Cassazione Penale, Sentenza n. 09198/2026 del 10/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Entrambi i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 17/02/2025 che li ha condannati per reati connessi all'associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.). Caruso contestava: (i) che la partecipazione punibile nel periodo successivo al giudicato non fosse provata, essendo basata su condotte sporadiche e su una conversazione del 3 dicembre 2018; (ii) la rilevanza della recidiva/continuazione; (iii) l'omessa concessione delle attenuanti generiche. Di Maggio contestava: (i) la mancata e carente motivazione circa la sua responsabilità e il ruolo sovraordinato di direzione/organizzazione attribuitogli, sostenendo assenza di atti di militanza, prevalente carattere di rapporti personali/leciti e l'irrilevanza penale di alcune intercettazioni; (ii) la mancata concessione delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato infondati entrambi i ricorsi e li ha respinti. Per Caruso la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito, che hanno individuato nel periodo successivo al giudicato elementi concreti (conversazione del 3/12/2018 relativa a versamenti alla cassa comune, vicenda di "autorizzazione" mafiosa a una ditta, dichiarazioni di collaboratori di giustizia) idonei a dimostrare la persistenza di una "messa a disposizione" stabile e attiva nel sodalizio; ha inoltre ritenuto infondate le censure sulla recidiva/continuazione e sulla negazione delle attenuanti. Per Di Maggio la Corte ha confermato la fondatezza delle valutazioni di merito circa il ruolo direttivo/organizzativo, fondato su diverse intercettazioni e su una serie di condotte concrete (interventi per lavori, soluzioni di controversie interne, rapporti con altre famiglie) che evidenziano esercizio di potere intimidatorio e regolazione di attività economiche; la Corte ha comunque osservato che alcune forme di semplice intermediazione tra privati sono penalmente rilevanti solo se si manifesta il potere intimidatorio tipico della mafiosità. Conseguentemente entrambi i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e, in solido tra loro, al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili nel presente grado (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Il reato di associazione mafiosa richiede, oltre alla affiliazione, una "messa a disposizione" concreta e stabile dell'agente per il perseguimento degli scopi dell'associazione; sono punibili le condotte che si concretizzano in attiva partecipazione alla vita associativa, esercizio di potere intimidatorio e sfruttamento di tale potere per acquisire vantaggi economici o controllare attività. Il terzo comma descrive attività che qualificano la mafiosità e aiutano a individuare la rilevanza penale delle condotte individuali.
art. 616 cod. proc. pen.
A seguito della declaratoria di infondatezza dei ricorsi, la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali conformemente al disposto di questa norma.
Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021 ("Modaffari")
Principio guida: per l'integrazione del reato di associazione mafiosa è necessaria l'individuazione di un "apporto concreto", anche minimo ma riconoscibile, che attesti la stabile inserzione dell'agente nella struttura associativa e la sua messa a disposizione; esclude la punibilità per mera adesione interna o passiva.
Sez. 2, n. 32569 del 16/06/2023 ("Aguì")
Ha concretizzato esempi di condotte punibili: partecipazione a riunioni organizzative, conferimento di ruoli, deliberazioni su composizione interna, cooptazione di nuovi affiliati; rimarca che la mera affiliazione formale non è sufficiente senza condotte significative.
Sez. 3, n. 10683 del 07/11/2023 ("Mascia")
Conferma che sono essenziali condotte concrete ed attive come elementi fondamentali per affermare la partecipazione punibile ex art. 416-bis.
Sez. 5, n. 12753 del 17/01/2024 ("Marino")
La mera "contiguità compiacente" o ammirazione verso soggetti mafiosi non è sufficiente; occorre dimostrare che la vicinanza si sia tradotta in contributo effettivo alla conservazione o al rafforzamento del sodalizio.
Sez. 2, n. 7870 del 28/01/2020 ("Caridi")
Principio di necessaria attualizzazione: la condotta di partecipazione deve essere provata con riferimento al periodo temporale oggetto di imputazione; elementi del giudicato possono essere valutati nel nuovo processo solo se attinenti al nuovo periodo.
Sez. 1, n. 19703 del 14/11/2023 ("Salto")
Conferma che precedente condanna può avere rilievo come elemento probatorio all'interno di un compendio più ampio che dimostri la permanenza nel periodo successivo al giudicato.
Sez. 3, n. 54182 del 12/09/2018 ("Pettenon")
Stabilisce che l'istituto della recidiva è compatibile con quello della continuazione e che entrambi possono essere applicati se sussistono i presupposti normativi.
Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 ("Sebbar")
L'interpretazione del linguaggio in intercettazioni, anche criptico, è questione di fatto rimessa al giudice di merito; il sindacato della Cassazione è limitato ai casi di manifesta illogicità.
Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013 ("Vecchio")
Conferma il principio che in materia di intercettazioni l'interpretazione e valutazione del contenuto è rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità.
Massime di principio
- Per integrare il reato di associazione mafiosa è necessario dimostrare, anche per il periodo successivo a un precedente giudicato, una "messa a disposizione" concreta e stabile: elementi episodici o rapporti di amicizia/parentela, da soli, non sono sufficienti.
- Le intercettazioni criptiche o tra terzi sono valutate come prova dal giudice di merito secondo le ordinarie massime di esperienza; la Cassazione sindaca solo per manifesta illogicità.
- La precedente condanna per lo stesso reato può essere usata come elemento probatorio nel nuovo periodo solo se è collegata a elementi di fatto che attestino la permanenza o la ripresa di attività partecipative nel periodo nuovo.
- La semplice attività di intermediazione o risoluzione di controversie private rileva penalmente come prova di mafiosità solo se è esercitata mediante la concreta manifestazione del potere intimidatorio della consorteria (imposizione, costrizione o esercizio di controllo sul territorio).
- Gli istituti della recidiva e della continuazione non sono incompatibili e possono coesistere ove ricorrano i rispettivi presupposti normativi.
- La dimensione probatoria è centrale: anche piccoli "apporti concreti" possono integrare il reato se riconoscibili e ripetuti, mentre la mera adesione formale o passiva è esclusa dalla punibilità.
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