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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09198/2026 del 10/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Entrambi i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 17/02/2025 che li ha condannati per reati connessi all'associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.). Caruso contestava: (i) che la partecipazione punibile nel periodo successivo al giudicato non fosse provata, essendo basata su condotte sporadiche e su una conversazione del 3 dicembre 2018; (ii) la rilevanza della recidiva/continuazione; (iii) l'omessa concessione delle attenuanti generiche. Di Maggio contestava: (i) la mancata e carente motivazione circa la sua responsabilità e il ruolo sovraordinato di direzione/organizzazione attribuitogli, sostenendo assenza di atti di militanza, prevalente carattere di rapporti personali/leciti e l'irrilevanza penale di alcune intercettazioni; (ii) la mancata concessione delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato infondati entrambi i ricorsi e li ha respinti. Per Caruso la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito, che hanno individuato nel periodo successivo al giudicato elementi concreti (conversazione del 3/12/2018 relativa a versamenti alla cassa comune, vicenda di "autorizzazione" mafiosa a una ditta, dichiarazioni di collaboratori di giustizia) idonei a dimostrare la persistenza di una "messa a disposizione" stabile e attiva nel sodalizio; ha inoltre ritenuto infondate le censure sulla recidiva/continuazione e sulla negazione delle attenuanti. Per Di Maggio la Corte ha confermato la fondatezza delle valutazioni di merito circa il ruolo direttivo/organizzativo, fondato su diverse intercettazioni e su una serie di condotte concrete (interventi per lavori, soluzioni di controversie interne, rapporti con altre famiglie) che evidenziano esercizio di potere intimidatorio e regolazione di attività economiche; la Corte ha comunque osservato che alcune forme di semplice intermediazione tra privati sono penalmente rilevanti solo se si manifesta il potere intimidatorio tipico della mafiosità. Conseguentemente entrambi i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e, in solido tra loro, al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili nel presente grado (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Il reato di associazione mafiosa richiede, oltre alla affiliazione, una "messa a disposizione" concreta e stabile dell'agente per il perseguimento degli scopi dell'associazione; sono punibili le condotte che si concretizzano in attiva partecipazione alla vita associativa, esercizio di potere intimidatorio e sfruttamento di tale potere per acquisire vantaggi economici o controllare attività. Il terzo comma descrive attività che qualificano la mafiosità e aiutano a individuare la rilevanza penale delle condotte individuali.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    A seguito della declaratoria di infondatezza dei ricorsi, la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali conformemente al disposto di questa norma.

  • Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021 ("Modaffari")

    Principio guida: per l'integrazione del reato di associazione mafiosa è necessaria l'individuazione di un "apporto concreto", anche minimo ma riconoscibile, che attesti la stabile inserzione dell'agente nella struttura associativa e la sua messa a disposizione; esclude la punibilità per mera adesione interna o passiva.

  • Sez. 2, n. 32569 del 16/06/2023 ("Aguì")

    Ha concretizzato esempi di condotte punibili: partecipazione a riunioni organizzative, conferimento di ruoli, deliberazioni su composizione interna, cooptazione di nuovi affiliati; rimarca che la mera affiliazione formale non è sufficiente senza condotte significative.

  • Sez. 3, n. 10683 del 07/11/2023 ("Mascia")

    Conferma che sono essenziali condotte concrete ed attive come elementi fondamentali per affermare la partecipazione punibile ex art. 416-bis.

  • Sez. 5, n. 12753 del 17/01/2024 ("Marino")

    La mera "contiguità compiacente" o ammirazione verso soggetti mafiosi non è sufficiente; occorre dimostrare che la vicinanza si sia tradotta in contributo effettivo alla conservazione o al rafforzamento del sodalizio.

  • Sez. 2, n. 7870 del 28/01/2020 ("Caridi")

    Principio di necessaria attualizzazione: la condotta di partecipazione deve essere provata con riferimento al periodo temporale oggetto di imputazione; elementi del giudicato possono essere valutati nel nuovo processo solo se attinenti al nuovo periodo.

  • Sez. 1, n. 19703 del 14/11/2023 ("Salto")

    Conferma che precedente condanna può avere rilievo come elemento probatorio all'interno di un compendio più ampio che dimostri la permanenza nel periodo successivo al giudicato.

  • Sez. 3, n. 54182 del 12/09/2018 ("Pettenon")

    Stabilisce che l'istituto della recidiva è compatibile con quello della continuazione e che entrambi possono essere applicati se sussistono i presupposti normativi.

  • Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 ("Sebbar")

    L'interpretazione del linguaggio in intercettazioni, anche criptico, è questione di fatto rimessa al giudice di merito; il sindacato della Cassazione è limitato ai casi di manifesta illogicità.

  • Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013 ("Vecchio")

    Conferma il principio che in materia di intercettazioni l'interpretazione e valutazione del contenuto è rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità.

Massime di principio

  • Per integrare il reato di associazione mafiosa è necessario dimostrare, anche per il periodo successivo a un precedente giudicato, una "messa a disposizione" concreta e stabile: elementi episodici o rapporti di amicizia/parentela, da soli, non sono sufficienti.
  • Le intercettazioni criptiche o tra terzi sono valutate come prova dal giudice di merito secondo le ordinarie massime di esperienza; la Cassazione sindaca solo per manifesta illogicità.
  • La precedente condanna per lo stesso reato può essere usata come elemento probatorio nel nuovo periodo solo se è collegata a elementi di fatto che attestino la permanenza o la ripresa di attività partecipative nel periodo nuovo.
  • La semplice attività di intermediazione o risoluzione di controversie private rileva penalmente come prova di mafiosità solo se è esercitata mediante la concreta manifestazione del potere intimidatorio della consorteria (imposizione, costrizione o esercizio di controllo sul territorio).
  • Gli istituti della recidiva e della continuazione non sono incompatibili e possono coesistere ove ricorrano i rispettivi presupposti normativi.
  • La dimensione probatoria è centrale: anche piccoli "apporti concreti" possono integrare il reato se riconoscibili e ripetuti, mentre la mera adesione formale o passiva è esclusa dalla punibilità.

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