda su un corpo probatorio ampio e non su singole dichiarazioni difensive.
art. 416-bis, comma 1 c.p.
Disciplina l'aggravante del metodo mafioso: la Corte osserva che la motivazione di merito aveva già ricondotto il ricorrente all'interno della compagine associativa, e che la contestazione generica sull'aggravante non specifica elementi idonei a scalfire la motivazione.
art. 275 c.p.p.
Stabilisce la presunzione relativa per esigenze cautelari: la Corte ricorda che il giudice deve motivare il permanere delle esigenze cautelari e che deduzioni generiche (es. trasferimento all'estero o assoluzioni pregresse) non sono sufficiente a superare la motivazione di merito.
art. 309 c.p.p.
Rimessione agli strumenti di impugnazione della misura cautelare: il ricorso ex art. 309 va articolato in modo specifico; la Corte conferma che la mera reiterazione delle stesse censure già esaminate non è idonea.
art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
Regola l'ambito di sindacato della Corte di cassazione in tema di 'error in procedendo': la Corte può esaminare anche il fatto se la censura sia proposta con la specificità necessaria; ma l'accesso agli atti è vincolato alla precisione della doglianza.
art. 611, comma 1-bis c.p.p.
Norma procedurale richiamata in relazione alla richiesta di trattazione orale; non incide sul merito della decisione di inammissibilità.
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna del ricorrente alle spese e al pagamento in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso ritenuto colpevole di dolo o colpa grave: la Corte l'ha applicata per la genericità del ricorso.
artt. 581 e 585 c.p.p.
Regole sulle impugnazioni e sui motivi nuovi: la Corte ricorda che i motivi aggiunti devono essere collegati ai motivi originari e non introdurre censure nuove che eludano i termini tassativi.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Limita l'enunciazione dei motivi nel ricorso per cassazione: la Corte ha enunciato i motivi nei limiti strettamente necessari per la motivazione, conformemente a questa disposizione.
Massime di principio
- Le impugnazioni contro provvedimenti cautelari devono indicare con precisione i decreti, le date e gli atti ritenuti viziati: contestazioni generiche e per relationem rischiano l'inammissibilità.
- Le censure sull'utilizzabilità delle intercettazioni richiedono di dimostrare concretamente la trasmigrazione del materiale in altro procedimento o l'illogicità della motivazione; non è sufficiente una affermazione generica.
- La valutazione della gravità indiziaria va fatta sul complesso probatorio: singole dichiarazioni difensive non necessariamente neutralizzano un corpus di intercettazioni e conversazioni coerenti fra loro.
- I motivi nuovi in cassazione devono essere collegati e funzionali ai motivi originari; non possono introdurre novità che eludano i termini e la funzione dell'impugnazione.
- Nei decreti di proroga delle intercettazioni è ammessa una minore specificità motivazionale rispetto al decreto di autorizzazione, purché risulti la persistenza dell'esigenza cautelare.
- Contestare un'aggravante come il "metodo mafioso" richiede di confutare in modo specifico gli elementi che il giudice di merito ha indicato: una censura generica è insufficiente.
- Ricorsi formulati in modo vago possono comportare condanne per spese e sanzioni alla Cassa delle ammende; è quindi essenziale una sindacazione puntuale e documentata prima della cassazione.
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